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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze, decreto del 26 giugno 2006

 
est. Pezzuti
 

Nella causa iscritta nel ruolo generale nell'anno 2007 al numero 1443, tra [...] e Ministero degli esteri, non costituito.

1. I coniugi [...], cittadino senegalese, e [...], cittadino italiano, con ricorso depositato il 23.3.2007, hanno chiesto al tribunale di accertare il loro diritto al ricongiungimento familiare e l'illegittimità del provvedimento di rifiuto di rilascio del visto di ingresso emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dakar il 17.1.2007. I ricorrenti hanno quindi chiesto di disporre il rilascio del visto di ingresso in Italia in favore di [...].

2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che avevano contratto matrimonio il 19.6.2006 a Dakar in Senegal, ma che, successivamente, l'Ambasciata d'Italia a Dakar aveva rifiutato il rilascio del visto di ingresso in quanto [...] era segnalato nel S.I.S. (Sistema Informativo Schengen).

3. Parte ricorrente ha, quindi, segnalato che la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee aveva costantemente affermato il non automatismo del divieto di ingresso nel caso in esame dovendosi valutare l'effettiva pericolosità del soggetto e ha richiamato comunque la normativa di rango costituzionale e ordinaria che tutela l'unità familiare.

4. Il Ministero degli esteri, benché regolarmente avvisato della procedura, non si è costituito in giudizio.

5. Stabilisce il sesto comma dell'art. 4 del decreto legislativo n. 286 del 1998 che non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

6. La disciplina in questione risulta, parzialmente, confermata dall'art. 20 del decreto legislativo del 6.2.2007, n. 30 laddove il medesimo prevede che le limitazioni al diritto di ingresso dei familiari di cittadini dell'Unione europea, qualunque sia la loro cittadinanza, non possano essere adottati se non "nel rispetto del principio di proporzionalità ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine e la sicurezza pubblica". La stessa norma prescrive che anche la presenta di una condanna penale "non giustifica automaticamente" la limitazione al diritto di ingresso.

7. Pertanto, anche qualora volesse ritenersi che, secondo la disciplina ordinaria, una segnalazione di indesiderabilità nel c.d. Spazio Schengen costituisce valido motivo per impedire allo straniero l'ingresso o la permanenza in Italia (l. 30.9.1993, n. 388, di ratifica ed esecuzione del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14.6.1985, dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19.6.1990 ed agli atti firmati a Parigi il 27.11.1990), occorrerebbe comunque tener conto della particolare situazione dei soggetti in esame.

8. La norma di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è dettata dal Titolo II del decreto legislativo in tema di "disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato". La disposizione in esame non è quindi applicabile, invece, alle fattispecie disciplinate dal Titolo IV dello stesso testo normativo in materia di "diritto all'unità familiare e tutela dei minori", oggetto della nuova normativa dettata dal decreto legislativo del 6.2.2007, n. 30.

9. La norma dettata dall'art. 4, sesto comma, non è applicabile neppure in via analogia alla situazione in esame atteso che gli artt. 29 e 30 del testo normativo in esame disciplinano in modo completo e autonomo anche i requisiti per l'ingresso del familiare nel territorio dello Stato.

10. In ogni caso qualora si ritenesse di potere applicare in via analogica la normativa prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 286 del 1998 anche al permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dall'art. 30 dello stesso decreto, occorrerebbe comunque che la stessa vada interpretata nel rispetto dei principi propri e caratteristici del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché dei principi costituzionali.

11. Tenendo conto dei principi sopra richiamati occorrerebbe comunque ritenere che la formula "per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali" sia da interpretare con estremo rigore e che, pertanto, il rifiuto alla concessione del nulla osta sia possibile solo in quei casi nei quali la amministrazione deduca e dimostri, attraverso un apposito giudizio di pericolosità sociale, la reale sussistenza di un "grave motivo" per non consentire l'ingresso dello straniero.

12. Ogni diversa interpretazione non terrebbe in nessun conto i principi caratteristici del permesso di soggiorno per motivi familiari espressi dall'art. 28 dello stesso testo di legge. Il terzo comma dell'articolo richiamata, infatti, impone che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo". Inoltre ogni diversa interpretazione sarebbe in contrasto con il diritto all'unità familiare richiamato dall'art. 29 e 30 della Costituzione.

13. Nel caso in esame l'amministrazione convenuta non ha dedotto né dimostrato di aver effettuato alcuna valutazione sull'effettiva pericolosità sociale di [...].

14. Tutto ciò premesso va accertato il diritto di [...] al ricongiungimento familiare con il marito [...] e va dichiarato illegittimo il provvedimento del 17.1.2007 con il quale l'Ambasciata d'Italia a Dakar ha negato il rilascio del visto di ingresso a [...].

15. L'assenza di una chiara disciplina legislativa (il decreto legislativo richiamato è entrato in vigore in epoca successiva a quella dell'emissione del provvedimento di rifiuto) e di un consolidato orientamento giurisprudenziale configurano dei giusti motivi per non porre le spese del presente procedimento a carico dell'amministrazione convenuta.

P.Q.M.

il tribunale, definitivamente decidendo, accerta il diritto di [...] al ricongiungimento familiare con il marito [...] e dichiara illegittimo il provvedimento del 17.1.2007 con il quale l'Ambasciata d'Italia a Dakar ha negato il rilascio del visto di ingresso a [...].