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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Milano, decreto del 13 luglio 2006

 
rel. Brusa
 

Visto il ricorso presentato da [...] con cui il ricorrente chiede accertarsi il suo status di apolidia, allegando: di essere stato parte offesa del reato di riduzione in schiavitù, commesso in Milano e per il quale era stato celebrato il procedimento penale a carico dei responsabili, concluso con sentenza di condanna; che nel corso del predetto procedimento era stata aperta la procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità, in quanto il predetto si trovava da anni in Italia, dopo essere scomparso dal proprio paese d'origine, senza che i genitori ne denunciassero la scomparsa e che con provvedimento del tribunale per i minorenni di Milano del 17.6.1986 era stata sospesa la potestà dei genitori; che nell'ambito di tale ultimo procedimento, in sede di accertamenti svolti dall'autorità giudiziaria tramite autorità consolare e finalizzati all'accertamento della compiuta identificazione dell'interessato, veniva acquisito tramite il paese d'origine del [...] un certificato di nascita allo stesso intestato, privo di fotografia, poi accertato non riferirsi alla persona in questione; che con decreto di questo tribunale del 22.3.2006, risultando il ricorrente privo di documenti di identificazione e non godendo di diritti di cittadinanza di alcun paese, veniva disposta la formazione dell'atto di nascita con le attuali generalità e con l'indicazione della nascita da genitori non identificabili; che la predetta condizione soggettiva del [...] e segnatamente la sua mancata identificazione, anche con riferimento alla nazionalità, era stata parimenti accertata dal tribunale di sorveglianza di Milano, così come risultante dal provvedimento del 14.3.2006 emesso in sede di reclamo contro il provvedimento di espulsione del magistrato di sorveglianza.

Rilevato che, instaurato il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'interno, la predetta amministrazione si costituiva con comparsa depositata il 15.6.2006. eccependo il difetto giurisdizione dell'autorità adita dal ricorrente, sul presupposto che la materia in esame era regolata dall'art. 17 del d.p.r. 572/92 il quale, prevedendo un potere discrezionale del Ministero in ordine alla certificazione della condizione di apolidia, conferiva alla posizione dell'interessato una situazione giuridicamente rilevante di interesse legittimo e non anche di diritto soggettivo. Il resistente eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto con il rito camerale di cui all'art. 737 e non anche con citazione ordinaria, nonché l'incompetenza per territorio del tribunale di Milano in favore di quello di Roma poiché l'eventuale riconoscimento della condizione di apolide, traducendosi in un obbligo di fare a carico del Ministero dell'interno, non poteva che rientrare nella competenza per territorio del luogo in cui andava eseguita l'obbligazione, stante il criterio di cui all'art. 25 c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.

Rilevato che all'udienza del 21.6.2006, su richiesta dell'avvocatura dello Stato in rappresentanza e difesa del Ministero dell'interno, veniva concesso termine sino al 5.7.2006 per consentire il deposito di eventuale memoria ad integrazione della comparsa di costituzione, riservando la decisione alla scadenza del predetto termine.

Rilevato che nessuna memoria è stata depositata dall'avvocatura dello Stato. Visto il parere del p.m., favorevole all'accoglimento del ricorso.

Ritenuto:

- di ravvisare preliminarmente la competenza a pronunciarsi di questo tribunale, adito con ricorso nelle forme del procedimento camerale di volontaria giurisdizione, in ragione del Titolo II del Libro IV del c.p.c. ("dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone") e quindi in una previsione espressa dei procedimenti in materia di stato delle persone, che non sembra trovare nel predetto Titolo un'elencazione tassativa poi esplicitamente esclusa dal disposto di cui all'art. 742 c.p.c., compreso nel Capo VI, ove si legge che "le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone" (decreto in data 12.2.2003 del tribunale di Milano; Corte di appello di Milano del 9.4.2001);

- che il carattere non contenzioso della presente procedura trova ragione nella natura dell'istanza proposta, volta ad appurare la mancanza di un legame di appartenenza del ricorrente con uno Stato diverso dal nostro, nonché ad accertare uno status, che se per un verso può essere presupposto di diritti e doveri sul territorio sopranazionale (cfr. art. 1 della Convenzione di New York del 28.9.1954 e art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948), per altro verso non instaura una diretta relazione di appartenenza con il nostro ordinamento e territorio, con esclusione di quel complesso di norme che ne disciplinano la presenza sul territorio in ambiti civili, penali ed amministrativi al pari dei cittadini stranieri;

- che la richiesta giudiziale in esame non trova ostacolo nella certificazione amministrativa prevista dall'art. 17 d.p.r. 572/93 (che rappresenta una delle possibili modalità di accertamento di detto status) né può essere negata la tutela di un diritto soggettivo, tale dovendo essere qualificata quella in questione di riconoscimento di apolidia, seppur in un ambito con efficacia di giudicato formale, con i limiti propri di un accertamento rebus sic stantibus e soggetto a possibili revoche o modifiche ex art. 742 c.p.c.;

- che sussiste la competenza per territorio del tribunale di Milano, non vertendosi in tema di obbligo di fare, bensì di riconoscimento di un diritto soggettivo del ricorrente che domicilia in Milano, ove vi è sede dell'avvocatura dello Stato.

Considerato

che per quanto attiene al merito della richiesta, le allegazioni del ricorrente trovano riscontro nella documentazione dallo stesso prodotta, da cui emerge che il [...], allorché minorenne, è stato parte offesa in relazione a fatti di sfruttamento di minori e riduzione in schiavitù, collaborando utilmente per l'accertamento dei predetti reati e che è stato sottoposto a provvedimenti di tutela del tribunale per i minorenni di Milano, rimanendo a lungo accolto in ambiti comunitari; che nell'ambito di accertamenti svolti dall'autorità giudiziaria nel 1987 veniva acquisito tramite il Consolato jugoslavo, ai fini identificativi dell'interessato, atto di nascita privo di fotografia;

che a seguito di perizia svolta sul [...] risultava che lo stesso era di due o tre anni più giovane rispetto ai dati riportati nel predetto certificato di nascita e che conseguentemente detto certificato era da ritenersi non attribuibile al [...];

che gli accertamenti in questione venivano posti alla base dei due provvedimenti menzionati in premessa ed adottati dal questo tribunale in data 22.3.2006 e dal tribunale di sorveglianza di Milano in data 14.3.2006;

ritenuto che il quadro probatorio sopra delineato non consente di ricostruire in termini compiuti, né al ricorrente di provare , quale sia la sua nazionalità, tenuto anche conto che l'oggetto della prova non può che essere limitato alla mancanza di un rapporto di cittadinanza con riferimento allo Stato con il quale l'interessato abbia trattenuto relazioni tali da far ritenere la sussistenza di un collegamento effettivo;

ritenuto che il riconoscimento dello stato di apolide può essere richiesto allo Stato di attuale residenza, intesa questa come presenza effettiva sul territorio con carattere di stabilità, che per il [...] risale quantomeno documentata sin dal 1986, in Milano;

ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per il riconoscimento della condizione di apolidia; considerato che la peculiarità della questione esaminata e la scelta del ricorrente di non percorrere l'iter amministrativo di cui all'art. 17 l. cit. fanno sussistere giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, dichiara che [...], si trova in stato di apolidia. Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.