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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Venezia, decreto del 22 agosto 2006

 
rel. Culot
 

Nella causa civile iscritta al n. 750/06 R.R. promossa da [...] contro questura Padova non costituita, avente per oggetto ricongiungimento familiare.

1. Rilevato che in data 27.8.2004 la reclamante inoltrava all'ufficio immigrazione presso la questura di Padova la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c), T.U. immigrazione, 28 lett. b) d.p.r. 31.8.1999, n. 394 (vedi preambolo decreto impugnato);

che in data 9.2.2006 le veniva notificato il rigetto, sulla base:

a) di una sua condanna penale alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione (emessa dalla Corte d'appello di Venezia in data 23.1.2002 per riduzione in schiavitù, prostituzione minorile e induzione alla prostituzione), che la faceva qualificare come soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 2 della l. 1425/56;

b) del disposto dell'art. 4, co. 3 T.U. immigrazione secondo cui non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato per reati di prostituzione e della considerazione che la richiedente - già espulsa sotto altro nome - era rientrata clandestinamente in Italia o comunque vi era rimasta sempre in clandestinità;

che avverso tale diniego la [...] proponeva ricorso al tribunale di Padova, il quale lo respingeva in data 16/19.6.2006;

che avverso tale decreto di rigetto la [...] proponeva reclamo alla Corte d'appello sostenendo che essendosi sposata in Italia il 28.2.2004 ed essendo convivente col marito cittadino italiano non poteva più essere espulsa ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c), d.lgs. 25.7.1998 n. 286 e che alla luce di questa norma eccezionale il questore era obbligato al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 28 d.p.r. 394/99.

2. Considerato che il permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 ha carattere generale, mentre quello ex art. 19 ha carattere eccezionale, perché viene rilasciato ai soli cittadini extracomunitari coniugati e conviventi con cittadini italiani, al solo fine di evitare di essere espulsi in quanto fino a quel momento clandestini;

che l'inespellibilità, dunque è l'unico effetto di questo eccezionale permesso di soggiorno che non ammette lo straniero clandestino all'immediato godimento di tutti gli ulteriori effetti del permesso di soggiorno generale riservato agli stranieri che sono entrati regolarmente in Italia e che regolarmente vi hanno soggiornato;

che l'odierna reclamante ha chiesto alla questura il permesso di soggiorno eccezionale ai sensi dell'art. 19 e non quello generale per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 T.U. immigrazione, come invece sembra ricavarsi da testuale richiamo a questa seconda norma del ricorso avanti al tribunale;

che rettamente sarebbe stata respinta la sua richiesta fondata sull'art. 30 essendo diversi i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 e quello ex art. 19 T.U. immigrazione;

che questa diversa disciplina non contrasta con i principi costituzionali, atteso che il legislatore può legittimamente bilanciare l'interesse dello straniero al mantenimento del nucleo familiare con altri valori costituzionali sottesi alle norme in tema di ingresso di soggiorno (Cass. I, 20.8.2003 n. 9088. Cass. I, 24.1.2004, n. 22206), che soprattutto non può parlarsi di incostituzionalità quando casi differenti (clandestini) sono trattati dal legislatore in modo differente (rispetto ai regolari);

che nonostante l'erronea indicazione della norma però i presupposti per cui si chiedeva il permesso erano chiari;

che il permesso ex art. 19 può venir meno solo se si accerta che manca la convivenza (ad es. in caso di separazione - Cass. I, 20.8.2003. n. 9088), ma dagli atti risulta che i coniugi convivono;

rilevato che il divieto di espulsione per lo straniero coniugato con cittadino italiano può venir meno anche "nei casi previsti dall'art. 13 comma 1" (art. 19 T.U. immigrazione);

che l'art. 13, co. 1 del T.U. immigrazione prevede l'espulsione dello straniero coniugato con cittadino italiano solo per motivi di ordine pubblico e non per ingresso o permanenza clandestini;

che la condanna penale subita dalla reclamante non è coperta neanche da recente indulto sicché la valutazione di pericolosità espressa dalla P.A. permane;

che tuttavia l'espulsione per motivi di ordine pubblico deve essere pronunciata dal Ministero, e nel caso di specie non risulta essere stata pronunciata;

che, pertanto, allorquando lo straniero chiede il permesso per mantenere l'unità familiare col coniuge italiano residente in Italia, anche in difetto di titolo per ottenerlo, lo stesso poteva essere negato solo in assenza di convivenza, oppure in presenza di un provvedimento di espulsione del Ministero per motivi di ordine pubblico;

che mancando questi due presupposti il questore ha l'obbligo di rilasciare il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 28 d.p.r. 394/99, fatte salve ulteriori determinazioni amministrative.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo di [...] annulla il provvedimento del questore di Padova dd. 16/19.6.2006, e dispone il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 28 d.p.r. 394/99 a [...]; compensa fra le parti le spese di lite.