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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Bologna, decreto del 3 ottobre 2006

 
est. Maccaferri
 

Procedimento n. 1249/06 R.G. promosso da [...] alias [...]; con ricorso depositato in data 3.10.2006 avente ad oggetto: ricorso ex art. 13 co. 8 d.lgs. n. 286/98. [...]. Premesso in fatto che con decreto emesso in data 18.9.2006 il prefetto della provincia di Bologna disponeva l'espulsione dallo Stato italiano del cittadino straniero [...] identificandolo con il nome [...] in quanto: "entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto (art. 13 , co. 2 lett. a) T.U, n. 286/98)". Premesso che il ricorrente proponeva tempestivo ricorso al giudice di pace di Bologna chiedendo l'annullamento del suddetto provvedimento di espulsione, del quale assumeva l'illegittimità sulla base dei seguenti motivi: inesistenza del presupposto di fatto su cui è motivato il decreto; come secondo motivo adduceva il ricorrente che avendo presentato alla ditta [...] richiesta di assunzione dello stesso in forza del c.d. decreto flussi 2006 la sua posizione giuridica è equiparata a quella di chi ha inoltrato domanda per il rilascio di permesso di soggiorno ed è in attesa di risposta da parte dell'amministrazione, pertanto fin quando tale risposta non verrà fornita il ricorrente potrà soggiornare in Italia. Subordinatamente veniva richiesta la riduzione del termine di divieto di rientro in Italia. [...].

osserva

Dai documenti versanti in atti si ricava che il sig. [...] ha fatto ingresso nel territorio Schengen in data 12.5.2004 come da visto d'ingresso apposto ed è entrato regolarmente in Austria il 14.5.2004, sempre rilevato dal visto d'ingresso di questo Stato. Va rilevato che la regolare entrata in uno dei Paesi aderenti all'accordo Schengen equivale alla regolare entrata in qualsiasi altro Paese aderente all'Accordo. Ne consegue che il ricorrente non si è sottratto ai controlli di frontiera, come erroneamente indicato nell'atto di espulsione impugnato che appare pertanto motivato su un presupposto di fatto contrario al vero. Nulla è stato contestato dalla prefettura in merito alla corrispondenza tra la persona indicata nel decreto dì espulsione come [...] e il ricorrente che esibisce passaporto a nome [...]. Ne consegue che il decreto di espulsione dovrà essere annullato in quanto errato nel presupposto di fatto sulla base del quale è stato emesso. Tutto ciò premesso si ritiene che il motivo d'opposizione di cui al presente ricorso debba essere accolto e di conseguenza dichiarato nullo e di nessun effetto il decreto di espulsione impugnato. Ogni altra questione è assorbita dalla presente motivazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso di cui in premessa, dichiara la nullità del provvedimento di espulsione del prefetto di Bologna emesso in data 18.9.2006 a carico di [...] alias [...].