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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Milano, decreto dell'11 agosto 2006

 
est. Pietroforte
 

Visto l'art. 30 d.lgs. 286/98; visti gli artt. 737 ss. c.p.c.; letto il ricorso depositato in data 5.5.2006 ai fini di dichiarare l'annullamento dei permessi di soggiorno n. E739225 del 23.11.2005 rilasciati dalla questura di Milano a favore di [...] e n. E732923 del 23.11.2005 a favore di [...], entrambi rilasciati per motivi di cure mediche, ed ordinare alla questura di Milano il rilascio a favore dei ricorrenti del permesso di soggiorno per motivi di famiglia in ottemperanza al decreto n. 7460/05 del 14.10.2005 del tribunale per i minorenni di Milano. [...].

Il ricorso deve essere accolto,

Occorre innanzitutto rilevare che il tribunale per i minorenni di Milano con decreto n. 7460/05 del 14.10.2005 (doc. 8 ricorrente), come indicato in motivazione, che qui si riporta "Ritenuto pertanto che l'autorizzazione ex art. 31, costituendo una deroga alle altre disposizioni del T.U., avendo come finalità principale la tutela dell'interesse del minore, sia di ampia portata e attribuisca quindi agli esercenti la potestà la facoltà di ottenere un permesso di soggiorno, tale da consentire lo svolgimento di attività lavorativa e 1'iscrizione al S.S.N. al fine di provvedere al sostentamento della famiglia poiché diversamente verrebbero vanificate le finalità della norma", aveva accolto il ricorso presentato, all'epoca, dagli odierni ricorrenti al fine di ottenere un permesso di soggiorno non per motivi di cure mediche, ma bensì per motivi di famiglia ai fini di poter consentire a [...] e [...] di prestare quella assistenza sì morale ma anche materiale al figlio minore [...].

Questo giudicante ritiene di non dover (e poter) entrare nel merito, poiché sui fatti di cui è causa, e cioè se rilasciare o meno i permessi di soggiorno e in base a quale motivazione "cure mediche" o altri motivi, nel caso di specie, "motivo di famiglia", e questo al fine di poter svolgere attività lavorativa o meno ed essere iscritti al Servizio sanitario nazionale si è già espresso il tribunale per i minorenni di Milano e la relativa decisione fa stato fra le parti, dì cui, una, in questo caso è il Ministero degli interni (più precisamente una sua articolazione: questura di Milano).

Rilevato inoltre che, ad avviso di questo giudicante, nel caso di specie è corretto aver adito quest'organo giurisdizionale, poiché ai sensi dell'art. 30, co. 6, del T.U. 286/1998, decide anche "contro ogni altro provvedimento dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare", e l'attuale ricorso intende proprio tutelare il diritto al mantenimento dell'unità familiare come statuito, in punto di fatto e diritto, dal tribunale per i minorenni di Milano con il provvedimento citato in precedenza.

Di poi, si rileva, altresì che, l'art. 31, co. 3, del T.U. 286/98, conferisce il potere al tribunale per i minorenni di emettere provvedimenti (e solo al tribunale per i minorenni), "anche (in grado) di derogare alle altre disposizioni del presente Testo unico (T.U. 286/1998)". Detti provvedimenti "in deroga", evidentemente, traggono la loro "forza" da una norma di fonte primaria (il T.U.) che per il principio della gerarchia delle fonti, "vale" anche per quelle c.d. secondarie, come il d.p.r. 31.8.1999, n. 394, modificato dal d.p.r. 18.10.2004, n. 334, che all'art. 11, comma 1, lett c) quinquies non consentirebbe il rilascio ai ricorrenti del permesso di soggiorno se non per cure mediche;

Considerato quindi, che nel caso di specie non occorre disapplicare alcuna norma di fonte secondaria, come richiesto dalla difesa, poiché, il legislatore ha voluto "concedere", attraverso l'art. 31, co. 3, alinee tre e quattro, del T.U. 286/1998, (una c.d. norma in bianco) al tribunale per i minorenni il potere "in deroga" di specificare, caso per caso, quale tipo di motivazione debba avere il permesso di soggiorno (così stabilendo in modo indiretto anche in merito alla conversione del medesimo o meno).

Rilevato pertanto che il tribunale per i minorenni di Milano giusto decreto n. 7460/05 del 14.10.2005 ha stabilito, in deroga alle norme del T.U. 286/1998, i1 rilascio ai ricorrenti del permesso di soggiorno per motivi di famiglia al fine di consentire agli stessi di trovare un'occupazione lavorativa e di essere iscritti al Servizio sanitario nazionale; sussistono gravi ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio. Definitivamente pronunciando,

P.Q.M.

accoglie il ricorso; annulla i permessi di soggiorno n. E732925 del 23.11.2005 rilasciato dalla questura di Milano a favore [...] e n.. E732923 del 23.11.2005 rilasciato dalla questura di Milano a favore di [...]. Ordina alla questura di Milano di rilasciare a [...] e [...], a ciascuno, un permesso di soggiorno per motivi familiari di durata pari a quella massima consentita dall'art. 5 T.U. 286/1998, e in ogni caso tale, attraverso i successivi rinnovi del permesso di soggiorno, da attuare quanto autorizzato dal tribunale per i minorenni di Milano con decreto n. 7460/05 del 14.10.2005 ("permanere in Italia ... sino al 21.9.2012"); compensa fra le parti, sussistendo giusti motivi, le spese di giudizio. [...].