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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze, sentenza del 16 febbraio 2007 n. 206

 
est. Bazzoffi
 

Nella causa iscritta al n. 1206/2006 andata in decisione l'udienza del 13.2.2007 tra [...] contro Inps, Comune di Firenze, Ministero dell'economia e delle finanze avente ad oggetto il pagamento della pensione di inabilità civile ed indennità di accompagnamento.

Fatto e diritto

La ricorrente, premesso di essere cittadina albanese, munita di permesso di soggiorno dal 28.8.2000; di essere stata riconosciuta invalida civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento a seguito di domanda del 21.11.2000; che l'INPS aveva corrisposto le relative prestazioni dall'1.12.2000 al 31.12.2000, sospendendo ogni ulteriore pagamento senza alcuna comunicazione; di aver appreso, grazie ad una comunicazione del Comune di Firenze sollecitata dal proprio difensore, che per effetto di quanto previsto dall'art. 80 co. 19 della l. 388/2000 le prestazioni economiche per invalidità civile spettavano, a far data dall'1.1.2001, solo ai cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno;

che in effetti la citata normativa aveva sul punto innovato rispetto a quanto stabilito dal precedente d.lgs. 286/98 (art. 41), secondo il quale ai fini del godimento delle prestazioni assistenziali per gli invalidi era sufficiente il possesso del permesso di soggiorno;

che peraltro tale restrittiva innovazione non poteva applicarsi nei suoi confronti, avendo essa maturato il diritto alla pensione di invalidità ed all'indennità di accompagnamento da data anteriore all'entrata in vigore della l. 23.12.2000 n. 388;

che la norma in questione era infatti priva di efficacia retroattiva, secondo i principi generali espressi dall'art. 11 disp. prel. cod. civ.; né alcun elemento testuale consentiva di concludere diversamente;

conveniva in giudizio l'Inps, il Comune di Firenze e, a seguito di integrazione necessaria del contraddittorio ex art. 42 D.L. 269/2003, il Ministero dell'economia, per sentire riconoscere il diritto a percepire quanto maturato dall'1.1.2001 in poi, con condanna dei convenuti al pagamento di quanto dovuto a tal titolo, con interesse e vittoria di spese, diritti ed onorari.

I convenuti resistevano alla domanda richiamando quanto previsto dalla nuova normativa, applicabile al rapporto di durata instauratosi tra la ricorrente e l'amministrazione. Sostenevano dunque, con il conforto di giurisprudenza ordinaria ed un parere del Consiglio di Stato, che essendo stati modificati i presupposti in diritto per la concessione della prestazione, questa era divenuta non più erogabile, senza che potesse nutrirsi al proposito alcun dubbio di illegittimità costituzionale.

L'Inps sollevava altresì eccezioni di decadenza ed inammissibilità per difetto di ricorso amministrativo.

Tutti concludevano per la reiezione del ricorso, col favore delle spese.

La causa, non necessitando istruttoria in fatto, è stata discussa e decisa all'udienza del 13.2.2007.

Il ricorso può essere accolto. In ordine alla questione sollevata dalla ricorrente in questa sede si registra un significativo intervento della Corte costituzionale (sentenza 324/2006), che, richiesta di pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 80 co. 19 l. 388/2000 ha dichiarato inammissibile la questione così argomentando: " ... il diritto alla pensione di inabilità, costituente prestazione assistenziale, è disciplinato direttamente dalla legge e dà luogo ad un rapporto di durata, nell'ambito del quale sorgono i diritti alla riscossione dei ratei della prestazione, assoggettati, questi ultimi, appunto al regime delle prestazioni periodiche.

In linea di principio al legislatore è consentito modificare il regime di un rapporto di durata ... con misure che incidano negativamente ... sulla posizione del destinatario delle prestazioni, purchè esse non siano in contrasto con principi costituzionali e quindi non ledano posizioni aventi fondamento costituzionale.

Tuttavia, il rilievo del suindicato potere del legislatore non implica che, ogni qualvolta sia introdotta una nuova disciplina legale di un rapporto di durata avente tali caratteristiche, essa necessariamente debba essere applicata ai rapporti già costituiti sulla base della previdente normativa.

Se è vero che il principio di irretroattività ha fondamento costituzionale soltanto per quanto concerne le norme penali, è altrettanto vero che esso costituisce un criterio generale cui uniformarsi in carenze di deroghe (art. 11 disp. legge in gen.).

Nel caso in esame, nessuno dei giudici a quibus, svolge una propria, congrua motivazione sulle ragioni per le quali una normativa come quella censurata - che non si autoqualifica interpretativa e non contiene alcuna espressa disposizione derogatoria rispetto al principio generale menzionato che regola l'efficacia della legge nel tempo - debba essere applicata a rapporti di durata già venuti ad esistenza".

Raccogliendo l'invito della Corte, già di per sé alquanto "trasparente" circa le esigenze di sostanziale giustizia alle quali dimostra di essere lodevolmente sensibile, si osserva che l'opzione interpretativa che consente l'accoglimento della domanda (irretroattività della l. 388/2000 e sua inapplicabilità al rapporto già in essere) risulta del tutto fondata - ed anzi inevitabile - sol che si consideri come la legge stessa, nel prevedere le più rigide condizioni, fa riferimento alla "concessione" delle provvidenze economiche e non al loro pagamento.

In altre parole, essa si applica all'atto da cui scaturisce il diritto (la concessione della provvidenza, che dall'1.1.2001 non è più possibile a favore di chi non sia titolare di carta di soggiorno), ma non a quelli successivi che di tale diritto costituiscono solo la pratica attuazione.

Si conferma così il carattere non retroattivo della legge e la sua inapplicabilità ai rapporti in essere ed ai ratei economici che maturano dopo la sua entrata in vigore.

L'Inps, onerato del pagamento ex art. 130 d.lgs. 1112/98, dovrà pertanto corrispondere le somme medio tempore maturate a favore della ricorrente, dovendosi solo aggiungere che le eccezioni di inammissibilità per carenza di ricorso sono superate dall'art. 42 co. 3 D.L. 269/2003, che ha eliminato tale adempimento; quelle di decadenza non sussistono, avendo la ricorrente agito non appena conosciuto l'esito negativo della richiesta di ripristino della prestazione rivolta al Comune di Firenze.

Le spese seguono la soccombenza dell'Istituto.

P.Q.M.

il giudice dichiara il diritto di [...] a percepire la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento dall'1.1.2001. Condanna l'Inps al pagamento di quanto dovuto a tal titolo, con rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze mensili al saldo, e delle spese di lite. [...].