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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Trieste, decreto dell'11 aprile 2007

 
rel. Mulloni
 

[...] per decidere sul reclamo depositato l'1.3.2007, proposto dal p.m. presso il tribunale per i minorenni, avverso il decreto del tribunale per i minorenni di Trieste, di data 14/21.2.2002, relativo ai minori [...] e [...] , con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 31 co. 3 del d.lgs. 286/1998 la permanenza in Italia dei genitori dei minori, sig. ri [...] e [...] , per la durata di mesi 24; [...].

Va premesso, in fatto, che la circostanza che i sig. [...] abbiano impugnato il provvedimento di diniego dello status di rifugiati politici emerge dagli atti del fascicolo processuale (ed anche dalle richieste del p.m. di data 25.10.2004), sicchè le motivazioni del reclamo fondate sulle implicazioni di tale omessa impugnazione non possono essere in alcun modo condivise.

Nel merito, ritiene la Corte che nella fattispecie sussistano le condizioni richieste dall'art. 31, co. 3 del d.lgs. 286/98 per il rilascio della richiesta di autorizzazione alla permanenza in Italia.

E' noto che, in materia di condizione giuridica del minore straniero, la giurisprudenza della Suprema Corte richiede che le esigenze di tutela di quest'ultimo - per le finalità di cui alla disposizioni predetta - debbano essere correlate "esclusivamente alla sussistenza di condizioni di emergenza, ovvero di circostanze contingenti ed eccezionali, che pongano in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore, tanto da richiedere la presenza del genitore nel territorio dello Stato per fronteggiarle, non potendo quindi essere assicurate in rapporto a situazioni che presentino invece carattere di normalità e di tendenziale stabilità ... ". (in tal senso, da ultimo, Cass. 747/2007).

Nella fattispecie, tuttavia, va considerato che i minori hanno vissuto nel paese d'origine un'esperienza di guerra (" ... [...] racconta della guerra, del viaggio verso il campo profughi e che, al ritorno al loro paese, la famiglia trova la casa completamente bruciata. Il bambino riferisce che "loro" (non riesce a precisare chi) avrebbero detto che per la sua famiglia non c'era più posto lì e che avrebbero dovuto andarsene ... . [...] racconta ... che durante il viaggio la sua famiglia è stata separata e ha viaggiato in due furgoni diversi. Mi fa capire sia con le sue parole ed anche con la mimica ed il linguaggio gestuale, la grande angoscia che questo ha comportato, la paura e il non sapere se, alla fine del viaggio, si sarebbero ritrovati": relazione dell'UOBA di data 16.7.2004) e che, in particolare, ad [...] (oggi dodicenne) è stato diagnosticato un "disturbo settoriale dello sviluppo, in situazione da trapianto sociale", per il quale sta usufruendo del sostegno scolastico ai sensi degli artt. 12 e 13 della l. 104/1992.

Inoltre, dalla predetta relazione dell'UOBA di data 16.7.2004, a firma del dott. [...] (in atti) emerge che " ... [...] ha avuto bisogno di molto tempo per cominciare a raccontare qualche ricordo del Kossovo e della guerra ... . [...] dice chiaramente che intende rimanere in Italia e si rabbuia se si accenna, anche lontanamente, alla possibilità di un ritorno in Kossovo. Di conseguenza è impegnato al massimo delle sue forze e per ciò che gli compete, per continuare a stare in Italia. E' evidente che [...] necessità di tempo e di stabilità, di prospettive certe per potersi "lasciare andare", per recuperare, esprimere e rielaborare i ricordi traumatici. Ha bisogno di un luogo "sicuro" per continuare ad impegnarsi, ha bisogno di sapere che i genitori, la famiglia sono accettati e possono costruire insieme una prospettiva futura: lavorare, cercare una casa adeguata, ecc. Si sottolinea che un nuovo sradicamento dall'attuale situazione si configurerebbe come traumatico, con gravi conseguenze e non valutabili ricadute".

Reputa, conseguentemente, la Corte che nella fattispecie non siano rinvenibili unicamente delle esigenze dei minori di natura ordinaria, ricollegantesi alle normali esigenze di assistenza e cura di cui ogni bambino necessita - non idonee, in quanto tali, a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno in deroga alla disciplina sull'immigrazione - ma altresì la sussistenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei due bambini, ed in particolare quanto ad [...] (traumatizzato dall'esperienza della guerra, che "ha segnato la sua infanzia": relazione dell'UOBA di data 11.5.2005, a firma della dott. [...]) in dipendenza di comprovati motivi di salute, di rilevanza tale da rendere necessaria la presenza accanto a lui dei genitori.

P.Q.M.

visto l'art. 739 c.p.c. rigetta il proposto reclamo e per l'effetto conferma il decreto del tribunale per i minorenni di Trieste di data 14/21.2.2007.