ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Tribunale di Reggio Emilia, decreto del 17 ottobre 2006

 

est. Provenzano

 

Nel procedimento n. 1054/2006 R.G.N.C., promosso da [...] per l'ottenimento del visto d'ingresso ai congiunti [...] e [...] (figli). [...].

Visto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti del procedimento, tra i quali, in particolare, la copia del nulla-osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla questura di Reggio Emilia il 22.2.2005, in favore dei prossimi congiunti del richiedente, la comunicazione dell'Ambasciata italiana in Accra del 14.11.2005, nonché l'atto di messa in mora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 265 del d.p.r. 10.1.1957, n. 3, notificato al Ministero degli esteri in data 4.5.2006 (cfr. docc. 2, 3 e 10).

Rilevato che l'Autorità diplomatica italiana in Ghana ha sospeso il procedimento teso al rilascio dei visti richiedendo - per non meglio precisati "fondati dubbi circa la reale età dei richiedenti" - che i familiari del ricorrente si sottopongano, a loro spese, all'esame della radiologia delle ossa;

Ritenuto:

- che la richiesta dell'autorità diplomatica sia ingiustificata e priva di congrua ed adeguata motivazione (non risultando espresse le ragioni in base alle quali sarebbero emersi i "fondati dubbi" prospettati), apparendo l'atto in questione contrastante col dovere di accertamento d'ufficio dei fatti imposto dall'art. 6, lett. b), legge 241/1990 e costituente un illegittimo aggravamento del procedimento amministrativo (in violazione dell'art. 1, ultimo comma, della legge 241/1990), imponendo altresì a carico dei richiedenti (in violazione dell'art. 23 della Costituzione) un (significativo) onere economico per superare i "dubbi" in questione, sollevati dall'amministrazione, che, peraltro, non trovano riscontro nella documentazione prodotta (certificati di nascita in originale e le copie dei passaporti dei figli dai quali risulta la minore età dei figli dell'istante, in favore dei quali è stato chiesto il ricongiungimento);

- che il modus procedendi dell'amministrazione, nella specie, lungi dal limitarsi ad imporre un'integrazione istruttoria in ordine all'età degli interessati, con conseguente sospensione dei termini procedimentali, al fine di eseguire, peraltro a proprie spese, esami radiologici atti a rivelare l'età dei medesimi, secondo quanto prescritto in origine (cfr. doc. 3), ha integrato un provvedimento tacito di diniego del visto d'ingresso (cd. silenzio rifiuto), incidente in modo diretto e definitivo sulla sfera giuridica degli interessati, per effetto della mancata adozione di un atto espresso a seguito della diffida a concludere il procedimento e ad assumere le determinazioni conseguenti, a norma dell'art. 25 del d.p.r. n. 3/1957, su impulso del ricorrente (cfr. doc. 10);

- che la tutela dello straniero in relazione ai provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, investe veri e propri diritti soggettivi (cfr. Cass. n. 26277/2005), essendo la verifica in ordine ai presupposti dell'ingresso nel territorio italiano (parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro, convivenza), rimessa alla autorità consolare, non connotata da margini di discrezionalità amministrativa, bensì qualificabile in chiave di accertamento dichiarativo dei requisiti di fatto integranti gli elementi costitutivi del diritto (cfr. Cass. n. 209/2005);

- che, nel caso in esame, la sussistenza di tali presupposti non risulta contestata, stante anche l'avvenuto rilascio del nulla osta concesso all'esito della relativa verifica da parte della questura di Reggio Emilia (cfr. doc. 2), attenendo le perplessità rappresentate dall'autorità diplomatica, come evidenziato, esclusivamente all'età dei figli in favore dei quali è stato richiesto il ricongiungimento, ai fini del rilascio del visto di ingresso nel territorio dello Stato italiano, condizione che, del resto, è attestata dalla documentazione anagrafica e dai passaporti dei predetti minori, la cui autenticità non risulta, del resto, contestata, né, tanto meno, comprovata;

che, pertanto, il provvedimento tacito di diniego del visto di ingresso appare ingiustificato e viziato da eccesso di potere, meritando il ricorso accoglimento.

Visto l'art. 30, co. 6 del d.lgs. n. 286/1998; ritenuto che, in ragione della peculiarità del giudizio e della mancata costituzione dell'amministrazione, non vi è luogo a provvedere in ordine alla spese processuali, stante anche la mancata istanza di liquidazione da parte del ricorrente.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, ordina al Ministero degli esteri, in persona del Ministro pro tempore, e per esso all'Ambasciata d'Italia ad Accra, il rilascio, in favore di [...] e di [...], del visto di ingresso nel territorio dello Stato italiano per ricongiungimento familiare.