ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Giudice di pace di Torino, decreto del 30 giugno 2006

 
est. Sibilla
 

Nel ricorso in opposizione iscritto al n. 1267/06 R.G. di questo Ufficio e promosso con ricorso depositato in cancelleria immigrazioni da [...] per l'annullamento previa sospensione del decreto emesso dal prefetto della provincia di Torino, in data 19.4.2006 n. 1592/06 con il quale veniva disposta l'espulsione del sig. [...].

Il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato si fonda sul presupposto della mancata richiesta di permesso di soggiorno nel termine di 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, ex art. 13, co. 2, lett. b) T.U. 286/98. Al riguardo deve in primo luogo osservarsi come la più recente giurisprudenza civile ed amministrativa sia condivisibilmente orientata a negare la legittimità dell'espulsione legata semplicemente alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: anche se lo straniero non è titolare di una posizione di libertà riguardo l'ingresso e la permanenza nel territorio italiano, l'esercizio della discrezionalità amministrativa - per quanto ampia - trova comunque il limite della funzionalizzazione al perseguimento del fine pubblico per cui il potere è attribuito (cfr. Corte cost. 24.2.1994, n. 62), fine che deve essere individuato non solo nella repressione del fenomeno dell'immigrazione clandestina, ma anche nell'interesse dello Stato a consentire la permanenza sul territorio di soggetti che appaiono ben integrati e meritevoli. A tale ultima finalità il legislatore ha attribuito preminente rilevanza, attraverso la legge 189/2002 ed il D.L. 195/2002, che hanno previsto la possibilità di sanatoria delle posizioni irregolari di lavoratori extracomunitari. Il lavoratore ricorrente sta cercando di iniziare una procedura di regolarizzazione che è stata interrotta. Vero è che il procedimento di espulsione costituisce autonomo eccezionale procedimento, che influisce sulla originaria posizione di clandestinità dell'interessata solo in quanto avente esito positivo. La mera violazione dell'obbligo di richiesta del permesso di soggiorno, allora, laddove lo straniero tenta di approfittare, attraverso il proprio datore di lavoro, della possibilità di regolarizzare la propria posizione, sia lavorativa, sia amministrativa con riguardo al titolo di permanenza sul territorio dello Stato, deve essere valutata in senso positivo: è infatti ovvio che la necessità di regolarizzazione presuppone una precedente posizione di irregolarità appunto da sanare. Val la pena sottolineare come la sequenza dei provvedimenti e degli adempimenti consequenziali rischi di risultare, negli effetti concreti, lesivo del diritto di difesa dell'interessato, che la stessa legge 286/98 vuole rispettare, pena il sospetto di incostituzionalità. Né la lacunosità della motivazione - nel fondamentale requisito dell'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della sua adozione di cui sopra - può essere "sanata" da successive specificazioni. Il ricorrente con l'approvazione del decreto flussi, con il quale vengono stabilite le quote relative all'ingresso in Italia di cittadini stranieri extracomunitari per motivi di lavoro sarà assunto da ditta che ha dichiarato di essere disposta ad assumerlo e che ha presentato in data 14.3.2006, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 286/98, e farà istanza allo Sportello unico della prefettura di Torino per la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro. L'unica possibilità per il ricorrente di venire regolarmente in Italia, a seguito della chiamata nominativa, è che, comunque, venga annullata l'espulsione de qua. Alla luce di quanto già riferito nel ricorso e di queste ultime considerazioni, dato atto che è emerso che il cittadino straniero non è mai incorso in indagini o condanne per fatti delittuosi, il provvedimento di espulsione deve ritenersi abnorme, viste anche le gravi conseguenze arrecate al ricorrente, giovane cittadino rumeno, che per un lungo periodo di tempo non potrebbe più fare ingresso sul territorio nazionale e sta cercando di iniziare una procedura di regolarizzazione che è stata interrotta. Il decreto si presenta pertanto illegittimo e va annullato.

P.Q.M.

il giudice di pace di Torino, [...], visto l'art. 737 c.p.c. e l'art. 13 comma 9 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, accoglie il ricorso proposto da [...] per l'effetto annullando il decreto emesso dal prefetto della provincia di Torino, in data 19.4.2006 n. 1592/06 con il quale veniva disposta l'espulsione del sig. [...] notificato in pari data. [...].