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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 6 marzo 2007

 
rel. Maiga
 

Nel procedimento a tutela del minore [...] nato a New York [...] figlio di [...], attualmente domiciliati in Milano;

premesso che il padre ha presentato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno al fine di poter accudire il figlio, rappresentando che la moglie e il figlio minore avuto da una precedente relazione e convivente con la coppia si trovano regolarmente in Italia, dove la donna lavora regolarmente;

ritenuto che l'autorizzazione dell'istante consentirebbe di superare la situazione di precarietà in cui vive il nucleo familiare del minore, anche alla luce della possibilità di effettuare la coesione familiare e, quindi, di accedere ad una autorizzazione al soggiorno stabile e di lungo periodo. L'autorizzazione dell'istante consentirebbe inoltre di scongiurare periodi di separazione e lontananza dal padre che priverebbero il minore di un affetto fondamentale e di una risorsa indispensabile al suo accadimento;

considerato che, come chiarito anche dalle SS.UU. della Suprema Corte con la sentenza n. 22216 del 28.9.2006, art. 31 d.lgs. 286/98 modificato dalla l. 189/02 "prevede una duplice fattispecie, e cioè quella dell'autorizzazione all'ingresso e quella della autorizzazione alla permanenza del familiare sul territorio nazionale in deroga alle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e nel concorso di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute; che la presenza di gravi motivi richiede l'accertamento di situazioni di emergenza di natura eccezionale e contingente, di situazioni, cioè, che non siano quelle normali e stabilmente ricorrenti nella crescita di un minore secondo il ricorrente orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità [...] la presenza dei gravi motivi deve essere puntualmente dedotta dal ricorrente e accertata dal tribunale per i minorenni come emergenza attuale solo nell'ipotesi di richiesta di autorizzazione all'ingresso del familiare nel territorio nazionale in deroga alla disciplina generale dell'immigrazione; ciò non vale sempre, invece, nell'ipotesi in cui - come nella specie -, venga richiesta l'autorizzazione alla permanenza del familiare che diversamente dovrebbe essere espulso, poiché la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può essere attuale, ma può anche essere dedotta quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare sin allora presente e cioè di una situazione futura ed eventuale rimessa all'accertamento del giudice minorile";

considerato che, sulla base di tale premesse, nell'interesse del minore (nel quale deve essere ricompreso anche il diritto all'integrità familiare):

- è opportuno autorizzare la permanenza in Italia del genitore per un periodo di due anni;

- in tal modo, il sig. [...] potrà regolarizzare la propria posizione amministrativa e lavorativa;

- il conseguente permesso di soggiorno dovrà consentire ai genitori lo svolgimento di un'attività lavorativa; tale conclusione discende dall'ampia portata della previsione dell'art. 31 d.lgs. 286/98 modificato dalla l. 189/02 (che distingue il permesso rilasciato ai sensi di tale norma da quello, di portata più limitata, che può essere rilasciato per "motivi si salute" ai sensi dell'art. 44 d.p.r. 394/99), ed è coerente con la "ratio" di detta norma, in quanto solo consentendo ai genitori di disporre di redditi leciti può assicurarsi una piena tutela al minore, consentendogli di usufruire dell'assistenza medica che gli necessita e di svolgere gli esami ed i controlli previsti per la sua patologia;

- in tal senso per altro si esprime l'art. 6, co. 2 del d.lgs. 5/07 che dispone che al familiare autorizzato ai sensi dell'art. 31, co. 3 d.lgs. 286/98, deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per "assistenza minore", rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal tribunale per i minorenni e che consente di svolgere attività lavorativa;

- il permesso dovrà altresì consentire l'iscrizione del nucleo familiare al Servizio sanitario nazionale, in quanto una diversa conclusione contrasterebbe in modo insanabile con i presupposti e le finalità specifiche della norma citata.

Visto il parere del p.m.

P.Q.M.

visti gli artt. 31 d.lgs. 286/98, 333-336 c.c., e 741 c.p.c., deliberando in via definitiva e con effetto immediato, autorizza il sig. [...], padre del minore [...], a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/98 per un periodo di anni due dalla notifica del presente provvedimento.[...].