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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Reggio Emilia, decreto del 27 ottobre 2005

 
est. Benini
 

Il giudice a scioglimento della riserva, premesso che [...], ha presentato ricorso chiedendo accertarsi che il comportamento dell'Ambasciata d'Italia in Accra era pregiudizievole e dilatorio e, conseguentemente, dichiararla tenuta alla conclusione del procedimento amministrativo, con conseguente rilascio del visto per motivi familiari a [...], e con condanna dall'Ambasciata d'Italia in Accra a pagare la somma di euro 1.000, quale risarcimento del pregiudizio subito;

che il ricorrente dichiarava di aver presentato istanza di ricongiungimento familiare per i propri figli [...], nata a [...] (Ghana) il [...], e [...], nato a [...] (Ghana) il [...] e che il questore della provincia di Reggio Emilia, con decreto del 13.10.2003, aveva concesso il nulla osta al ricongiungimento;

che l'Ambasciata d'Italia in Accra mentre aveva rilasciato regolare visto d'ingresso alla figlia [...], nonostante il decorso di quasi due anni e la fissazione di vari incontri, non aveva ancora concluso la procedura del rilascio del visto a [...];

che alla udienza fissata il ricorrente dava atto che - nelle more - l'Ambasciata d'Italia in Accra aveva emesso provvedimento di diniego del rilascio del visto, adducendo la assenza del requisito della minore età;

che il ricorrente dichiarava che intendeva estendere l'impugnazione al provvedimento di rigetto, chiedendo che il tribunale volesse disporre il rilascio del visto;

che il verbale veniva notificato al Ministero degli esteri, il quale si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso;

rilevato che la eccezione di carenza di legittimazione a contraddire dell'Ambasciata d'Italia è infondata; che infatti si è costituito il Ministero degli affari esteri il quale, nella sua comparsa, ha richiamato (con una motivazione per relationem) la documentazione dell'Ambasciata;

che infondata appare pure la eccezione di nullità del certificato dell'esame densitometrico per mancata traduzione del documento, in quanto l'art. 122, comma primo, c.p.c., che prescrive l'uso della lingua italiana, si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non ai documenti prodotti dalle parti (ai quali può applicarsi l'art. 123 c.p.c.);

che ai sensi dell'art.6 del d.p.r. 394/99 compete alla autorità consolare italiana la verifica dei presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza (cfr. Cass. 209/05);

che le certificazioni straniere non sono assistite dalla fede privilegiata di cui all'art.2700 c.c. né è applicabile la disposizione di cui all'art.33 l. 218/95 non essendo in contestazione lo stato di filiazione; che gli accertamenti eseguiti tramite l'esame della radiologia delle ossa hanno evidenziato un'età di [...], superiore a quella indicata;

che vari parametri sono risultati incompatibili con l'età indicata (in particolare quello relativo alla fibula-perone), accertando saldature pressoché complete delle ossa con quadro radiologico compatibile con un'età di 25 anni (con uno scarto in più o in meno di 6 mesi);

che le risultanze degli esami sono state contestate solo genericamente da [...], senza supporti specifici (e il ricorrente non ha neppure manifestato la disponibilità alla effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio);

che il certificato di nascita di [...] risulta registrato solo in data 27.5.03, in epoca prossima alla richiesta di nulla osta;

che pertanto il ricorso avverso il diniego dell'Ambasciata deve essere respinto, dovendosi ritenere insussistente il requisito della minore età;

che, a prescindere dalla ammissibilità o meno di una richiesta di risarcimento danni "da ritardo" in questa sede, si rileva che non vi è comunque prova dei danni subiti (tali non potendosi ritenere l'effettuazione, non dimostrata, di alcuni viaggi effettuati presso l'Ambasciata del Ghana); che, data la natura della controversia, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese del procedimento.

P.Q.M.

respinge il ricorso presentato da [...]. Spese compensate.