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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Milano, decreto dell'11 aprile 2006

 
est. Spanò
 

[...]. Sul ricorso ex art. 13 d.lgs. n. 147/06 in data 23.3.2006 proposto da [...]. A scioglimento della riserva che precede, letti gli atti, esaminata la documentazione e sentito il procuratore del ricorrente; ritenuta la tempestività del ricorso e la competenza a decidere; rilevato che il ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione emesso in data 18.3.2006 dal questore di Milano poiché la ricorrente si era sottratta ai controlli di frontiera, lamentando difetto di motivazione, eccesso di potere e violazione di legge, esponendo, con un unico motivo dedotto: [...].

Osserva

Alla luce della documentazione tutta prodotta le violazioni dedotte a sostegno del ricorso vanno accolte e il ricorso dichiarato fondato. La prima questione che deve essere affrontata in via preliminare è quella relativa alla esistenza ed alla validità dell'atto impugnato. La motivazione del provvedimento non è del tutto chiara e non condivisibile risulta la contestazione mossa alla ricorrente con il predetto atto amministrativo.

Il prefetto ha dato atto delle ragioni che hanno portato all'emissione dell'impugnato decreto, "sottraendosi ai,controlli di frontiera" sul presupposto che l'interessata risultava essere entrata nel territorio italiano in data 6.2.2004, con dichiarazione che risulta resa e sottoscritta spontaneamente innanzi l'autorità nella immediatezza dei fatti. E' condivisibile che tale dichiarazione è di indubbia efficacia probatoria, non sussistendo al riguardo alcun onere a carico dell'amministrazione di verificare la attendibilità delle dichiarazioni rese dall'interessata, ma non è condivisibile però che la motivazione addotta a sostegno dell'espulsione non si conformi alle risultanze emergenti dagli atti. Dalla documentazione prodotta dalla convenuta P.A. emerge che la ricorrente è entrata in Italia con visto turistico in data 6.2.2004 attraverso la frontiera ungherese (la cui legislazione peraltro è del tutto conforme all'acquis comunitario. come previsto dall'art. 14, ex art. 7 A del Trattato e dalle disposizioni riguardanti la cittadinanza europea) con regolare passaporto, prodotto in copia ed esibito in originale, sul quale è apposto timbro Schengen che permette la libera circolazione nei Paesi aderenti all'area del Trattato.

Giova rilevare che l'art. 13 comma 2 d.lgs. 286/98 recita che il prefetto dispone la espulsione dello straniero quando è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'art. 10. Dal complesso della normativa si ricava che solo qualora lo straniero entri nel territorio dello Stato irregolarmente o non è determinato l'ingresso, deve ritenersi che è entrato sottraendosi ai controlli di frontiera,vanificando l'efficacia di tali controlli. Il provvedimento amministrativo, nel caso che ci occupa, invero non è adeguatamente motivato né ha dato conto degli elementi di fatto e diritto che hanno condotto alla sua emissione, essendo contestata la prova della sussistenza delle circostanze dedotte dalla P.A. nella motivazione ed avendo la ricorrente provato la regolarità del suo ingresso sul territorio nazionale con la produzione del passaporto portante regolare timbro. Alla luce delle osservazioni rese e rilevata la inesistenza dei presupposti legittimanti l'espulsione, il decreto relativo si presenta connotato da vizi, non congruamente motivato e, di conseguenza non può che ritenersi fondato il ricorso de qua.

P.Q.M.

accoglie il ricorso presentato in data 23.3.2006 da [...] e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato emesso nei suoi confronti dal prefetto di Milano in data 18.3.2006. Spese compensate. [...].