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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze, Ufficio del GIP, decreto del 20 settembre 2007

 
est. Ferrante
 

RG. GIP n. 10834/07. Il giudice, vista la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. nel procedimento indicato in epigrafe; visti gli atti a carico di [...] e [...], indiziati della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.,

osserva:

Il P.M. nella sua richiesta ha esposto quanto segue: "[...] e [...] sono stati denunciati dalla polizia municipale di Firenze per la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., per essere stati colti il 28.8.2007 nell'esercizio dell'attività di "lavavetri" in via del Palazzo Bruciato. In tale attività, si diceva, causavano intralcio alla circolazione e ponevano a repentaglio la propria e l'altrui incolumità personale.

Venivano pertanto denunciati per violazione all'art. 650 c.p., in riferimento all'ordinanza del Sindaco n. 774 del 25.8.2007, contingibile e urgente, con sequestro penale delle attrezzature e della somma di € 89,70 quale provento dell'attività.

L'ordinanza cui si fa riferimento nel verbale di identificazione, n. 774/2007, nelle parti essenziali così recita:

- considerata la situazione di degrado per la presenza di persone che esercitano il mestiere girovago di "lavavetri";

- che tali persone causano gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare e pedonale;

- che nell'esercizio di tale attività si sono verificati molteplici episodi di molestie con connesso pericolo di conflitto sociale per gli alterchi che ne derivano in particolare nei confronti di donne sole;

- che per tale attività trova nocumento anche l'igiene delle strade a causa della presenza di secchi o altri contenitori,

- che il mestiere di lavavetri, non essendo mai state rilasciate autorizzazioni, è al momento svolto abusivamente,

visto l'art. 54 d.lgs. 18.8.2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - e l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze, ordinava il divieto su tutto il territorio comunale dell'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri" sia sulla carreggiata che fuori di essa; disponeva che l'inosservanza veniva punita ai sensi dell'art. 650 c.p. con il sequestro delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività e della merce. Tanto premesso in fatto, si osserva in

Diritto

Rileva questo Procuratore che l'ordinanza integra l'elenco dei "mestieri girovaghi", inserendo, come risulta dalla "Procedura ODS polizia giudiziaria CO Reg 0001 - Rev. 27.8.2007" al punto 4.3.2., l'attività di lavavetri nella sezione 4.3 di detta Procedura relativa ai "mestieri girovaghi", sotto il titolo "altre possibili attività di strada non previste da alcuna norma specifica".

Nel punto 4.3.4. sono previste le sanzioni per coloro esercitano attività senza autorizzazione: l'esercizio di attività non autorizzata è regolata con riferimento all'art. 119, che ne fa diretto divieto;

l'esercizio di attività autorizzata in violazione delle prescrizioni è regolato dall'art. 149; per l'attività di lavavetri, il co. 1 di tale procedura richiama l'ordinanza contingibile e urgente relativa a tale settore, che vieta su tutto il territorio comunale l'esercizio di questo "mestiere".

Al riguardo si osserva.

Non occorre ai fini della presente valutazione esaminare il dubbio preliminare che la configurazione giuridica del fatto solleva, riguardo alla possibilità di disporre in modo assoluto il divieto dell'esercizio di un'attività che l'amministrazione stessa definisce come mestiere, intrinsecamente quindi per se stesso non illecito (diversamente da quanto è normativamente previsto ad esempio per l'attività di ciarlatano);

Né appare necessario approfondire sotto il profilo della legalità del provvedimento - requisito testualmente richiesto per l'applicazione della sanzione dell'art. 650 c.p. di cui spetta al giudice riscontrare la sussistenza - verificare se il disturbo, sicuramente arrecato da alcune forme in cui questo comportamento viene tenuto da taluni soggetti, ma che non è una costante per tutti coloro che vi si dedicano, possa considerarsi fonte di concreto pericolo per l'incolumità pubblica (in assenza di iniziative da parte delle autorità dello Stato cui questo settore è affidato), profilo cui è normativamente collegato il potere del Sindaco di emettere provvedimenti contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 38 l. 8.6.1990 n. 142 co. 2 e 54 d.lgs. 18.8.2000 n. 267, richiamato nell'ordinanza in questione; così come altrettanto non necessario risulta verificare se davvero tale attività concreti attentato alla pubblica igiene.

