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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 4 maggio 2007

 
est. Domanico
 

Letto il ricorso, depositato in data 29.12.2006, con cui il sig. [...] chiedeva di essere autorizzato a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/98, evidenziando di avere fatto ingresso nel territorio nel maggio 2003 con la propria famiglia; che fino al 3.10.2006 era in possesso di regolare permesso di soggiorno per il fatto che i propri genitori avevano ottenuto l'autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/98; che in data 20.2.2006 aveva raggiunto la maggiore età, mentre, a causa della scadenza del permesso di soggiorno, aveva dovuto interrompere il progetto formativo organizzato dalla Provincia di Milano, rinunciando in tal modo alla prospettiva di assunzione prevista a conclusione del corso; il ricorrente inoltre affermava di seguire tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche del fratello minore [...] costituendo per quest'ultimo un fondamentale punto di riferimento; l'intero nucleo familiare, che consta anche di una sorella attualmente in possesso di permesso di soggiorno per gravidanza, risiede in Italia, pertanto un eventuale allontanamento del ricorrente farebbe venir meno l'unità familiare così come costituita; i genitori, inoltre, sono titolari di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/98 con scadenza dicembre 2008.

Esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente: copia permesso di soggiorno della sig.ra [...], copia carta identità del ricorrente, copia passaporto ricorrente, copia codice fiscale ricorrente, copia progetto formativo Provincia Milano, copia promessa di assunzione, copia permesso di soggiorno della sig.ra [...].

Sentiti in data 13.4.2007 il ricorrente e la madre, i quali hanno confermato quanto esposto nel ricorso, evidenziando come [...] si occupi del fratello minore [...] costantemente: accompagnandolo a scuola la mattina o all'oratorio il pomeriggio, preparandogli il pranzo, aiutandolo a fare i compiti.

Esaminati gli atti del procedimento 3568/06/E, relativo ai genitori del ricorrente, e rilevato che il nucleo familiare è positivamente inserito nel contesto sociale in cui vive già da molti anni.

Ritenuto che l'eventuale rimpatrio del ricorrente costituirebbe, allo stato, un grave pregiudizio per il sano e regolare sviluppo psicofisico del minore che può contare sull'affetto e sostegno morale e materiale del fratello; valutato inoltre il diritto del minore [...] all'unità familiare così come allo stato composta.

Ritenuto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 co. 3 d.lgs. 286/98, il quale ha come finalità principale quella di porre al centro di ogni valutazione l'interesse del minore, autorizzando a tale scopo la permanenza del familiare, intendendosi con tale espressione indicare l'intero nucleo familiare, anche allargato, purché vi sia una approfondita valutazione in concreto del tipo di legame intercorrente con il minore e del grado di coinvolgimento da parte del familiare nella sua crescita, accudimento ed educazione.

Ritenuto pertanto che nel caso di specie sussistano gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore tali da rendere opportuno, nell'esclusivo interesse dello stesso, la permanenza in Italia del fratello. Richiamata la sentenza n. 22216 del 28.9.2006/16.10.2006 emessa dalla Corte di cassazione, S.U., dalla cui motivazione si evince che la presenza di gravi motivi di pregiudizio psico-fisico per il minore deve necessariamente e puntualmente essere dedotta dal ricorrente e accertata dal tribunale per i minorenni come emergenza attuale solo nell'ipotesi di richiesta di autorizzazione all'ingresso del familiare nel territorio nazionale, in deroga alla disciplina generale dell'immigrazione; e che, al contrario, la deduzione di quanto sopra non si ravvisa come necessaria da parte del ricorrente nell'ipotesi in cui sia chiesta l'autorizzazione alla permanenza in territorio nazionale del familiare, il quale diversamente sarebbe espulso, ritenendosi in tal caso sufficiente, ai fini dell'accoglimento del ricorso, che la situazione eccezionale nella quale vengano ravvisati i gravi motivi possa essere dedotta quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare sino ad allora presente nonché del minore, e cioè di una situazione futura ed eventuale che va apprezzata e valutata dal giudice; che, conseguentemente, dalla decisione della Suprema Corte si evince che la gravità dei motivi non possa evidentemente essere connessa esclusivamente alla presenza di gravi problematiche relative alla salute, interpretazione riduttiva che, del resto, la stessa dizione letterale della norma già esclude, allorché fa riferimento alla presenza di gravi motivi non solo di ordine fisico ma anche psichico; che, quale ulteriore conseguenza, a maggior ragione deve ritenersi che l'autorizzazione di cui all'art. 31 richiamato, costituendo una deroga alle altre disposizioni del Testo unico, abbia come finalità quella di porre anzitutto al centro di ogni valutazione l'interesse del minore; che il conseguente permesso di soggiorno, che va rilasciato all'esercente la potestà ai sensi dell'art. 31, appare di ampia portata.

Rilevato che ai sensi dell'art. 2 co. 6 del decreto legislativo 8.1.2007 n. 5 (attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), in vigore dal 15.2.2007, "al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, co. 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, co. 3 bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro".

Visto il parere del P.M.;

autorizza

il sig. [...], fratello del minore [...], a permanere in Italia a norma dell'art. 31 co. 3 d.lgs. 286/98 per la durata di anni due.