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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Trieste, decreto del 5 settembre 2006

 
est. Gaspari
 

Letti gli atti relativi al minore [...]; vista la richiesta della madre di essere autorizzata alla permanenza in Italia, da ricondurre alla previsione dell'art. 31 d.lgs. n. 286/1998; visto il parere del pubblico ministero; Vista la relazione trasmessa dal Comune di [...] in data 22.5.2006 e in data 25.8.2006; Rilevato che dalla descrizione della condizione personale e familiare della ricorrente e del figlio minore risulta che vi sono i presupposti per disporre l'autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano;

Ritenuto, quanto alla sussistenza dei presupposti di legge, che:

l'autorizzazione può essere concessa "per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute";

la norma deve essere letta ed interpretata nel contesto dei principi cardine in materia di tutela dei minori e diritto all'unità familiare, secondo l'espressione del Titolo IV del d.lgs. n. 286/1998 ed alla luce della normativa internazionale ratificata nel nostro ordinamento (Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989);

non è coerente all'intenzione del legislatore una interpretazione restrittiva della norma che si ponga a tutela prioritaria dell'impianto generale del Testo unico in materia di disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno (Titolo II): in alcune recenti pronunce la Corte costituzionale (sent. n. 198 del 23.5.2003 e ord. n. 295 del 4.8.2003) ha esplicitato da un lato che la tutela dei minori e il diritto alla unità familiare costituiscono profili coincidenti che si compenetrano ("un'endiadi"); dall'altro che la tutela dell'interesse del minore, nelle questioni sottoposte al vaglio della Corte, è destinata a prevalere sui principi generali in materia di ingresso e soggiorno disposti per gli adulti;

il presupposto per l'autorizzazione prevista dall'art. 31 T.U. è da individuare nella sussistenza di gravi motivi, connessi con lo sviluppo psico-fisico;

il riferimento all'età ed alle condizioni di salute costituisce un duplice ed ulteriore parametro, offerto all'interprete per integrare la valutazione che scaturisce dalla considerazione dei gravi motivi; è da escludere che la norma ponga un biunivoco ed esclusivo riferimento tra motivi gravi e stato di salute: il legislatore avrebbe utilizzato una formula più sintetica: per gravi motivi connessi alle condizioni di salute; è altrettanto vero che la norma non offre tutela diretta alla mera opportunità di una vita migliore di quella che si potrebbe avere nel paese di origine: si tratta infatti di interpretare il presupposto della gravità dei motivi dedotti nella loro connessione con lo sviluppo psico-fisico del minore; si deve perciò valutare la domanda considerando il processo di sviluppo del minore e le tappe che esso attraversa, quelle precedenti alla domanda, attuali e prossime venture: è da ritenere che la domanda possa essere accolta ogni volta che il diniego dell'autorizzazione venga ad interrompere con pregiudizio irreparabile un percorso di sviluppo che incida sulla dimensione psico-fisica del minore, che è determinata certamente, oltre che dai fattori organici e di salute, dagli aspetti sociali, ambientali e relazionali in cui il minore è inserito;

nel caso in esame appare con evidenza che il rigetto della domanda sarebbe di grave pregiudizio per il minore [...]: il rientro nel paese di origine della madre (Ghana) esporrebbe la donna ad una situazione di incertezza e precarietà che avrebbe riflessi sul benessere psico-fisico del bambino, ma soprattutto separerebbe il bambino dal riferimento alla figura paterna, non solo nei termini relazionali (che si vanno recuperando), ma anche economici, per i doveri di mantenimento che incombono al genitore. Non può essere trascurato, nel caso specifico, che per lo sviluppo psico-fisico del bambino è essenziale che la dinamica dei rapporti con i genitori sia posta sotto la supervisione di un servizio sociale, tenuto conto degli episodi di maltrattamento denunciati dalla donna. Ne consegue che l'attuale programmazione di interventi in favore del minore, tramite aiuto alla madre, costituiscono una insostituibile garanzia in tal senso;

ricorrono pertanto i presupposti per accogliere l'istanza, e si autorizza la permanenza della madre in Italia fino al compimento della scuola elementare da parte del bambino, quando si sarà definito il primo significativo ciclo di crescita.

Considerato che il permesso di soggiorno che deriva dall'autorizzazione ex art. 31 è stato ricondotto dalla giurisprudenza di merito alla categoria "motivi familiari", che consente anche l'accesso all'attività lavorativa (cfr. tribunale per i minorenni di Firenze 26.2/27.3.2002), sulla base della collocazione della norma nell'ambito del titolo III su "Diritto all'unità familiare e tutela dei minori";

rilevato che è stato pure osservato che "il riconoscimento del superiore interesse del minore di non essere separato dal genitore può dirsi effettivo (e non mera enunciazione di principio) proprio nella misura in cui al genitore non abbiente, autorizzato ex art. 31 a entrare o permanere in Italia, sia consentito di svolgere regolare attività lavorativa, esercitando ed adempiendo, ad un tempo, il proprio diritto dovere di mantenere i figli" (tribunale per i minorenni di Firenze, 8.10.2002);

P.Q.M.

applicati gli artt. 31 d.lgs. 286/1998, 336, 38 disp. att. c.c.; 737-738 c.p.c., con efficacia immediata, autorizza la permanenza in Italia di [...], fino al completamento della scuola elementare del figlio minore [...].