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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Torino, decreto del 28 giugno 2007

 
est. Manna
 

Nel procedimento camerale per reclamo iscritto al n. 445/07 R.G.V. promosso da: [...] ricorrente contro Ministero degli affari esteri [...] resistente. Visto il reclamo presentato il 17.5.2007 da [...] e [...] avverso il decreto emesso dal tribunale di Torino il 4.5.2007; vista la memoria difensiva dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino;

osserva

1. - Con ricorso depositato il 18.9.2006, [...] e [...], entrambi di origine marocchina, ma divenuti cittadini italiani, esponevano di aver ottenuto dal tribunale di prima istanza di Casablanca (Marocco), l'affidamento e l'autorizzazione all'espatrio del minore [...], nato il [...], già dichiarato in stato d'abbandono dal predetto tribunale; di essere stati designati curatori in conformità alle norme ivi vigenti sulla rappresentanza legale; e di aver invano chiesto al Consolato generale d'Italia a Casablanca la concessione del visto d'ingresso del minore per ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 286/98, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Non avendo ottenuto risposta dal Consolato e ritenendo illegittimo tale silenzio, chiedevano al tribunale di Torino il rilascio del visto d'ingresso, ai sensi dell'art. 30 del citato T.U.

A sostegno della domanda deducevano che la pronuncia di affidamento emessa dal giudice marocchino, senz'altro suscettibile di riconoscimento ai sensi dell'art. 64 legge 31.5.1995, n. 218, aveva applicato l'istituto della kafala, nuovamente disciplinato dal Dahir 13.6.2002 del Regno del Marocco, la cui procedura era assimilabile a quella degli artt. 2, 4 e 9 della legge n. 184/83.

Il Ministero degli affari esteri, tramite l'avvocatura distrettuale dello Stato, si opponeva all'istanza. Deduceva, al riguardo, che la kafala, non era assimilabile ad alcuna delle figure di protezione del minore conosciute dall'ordinamento interno, considerato che la legge coranica non prevede l'adozione con effetti legittimanti.

In forza di tale istituto di diritto islamico, precisava l'avvocatura dello Stato, una famiglia diversa da quella naturale può farsi carico di un minore in stato di abbandono (o i cui genitori non siano in grado di provvedere al mantenimento), senza che ciò determini né l'instaurarsi tra il minore e l'affidatario di un rapporto di filiazione, né l'acquisto di diritti ereditari, effetti, invece, tipici dell'adozione. Conseguentemente, la kafala si configura come un delegazione temporanea dell'autorità parentale, revocabile in qualsiasi momento e destinata comunque a cessare col raggiungimento della maggiore età.

Il provvedimento del tribunale marocchino invocato dal ricorrente, inoltre, non era atto a soddisfare le condizioni previste dagli artt. 65 e 66 legge n. 218/95 per l'automatica efficacia in Italia, quali la provenienza da un'autorità statuale competente e la conformità ai principi dell'ordine pubblico interno. La kafala - ed ogni altro istituto ad essa assimilabile - a differenza dell'affidamento familiare operava a tempo indeterminato, non presupponeva necessariamente la mancanza di un nucleo familiare idoneo, non prevedeva il mantenimento di contatti con la famiglia d'origine e non contemplava alcuna indicazione dei doveri dell'affidatario nei confronti del minore.

Neppure detto istituto poteva essere assimilato all'adozione prevista dal diritto italiano, data la mancanza dì effetti legittimanti verso il minore e la circostanza che il provvedimento dell'autorità nordafricana presenta caratteri puramente certificativi e di presa d'atto della volontà del soggetto che dichiara di voler assumere la custodia del minore.

Con decreto 4.5.2007 il tribunale rigettava il ricorso.

Il giudice di prime cure, rilevato che nonostante l'iniziale silenzio-rigetto, protratto per più di 90 gg. dall'atto di diffida notificatogli dagli odierni ricorrenti, il Consolato italiano a Casablanca aveva poi provveduto, negativamente, il 30.1.2007, di tal che la condotta dell'organo amministrativo non poteva ritenersi illegittima, osservava che il provvedimento di kafala poteva produrre automaticamente effetti nello Stato, ai sensi dell'art. 65 legge d.i.p., e costituire titolo di ricongiungimento familiare ex art. 29 T.U. sull'immigrazione, solo se non contrario all'ordine pubblico.

