ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Tribunale di Parma, decreto del 9 gennaio 2006

 
est. Federico
 

Nella procedura ex art. 30 co. 6 d.lgs. 25.7.1998 n. 286 , n. 768/2005 vol. promosso da [...]. Con ricorso depositato il 18.4.2005, [...], residente in Parma, come da certificato del Comune di Parma del 30.3.2005, madre di [...], ha impugnato il provvedimento emesso dal Consolato generale d'Italia (n. 0689) con il quale la sua domanda di visto per ricongiungimento familiare era stata respinta in quanto dalla densitometria ossea sarebbe risultato che [...] avrebbe una età di 20 anni e non di 17; essendo maggiorenne non avrebbe diritto al ricongiungimento con la madre. Il ricorso con il provvedimento di fissazione dell'udienza per l'1.6.2005 è stato notificato al Ministero dell'interno, al Ministero degli affari esteri, alla questura di Parma presso l'avvocatura dello Stato di Bologna l'11.5.2005. Nessuno si è costituito per contestare la richiesta. Con provvedimento del 24.6.2005 di questo tribunale è stato richiesto che "con urgenza il Consolato generale d'Italia in Lagos (Nigeria) comunichi, con il mezzo più rapido ovvero a mezzo fax ... il referto dell'esame densitometrico osseo eseguito sulla persona di [...] (o [...] come da provvedimento di diniego n. 0689) entro il 14.7.2005". Il provvedimento è stato comunicato dalla cancelleria a mezzo fax il 7.7.2005. A tutt'oggi da parte del Consolato non è pervenuta nessuna risposta. Ritiene il giudice che il ricorso debba essere accolto.

Che la ricorrente sia madre di [...] è provato dal verbale del test DNA eseguito a Roma il 18.1.2005 presso il laboratorio Genoma s.a.s. La ricorrente ha prodotto un certificato [...] rilasciato il 13.2.2003 dalla National Population Commission della Federal Republic of Nigeria nel quale si attesta che [...], figlia di [...] e di [...] è nata a [...] il [...]. E' stato prodotto anche altro certificato  [...] contenente la stessa attestazione, rilasciato il 15.9.2004 dalla stessa Commissione a seguito di registrazione presso il Central Hospital di Benin City.

La ricorrente ha anche prodotto n. 2 lastre eseguite dal Kamorass Specialist Clinics di Victoria Island Lagos il 31.10.2004 sulla persona di [...] e riproducenti una articolazione dell'avambraccio e le mani ed i polsi. E' stata disposta una consulenza tecnica ed il consulente tecnico, specialista medico legale, rispondendo al quesito servendosi anche della collaborazione di uno specialista radiologo, ha ritenuto che, secondo il metodo di Grenlich-Pyle "l'età ossea della perizianda [...] corrisponde esattamente ad anni 16. Infatti solo a 17 anni si ha la fusione completa dell'ulna e del radio. Dalla lastra della perizianda tale fusione non è presente".

Considerato che non è stato possibile verificare l'esame di densiometria ossea che sarebbe stato eseguito a cura del Consolato generale d'Italia; che non vi sono seri motivi per dubitare dell'autenticità della certificazione relativa alla data di nascita della minorenne rilasciata dalla competente autorità nigeriana, tanto più che il primo dei due certificati è datato 13.2.2003 e quindi molto tempo prima della richiesta di ricongiungimento familiare;

che il giudizio reso dal consulente tecnico nominato da questo tribunale è preciso e categorico; che non vi sono motivi per dubitare dell'autenticità delle lastre prodotte, ritiene il giudice che si possa ritenere accertato che [...] è nata il [...] e quindi, essendo ancora minorenne, ha diritto al ricongiungimento familiare con la madre residente in Italia.

P.Q.M.

Visto l'art. 30. co. 6 del d.lgs. 25.7.1998 n. 28, dispone il rilascio del visto per il ricongiungimento di [...] con la madre [...] anche in assenza del nulla osta.