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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, sentenza dell'11 settembre 2006

 
est. Di Bari
 

Proc. n. 2717/06 r.g.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Si è proceduto con rito abbreviato nei confronti di [...] all'esito di convalida di arresto in ordine al reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, d.lgs. n. 286/98 e succ. mod. L'interessato era stato controllato dai carabinieri di Molinella mentre la sera del 10.9.2006 stava telefonando da una cabina telefonica. Privo di documenti veniva sottoposto a fotosegnalamento da cui risultava l'emissione a suo carico di provvedimento di espulsione amministrativa datato 9.9.2005 da parte del prefetto di Brescia e in pari data di ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni ex art. 14, co. 5 bis, da parte del questore di Brescia. Entrambi gli atti risultavano tradotti in lingua inglese per l'indicata impossibilità di reperire un traduttore nella lingua d'origine del destinatario. La persona sottoposta a controllo, del tutto priva di precedenti penali e di polizia, veniva pertanto arrestata in modo obbligatorio. Nella fase iniziale dell'udienza di convalida, sulla base dell'informazione fornita da interprete di lingua inglese nominato per altre procedure simili in merito alla non adeguata conoscenza da parte dell'arrestato della lingua inglese, oltre che di quella italiana, veniva disposta dal tribunale la nomina di interprete di lingua pakistana. In sede di relazione orale l'app. [...] riferiva circa le modalità del controllo e i sommari accertamenti nei limiti del possibile in ordine alla dichiarazione delle generalità (in forma scritta) e ai motivi della presenza a Molinella (ricerca di parenti). In sede di interrogatorio l'interessato dichiarava di essere rimasto in Italia dopo aver ricevuto l'ordine a Brescia perché gli atti che gli erano stati notificati erano scritti tutti in italiano e lui non riusciva a capire e perché egli egualmente non conosceva la lingua inglese con la quale erano stati tradotti, come fattogli presente dal tribunale. Dichiarava altresì un grado di istruzione elementare (fino alla quarta classe). L'imputato va assolto all'esito del giudizio abbreviato conseguente alla convalida di arresto perché il fatto non sussiste. Trova applicazione al caso in esame la sentenza della Corte costituzionale 8.21.7.2004 n. 257, rel. Contri.

Si tratta di una delle c.d. pronunzie interpretative di rigetto. Infatti nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcuni tribunali, la Corte, rifacendosi a sue precedenti decisioni in materia di diritto alla comprensione linguistica collegato all'esercizio del diritto di difesa (sentenze n. 198 e 227/2000), ha dettato precisi criteri di lettura del sistema normativo di cui agli artt. 13, co. 7; 14, co. 5 bis T.U. immigrazione, 3 d.p.r. n. 394/99, cui per completezza può aggiungersi, come norma generale sulla traduzione dei provvedimenti su ingresso, soggiorno ed espulsione, l'art. 2, co. 6, T.U. cit. Dunque se possono dirsi di per sé non costituzionalmente illegittime le norme che consentono, nell'impossibilità di comunicazione in lingua comprensibile, la traduzione in una delle lingue (scelta su indicazione preferenziale dell'interessato) veicolari maggiormente diffuse perché "nella maggior parte dei casi" ciò assicura la conoscibilità al destinatario degli atti amministrativi (presupposto del reato in oggetto), tuttavia è rimesso al giudice di merito, nell'esercizio dei suoi poteri anche officiosi di accertamento, la valutazione in concreto sull'effettiva conoscibilità dell'atto nell'ambito della doverosa verifica circa il raggiungimento dello scopo dell'atto stesso. Richiamata la propria giurisprudenza inerente la riapertura dei termini di impugnazione avverso i decreti di espulsione prefettizia in caso di accertamento da parte del giudice (civile) della non effettiva comprensione dell'atto tradotto in lingua veicolare, la Corte ha concluso nel senso che all'esito del suddetto controllo in concreto circa l'effettuazione della traduzione in lingua "conosciuta o conoscibile", i giudici sono tenuti a trarre "le debite conseguenze, alla luce dei principi dell'ordinamento, in ordine alla sussistenza dell'illecito penale contestato allo straniero".

