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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Lecce, decreto del 21 settembre 2006

 
est. Carluccio
 

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 20.9.2006 ed esaminato il ricorso depositato da [...], osserva:

il ricorrente ha proposto opposizione al decreto espulsivo emesso dal prefetto di Lecce in data 26.6.2006 per essersi trattenuto sul territorio dello Stato italiano senza rinnovare il permesso di soggiorno scaduto. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: che il provvedimento impugnato non indicava i motivi per cui non è stato possibile comunicare il contenuto nella lingua da lui conosciuta; l'inapplicabilità del decreto legislativo n. 286/98 in quanto la Bulgaria, Stato di appartenenza dell'istante, sarebbe a breve entrata a far parte dell'Unione europea; che comunque non può essere allontanato dal territorio dello Stato lo straniero per il solo motivo di non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto. Il ricorso è fondato e merita pertanto di essere accolto per le motivazioni appresso indicate. Ed invero, la mancanza di permesso di soggiorno o il mancato rinnovo del permesso concesso, secondo peraltro un convalidato orientamento del Consiglio di Stato, non legittimano sempre ed in ogni caso l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale, dovendo l'autorità amministrativa valutare le ragioni di ordine pubblico che consigliano l'eventuale allontanamento, considerando peraltro che tale provvedimento priverebbe il ricorrente della possibilità di entrare nel territorio dello Stato per un determinato lasso di tempo e in definitiva inciderebbe su interessi costituzionalmente tutelati. Ebbene, da un esame del provvedimento impugnato non risulta che siano state operate tali valutazioni prima che fosse disposto l'allontanamento del ricorrente dal territorio dello Stato e il decreto prefettizio lungi dal contenere una esaustiva esposizione dei motivi che hanno determinato l'espulsione, reca una mera clausola di stile che indica in modo semplicistico che lo straniero si è trattenuto sul territorio nazionale senza giustificato motivo. Peraltro, tali considerazioni assumono maggiore spessore in relazione alla posizione dei cittadini bulgari rispetto al nostro Stato e rispetto agli Stati dell'Unione europea di cui la Bulgaria con data certa dell'1.1.2007 si troverà a far parte. Lo stesso assunto è a fondamento della decisione del tribunale di Livorno che con sentenza del 15.10.2004 n. 1122 ha ritenuto che per i cittadini della Romania (quindi anche per quelli della Bulgaria) in quanto Stato candidato U.E. occorre tener conto che in vista del suo ingresso sono stati stipulati tutta una serie di negoziati che disciplinano la libera circolazione delle persone. Poiché la normativa di cui al d.lgs. 286/98 non si applica ai cittadini appartenenti agli Stati dell'U.E., in via analogica deve rilevarsi che la normativa sull'immigrazione non sia applicabile neanche ai cittadini degli Stati candidati il cui ingresso nell'U.E. sia fissato a data certa. La fondatezza del motivo suddetto rende superfluo l'esame degli altri motivi di opposizione. Ricorrono giusti motivi data la particolarità della questione trattata per compensare interamente le spese.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione del prefetto di Lecce del 26.6.2006. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio ed ammette il ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, spese che liquida in favore del difensore [...].