V'è al riguardo una ulteriore, più grave obiezione che la lettura del documento solleva.

Richiamato ancora una volta il concetto, normativamente stabilito, che l'attività di "lavavetri" viene espressamente qualificata dall'amministrazione per effetto della citata ordinanza come mestiere girovago, devesi rilevare che l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi era espressamente contemplato e punito come reato contravvenzionale dall'art. 669 c.p. il quale prevedeva, per tale violazione, l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da £ 50 a £ 100. Tale disposizione venne depenalizzata per effetto degli artt. 33 lett. a) e 38 della l. 24.11.1981 n. 689, per effetto delle quali l'esercizio di mestiere girovago senza licenza dell'autorità risulta attualmente punito con la sanzione amministrativa da € 10 a € 258.

Tanto premesso, la fattispecie in esame risulta specificamente prevista come illecito amministrativo dalla legge dello Stato, per cui, a norma dell'art. 9 della l. 24.11.1981 n. 689, non è configurabile per tale attività la sanzione penale, perché la disposizione dell'art. 669, depenalizzata, è speciale rispetto a quella dell'art. 650 c.p.

Queste considerazioni appaiono sufficienti per escludere che nel fatto siano ravvisabili gli estremi della contravvenzione contestata, integrando la condotta contestata illecito di natura esclusivamente amministrativa.

Il Gip, pur condividendo del tutto le osservazioni del P.M. anche in ordine alla necessità di fare applicazione in ogni caso del principio di specialità, ritiene che ancora prima sia dirimente della questione che ci occupa altro ordine di considerazioni giuridiche.

Secondo la Suprema Corte, un orientamento giurisprudenziale consolidato da oltre 10 anni (fra le altre n. 6570/96), la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. non è infatti proprio configurabile in caso di violazione di norme giuridiche generali ed astratte, essendo la sua sfera di operatività limitata ai provvedimenti impositivi di un determinato comportamento attivo od omissivo, i quali vengano però rivolti ad un soggetto o ad una cerchia di soggetti ben determinati o determinabili, il che nel caso di specie sicuramente non è. Non v'è dubbio infatti che l'ordinanza sindacale abbia quali destinatari soggetti che non solo sono assolutamente non identificati né agevolmente individuabili ma, per definizione del fatto di cui si tratta, non sono ovviamente né iscritti in albi speciali né destinatari di alcun tipo di provvedimento autorizzativo.

Ma vieppiù è stato da tempo altresì segnalato dalla Cassazione che ai fini della configurabilità del reato di cui si tratta è necessario che:

a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia;

b) che l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione.

In sostanza l'ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze è data nel caso che ci occupa in via preventiva ma ad una generalità di soggetti, ha carattere sostanzialmente regolamentare e non ha pertanto le caratteristiche sopra indicate e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650 c.p.

Più di recente la sezione prima della Corte di cassazione (sez. I, sent. n. 37112 del 5.11.2002) ha ulteriormente precisato che non integra il reato di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) proprio l'inottemperanza all'ordinanza sindacale di interdizione allo svolgimento dell'attività di lavavetri in quanto, non essendo quest'ultima soggetta ad autorizzazione, il Sindaco è proprio sprovvisto del potere di emettere provvedimenti al riguardo, rientranti nelle esclusive attribuzioni del questore, a norma dell'art. 17 co. 1, del R.D. 18.6.1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Sono pertanto plurime e convergenti le osservazioni che militano per l'inesistenza nel caso di specie dell'antigiuridicità del fatto il che impone senza ombra di dubbio l'archiviazione del procedimento.

Dai verbali risulta il sequestro solo delle attrezzature utilizzate nell'attività esercitata che vanno restituite agli indagati che ne sono i titolari.

Visti gli artt. 408- 411 c.p.p.,

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M. Ordina il dissequestro e la restituzione delle cose sequestrate agli indagati che ne sono gli aventi diritto.