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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 17 gennaio 2007 n. 162/07/E

 
est. Domanico
 

Nel procedimento promosso dal Procuratore della Repubblica in sede ai sensi degli artt. 330 e segg. c.c. nell'interesse del minore [...], di [...] e [...].

Premesso che in data 14.1.2007 la polizia municipale di Milano, comando zona 2, accertava che alle ore 16, in Piazza Luigi di Savoia, lato F.S., il sig. [...], sprovvisto di documenti di identificazione, deteneva tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Lo stesso veniva pertanto accompagnato presso gli uffici della p.g. per accertamenti; poco dopo si presentava un minore di nome [...], dell'età apparente di cinque anni, riconosciuto dal sig. [...] quale proprio figlio; gli agenti verificavano che, in effetti, anche il bambino si rivolgeva al sig. [...] come se fosse il padre; il sig. [...] riferiva di essere senza fissa dimora e che durante le ore notturne si intratteneva presso i giardini pubblici del Comune di Cinisello Balsamo; sentito il p.m. di turno presso questo tribunale, gli agenti provvedevano, ai sensi dell'art. 403 c.c., ad accompagnare il minore presso la Comunità "Convitto Girotondo" di Cavenago Brianza;

rilevato che dalla successiva comunicazione di p.g. del 15.1.2007 si evince che il padre del minore veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e quindi accompagnato presso la questura per la comparazione delle impronte; veniva quindi trasmessa alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano notizia di reato a suo carico per violazione art. 6 d.lgs. 25.7.1998 n. 286 e art. 291 bis d.p.r. 43/73;

rilevato che in data 15.1.2007, alle ore 13.50, si presentava spontaneamente alla sezione di p.g. presso questo tribunale la sig.ra [...], madre del minore, accompagnata dal figlio [...] di nove anni che, con difficoltà, fungeva da interprete non parlando la signora la lingua italiana; dalla audizione di minore e madre è emerso quanto segue:

- il nucleo familiare è composto dal sig. [...] nato a Gaza (Palestina), dalla sig.ra [...] nonché dai figli [...] di dieci anni, [...] di nove anni, [...] di sei anni e mezzo, [...] di cinque anni e mezzo e [...] di quattro anni;

- i genitori e i figli sono giunti in Italia il 22.10.2003 con richiesta di asilo politico presso la questura di Crotone. Dopo un mese di permanenza a Crotone sono stati trasferiti presso il Centro di accoglienza di Sessa Aurunca dove sono rimasti per circa un anno e due mesi, periodo durante il quale i figli hanno frequentato la scuola;

- non essendo stato rinnovato il permesso di soggiorno, il nucleo familiare si è trasferito in Francia dove è rimasto per poco più di un anno irregolarmente fino a che è giunto in Italia con un aereo per Roma. Da Roma i minori con i genitori sono arrivati a Sesto San Giovanni dove hanno abitato in una fabbrica abbandonata assieme a numerosi altri cittadini irregolarmente presenti in Italia, prevalentemente di nazionalità rumena. Circa un mese e mezzo fa vi è stato uno "sgombero" da parte delle forze dell'ordine della fabbrica e la famiglia ha dormito in situazioni di fortuna; da circa un mese abiterebbero presso un amico a Rogoredo ma la madre dei minori non è riuscita ad essere più precisa;

- la madre ed il minore hanno quindi riferito che [...] si trovava il giorno precedente a Milano nei pressi della stazione con il figlio più piccolo ed era stato fermato dalla polizia perché in possesso di due stecche di sigarette estere di contrabbando; hanno detto di sapere che il bambino era stato accompagnato presso una Comunità ma non avevano alcuna notizia di lui né sapevano dove si trovasse; la sig.ra [...] ha quindi chiesto di riavere con sé il figlio [...], affermando che in famiglia sono tutti preoccupati di non poterlo più rivedere e che lei non riesce neppure a dormire all'idea che suo figlio è in un posto sconosciuto.

Preso atto che il P.M. in sede in data 16.1.2007 proponeva ricorso di apertura di procedimento ex art. 330 e segg. c.c. con contestuale parere di affidamento del minore al servizio sociale per un idoneo collocamento, procedimento giunto all'attenzione del giudice delegato in data odierna; assunte informazioni dagli operatori della Comunità che hanno riferito telefonicamente che il minore è giunto in buone condizioni generali, apparendo un bambino accudito; che dall'abbigliamento si evidenzia una estrema povertà ma anche cura, poiché i vestiti appaiono rammendati e si è evidenziata una buona igiene personale; che il bambino non ha voluto scarpe nuove, essendo le sue rotte, affermando di volere le sue cose; che all'arrivo in Comunità era spaventato e nella autovettura dei vigili aveva vomitato; che gli agenti lo avevano tranquillizzato dicendo che il padre sarebbe andato a prenderlo, cosa che nei giorni successivi non è avvenuta, rendendo il bambino diffidente; che inizialmente [...] è apparso chiuso e taciturno; che non voleva mangiare, in particolare temendo di mangiare carne di maiale; che, rassicurato dagli educatori, via via si è sciolto, iniziando anche a raccontare di sé e della famiglia; che parla tanto della mamma e dei fratelli, raccontando che sono cinque figli; che, in ogni caso, pur apparendo più rilassato, mostra poca fiducia verso gli estranei;

