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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, decreto del 13 luglio 2006

 
est. Sgargi
 

Nel procedimento n. 1512/2006 R.G. avente ad oggetto ricorso per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari vertente tra [...] e la questura di Bologna e il Ministero dell'interno [...].

Osserva

La ricorrente in data 16.1.2006 ha presentato istanza per ottenere il rilascio/conversione del permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Il questore di Bologna in data 2.2.2006 ha rigettato l'istanza rilevando che è stata presentata con sette mesi di ritardo, in quanto l'art. 30 T.U. prevede il termine di un anno dalla scadenza del titolo originariamente posseduto per la richiesta di conversione.

In data 11.4.2006 la straniera ha quindi proposto ricorso al tribunale di Bologna, luogo di dimora, chiedendo, sulla base di un articolato motivo, l'annullamento del provvedimento di diniego. [...]. Ciò premesso con l'unico motivo si deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può considerarsi scaduto in data 17.6.2004, ma in data 29.6.2005 data in cui è stato comunicato il rigetto dell'istanza di rinnovo del predetto permesso.

Il predetto motivo appare fondato. L'articolo 30 T.U. comma 1 lett. c) dispone che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al familiare straniero regolarmente soggiornante e che in tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.

Nel caso di specie la ricorrente aveva presentato in data 4.6.2004 istanza di rinnovo del proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e solo in data 29.6.2005 (un anno dopo) le era stato comunicato il rigetto della predetta istanza.

Nelle more della definizione del procedimento amministrativo innescato dalla richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno mantiene la propria validità tant'è che lo straniero può continuare a svolgere la propria attività lavorativa, continua ad essere iscritto al Servizio sanitario nazionale e se disoccupato al Centro per l'impiego.

La ratio di ciò sta nel principio che al cittadino, seppur straniero, non possono essere imputati i tempi e gli eventuali ritardi della P.A.

Pertanto l'anno per la richiesta di conversione previsto dall'art. 30 T.U. deve essere fatto decorrere dal 29.6.2005, e non dal 17.6.2004. Ne consegue che l'istanza di conversione datata 16.1.2006 è stata tempestivamente presentata agli organi competenti e pertanto il provvedimento di rigetto è illegittimo.

P.Q.M.

visti gli artt. 30 Testo unico n. 286/98, 29 Cost. e 737 e ss. c.p.c. accoglie il ricorso proposto e per l'effetto annulla il provvedimento di diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in permesso di soggiorno per motivi familiari emesso nei confronti di [...] in data 2.2.2006 dalla questura di Bologna e conseguentemente ordina alla questura di Bologna il rilascio alla sig.ra [...], di permesso di soggiorno per motivi familiari. [...].