A questa giurisprudenza della Corte costituzionale, che assicura l'equilibrio tra il menzionato sistema normativo del Testo unico immigrazione, compresi gli effetti di penale rilevanza, e i parametri costituzionali, va affiancata quella della Cassazione sia civile (cfr. sentenza sez. I civile 4.6/6.7.2000, n. 9138, rel. Vitrone sulla violazione del diritto di difesa per mancato rispetto delle norme sulla traduzione), che penale. Su questo versante va evidenziato l'indirizzo da ultimo rappresentato dalla sentenza sez. I penale 9.3/10.5.2006, n. 15985, rel. Pepino circa il contenuto della informazione sulle conseguenze penali dell'inottemperanza all'ordine del questore, inserita nella struttura della fattispecie penale in oggetto e tale da incidere sulla punibilità in concreto della condotta in deroga al principio di presunzione della legge penale posto dall'art. 5 c.p., in attuazione al principio di effettiva conoscenza affermato nella nota sentenza n. 364/98 della Corte costituzionale.

Nel contesto dato l'omissione o l'inesattezza su punti rilevanti della traduzione attinente anche le conseguenze penali determina l'illegittimità del provvedimento del questore (ed eventualmente di quello prefettizio, cui l'altro si collega) rilevabile da parte del giudice penale nell'ambito dell'esercizio del potere di disapplicazione degli atti amministrativi presupposti del reato. Fermo che il punto di partenza del ragionamento è la mancanza di conoscenza della lingua italiana, in termini adeguati a comprendere i contenuti tecnici degli atti amministrativi presupposti e in particolare l'informazione sulle conseguenze penali, è di rilievo nel caso in esame il riferimento della Corte di cassazione all'esclusione di presunzione astratta di comprensione degli atti ovvero ad uno dei punti centrali delle questioni di legittimità costituzionale decise dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 257/2004.

Infatti la Corte ha escluso presunzioni di conoscenza di tipo assoluto incidenti sulla sussistenza del reato (ancor prima che sull'elemento soggettivo) proprio prevedendo una verifica in concreto da parte del giudice sull'effettività della conoscenza.

Orbene, nel caso dell'imputato, non è contestata la mancanza di conoscenza della lingua italiana, a maggior ragione ad un livello adeguato alla comprensione dei contenuti tecnici degli atti amministrativi, né all'atto dell'emissione dei provvedimenti medesimi (nessuna segnalazione precedente l'espulsione; la stessa motivazione, non chiaramente comprensibile, del decreto prefettizio secondo cui sarebbe "entrato il 10.8.2005 attraverso la frontiera di Milano" (plausibilmente aereo portuale) "sottraendosi ai controlli di frontiera"), né successivamente nel non lungo periodo di permanenza. E' stata altresì in concreto accertata in udienza la mancanza di una conoscenza adeguata della lingua inglese. Il tutto a fronte di una motivazione sintetica circa il ricorso alla traduzione in inglese degli atti amministrativi e della qualificazione del giustificato motivo di cui all'art. 14, co. 5 ter T.U. non come causa di giustificazione (con onere della prova a carico dell'imputato), ma come elemento negativo della fattispecie (da provare a cura dell'accusa, a fronte di un'allegazione difensiva concreta o dell'emergenza già dagli atti di situazioni valutabili in tal senso, secondo i principi di cui all'altra nota sentenza n. 5/04 della Corte costituzionale, rel. Flick). Dunque [...] va assolto perché il fatto non sussiste. All'esito del giudizio penale nulla osta all'esecuzione dell'espulsione amministrativa, salva la segnalazione alla questura territoriale per il seguito di competenza della situazione effettiva in merito alla comprensione linguistica dell'interessato. Le implicazioni tecnico giuridiche del caso giustificano il termine di cui al dispositivo.

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 438 - 442 - 530, co. 2, c.p.p., assolve [...] dal delitto ascrittogli perché il fatto non sussiste. Rilascia il nulla osta all'espulsione ex art. 13, co. 3 bis, d.lgs. n. 286/98 e succ. mod. Manda alla cancelleria per la comunicazione alla questura di Bologna alla quale rappresenta che si è accertato che in udienza di convalida di arresto e all'esito del processo l'interessato non comprende adeguatamente né la lingua italiana, né quella inglese, ma solo quella pakistana. [...].