rilevato che a norma dell'art. 403 cod. civ. qualora un minore sia moralmente o materialmente abbandonato o ... allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per atri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità ... lo colloca in un luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione; è noto come tale norma, che appare generica nella sua formulazione e non prevede tempi e modalità di verifica della situazione di fatto da parte della autorità giudiziaria, nonostante si tratti di disposizione di natura cautelare che incide gravemente su diritti fondamentali della persona, debba essere applicata con grande prudenza e solo in casi di gravissima necessità ed urgenza;

che, nel caso di specie, se può giustificarsi l'operato della polizia municipale nella immediatezza degli accertamenti relativi alle condotte del padre del minore, che non aveva fornito esatta indicazione del luogo ove si trovavano gli altri familiari, reticenza peraltro giustificata dal timore determinato dalla sua posizione di irregolare, con la conseguenza che gli agenti non sapevano a chi affidare il bambino (avendo anche inteso che il padre e il figlio dormivano nei giardini pubblici) e pertanto decidevano di accompagnarlo presso la struttura per infanti, correttamente dando contestuale avviso al pubblico ministero in sede, non si giustifica ed appare illegittimo nonché gravemente lesivo dei diritti del minore il trattenimento del bambino, di soli quattro anni, presso la Comunità per ben quattro giorni, pur essendo stato il p.m. in sede avvisato dell'allontanamento del minore fin dal 14 gennaio, essendo stato il padre del minore presumibilmente lo stesso 14 gennaio rilasciato dopo gli accertamenti presso la questura, tanto che la moglie il 15 gennaio alle 13.50 si è presentata presso la Procura della Repubblica in sede mostrando di essere informata di quanto accaduto;

ritenuto che l'allontanamento di un minore ex art. 403 c.c., soprattutto se in tenera età, richieda verifiche ed accertamenti che devono essere svolti con la massima urgenza dalla stessa Procura della Repubblica informata del fatto, giacché è nel potere del p.m. dare disposizioni affinché quantomeno non vi sia interruzione totale di ogni rapporto tra il minore e la propria famiglia ma anche disposizioni finalizzate ad un immediato ricongiungimento del minore ai familiari qualora si evidenzi la necessità che si realizzi tale ricongiungimento, non apparendo evidentemente accettabile che un minore allontanato dalla famiglia abbia un trattamento con minori garanzie di tutela dei suoi diritti fondamentali rispetto all'arrestato o il fermato che può essere immediatamente liberato dal p.m. ex art. 389 c.p.p.; inoltre va osservato che maggiori difficoltà di immediata risposta ha evidentemente il tribunale, che assume provvedimenti collegiali che devono essere depositati presso le cancellerie con limiti di orari;

rilevato che, nel caso di specie, il minore vive con i genitori ed i fratelli, sia pure in condizioni di estremo disagio, povertà ed indigenza che sarà onere dei servizi sociali rimuovere; che è apparso ciononostante un bambino accudito e con forte legame affettivo nei confronti dei familiari e della madre in particolare; che quest'ultima ha chiesto il giorno seguente l'allontanamento di ricongiungersi al figlio, apparendo provata per il distacco dal figlio; che il minore ha presumibilmente subito un grave trauma, come dimostrano le sue reazioni osservate dagli educatori, avendo anche difficoltà a comprendere quanto accaduto;

ritenuto che, sulla base delle informazioni sommariamente assunte, debba essere disposto l'immediato ricongiungimento del minore ai familiari; che peraltro appare opportuno che i servizi sociali del Comune di Milano svolgano con la massima urgenza indagine sul nucleo familiare, verificando le condizioni di vita dei minori e fornendo ai genitori e ai minori stessi i più opportuni sostegni, con particolare riferimento alla sistemazione abitativa; non sentiti i genitori stante l'urgenza di provvedere;

P.Q.M.

visti gli artt. 330 e segg. c.c. e 737 -741 c.p.c., provvedendo in via urgente e provvisoria e con effetto immediato: dispone l'immediato ricongiungimento del minore ai familiari; incarica i servizi sociali del Comune di Milano di svolgere con la massima urgenza indagine sul nucleo familiare, verificando le condizioni di vita di tutti i minori, fornendo i più opportuni sostegni come sopra indicato.