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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, decreto del 28 settembre 2006

 
est. Cortese
 

[...]. Con ricorso depositato in data 27.7.2006 [...] ha impugnato il provvedimento della questura di Torino con il quale, vista l'autorizzazione del tribunale per i minorenni di Torino ex art. 31, comma 3, d.lgs. 286 del 1998, le veniva rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche invece che per motivi familiari o umanitari, rilevando che tale permesso di soggiorno le impedisce di provvedere al mantenimento del figlio minore [...], non potendo svolgere alcuna attività lavorativa; [...].

Rilevato preliminarmente

[...]

ritenuto

- che risulta dagli atti che alla ricorrente è stato rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche;

- che il difensore della ricorrente ha dimostrato che la stessa, non potendo lavorare né ottenere assistenza da parte dei servizi sociali, non può provvedere al mantenimento del figlio minore [...] ed ha prodotto alcune provvedimenti assunti da giudici di merito che hanno stabilito, in casi analoghi, che il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi familiari, così da consentire allo straniero di lavorare e mantenere i figli minori;

- il diritto al mantenimento dell'unità della propria famiglia è in via generale riconosciuto (alle condizioni sostanziali e nel rispetto delle regole procedurali previste nei successivi art. 29 e 30 i quali dettano le modalità con cui viene tutelato il diritto anzidetto) ai cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano, e la giurisprudenza ha più volte riconosciuto come fondamentale l'esigenza di assicurare la più ampia e completa protezione e assistenza alla famiglia e in particolare ai figli minori, con la conseguente possibilità di verificare, caso per caso, se le ragioni dell'ingresso e del soggiorno dello straniero in Italia consistano in quei diritti di unità familiare e di tutela dei minori costituzionalmente garantiti;

- che quindi, l'amministrazione non può, in casi come quello in esame, negare la concessione del permesso di soggiorno alla ricorrente per motivi familiari, perché il permesso di soggiorno rilasciato solo per cure mediche non consente di esercitare il diritto costituzionale di tutela dei minori ed il dovere, da parte del genitore, di mantenere i figli, tenuto anche conto che il padre del minore non si occupa del bambino ed è irreperibile;

- che, quindi, il ricorso deve essere accolto e deve essere ordinato alla questura competente di rilasciare il permesso di soggiorno alla ricorrente per motivi familiari;

- che infine si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese;

P.Q.M.

accoglie il ricorso e ordina alla questura competente di rilasciare il permesso di soggiorno alla ricorrente per motivi familiari. Spese compensate.