Sulla base della documentazione prodotta dai ricorrenti, il tribunale così operava la ricognizione normativa straniera, nella disciplina risultante dal Dahir 13.6.2002: a) la kafala può essere disposta nei confronti di un minore dichiarato in stato di abbandono (artt. da 1 a 8); b) il minore abbandonato può essere preso in carico o da una coppia musulmana o da una donna musulmana o da istituti pubblici incaricati della protezione dell'infanzia; c) la kafala di un medesimo minore non può essere conferita a più persone; d) essa non attribuisce diritti di filiazione o di successione (art. 2); e) consiste nell'assunzione dell'obbligo di farsi carico della protezione, educazione e crescita di un bambino; f) coloro che chiedono di prendere in kafala un minore devono rispondere ai requisiti (d'età, morali, sociali e di salute) di cui all'art.9; g) la kafala è disposta in esito ad un apposito procedimento (artt. 14 e ss.) ed è previsto un organo pubblico, le juge des tutelles, incaricato di seguire e controllare la situazione del minore (artt. 10 e ss.), organo, quest'ultimo, avente il potere di adottare le misure utili "à la sauvegarde des intères de l'enfant objet de la kafala"; h) le persone che hanno assunto la kafala possono portare il minore all'estero, con l'autorizzazione del juge des tutelles che mantiene il controllo del fanciullo all'estero, anche attraverso il consolato (art. 24); i) la kafala cessa per le ragioni di cui all'art. 25, la principale delle quali è costituita dal raggiungimento della maggiore età da parte del minore di sesso maschile; nel caso, invece, sia disposta nei confronti di una bambina, termina solo col matrimonio della stessa, e permane indefinitamente nel tempo se riguardante un minore portatore di handicap o altrimenti incapace di provvedere ai propri bisogni; l) cessati i motivi che avevano cagionato l'abbandono del fanciullo, i genitori naturali possono chiederne nuovamente la tutela, che è concessa con provvedimento giurisdizionale previa audizione del minore "'qui a atteint l'age du discernement"; in caso di rifiuto di quest'ultimo, decide il tribunale tenendo conto dell'interesse di lui (art. 29).

Tali le connotazioni normative essenziali, proseguiva il tribunale, la kafala non era accostabile all'adozione, perché non produttiva effetti di legittimazione del minore, né all'affido familiare, essendo quest'ultimo temporaneo, né alla tutela ex art. 343 c.c., in quanto nella kafala il kefìl, cioè l'affidatario, deve essere di religione musulmana; né corrispondeva ad altra figura del diritto interno, per la predetta differenziazione di durata a seconda del sesso dell'affidato.

A causa di tali peculiarità, la kafala non era riconoscibile nel nostro ordinamento, sia perché non riconducibile alle linee essenziali degli istituti che danno luogo ai vincoli ritenuti rilevanti dalla legge per ottenere il ricongiungimento familiare, sia perché contenente disposizioni (la fede richiesta per il kefil e la differente durata in relazione al sesso) contrastanti con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.

Considerazioni analoghe valevano per l'ordine pubblico internazionale. Il fatto che la Convenzione di New York riconoscesse la kafala come istituto di protezione del fanciullo non era di per sé rilevante, perché significativa solo della valutabilità della stessa come mezzo idoneo per i paesi che non conoscono lo strumento dell'adozione. Il riconoscimento internazionale delle funzioni primarie dell'istituto in parola non implicava, secondo il tribunale, anche l'automatico riconoscimento da parte dell'Italia, perché l'adesione a determinate Convenzioni o Dichiarazioni internazionali non è prevista dagli artt. 64 e 65 della legge n. 218/95 quale causa di non applicabilità della procedura di riconoscimento.

2. - Avverso tale decreto i coniugi [...] propongono reclamo, innanzi a questa Corte, con ricorso depositato il 17.5.2007. Resiste l'avvocatura dello Stato.

3. - Con il primo motivo parte reclamante si duole del fatto che il giudice di primo grado, preliminarmente, abbia qualificato il comportamento tenuto dal Consolato italiano a Casablanca come fattispecie di silenzio-rigetto.

Si tratta, per contro, di un silenzio-inadempimento, ravvisabile in ogni caso in cui la condotta puramente omissiva dell'amministrazione non consenta neppure l'inizio del procedimento. In assenza di un provvedimento negatorio dell'amministrazione, ritenevano i ricorrenti, solo la declaratoria d'illegittimità del silenzio-inadempimento avrebbe conferito loro il diritto di accedere all'accertamento giudiziale del diritto vantato. Infatti, un'impugnazione del silenzio-rigetto "in carenza di una concreta motivazione" si sarebbe tradotta "in un processo alle intenzioni".

Sennonché il tribunale, considerando legittimo un silenzio significativo riconducibile alla figura del silenzio-rigetto, che sarebbe stato emesso senza neppure l'avvio del procedimento, ha fortunosamente ritenuto di entrare nel merito dell'accertamento, circostanza, questa, che ha assorbito la necessità di una preventiva declaratoria d'illegittimità del silenzio-inadempimento.

3.1. - A parte varie inesattezze (di regola, semmai, proprio il silenzio-inadempimento non consente altro che l'azione, meramente dichiarativa, intesa solo ad accertare l'obbligo di provvedere, senza statuizioni giurisdizionali di tipo sostitutivo; per contro, è proprio il silenzio-rigetto a rendere senz'altro ed immediatamente esperibile l'azione giurisdizionale, in quanto produce i medesimi effetti del diniego espresso; infine e nello specifico, il ricorso ex art. 30, co. 6 d.lgs. n.286/98 è solo apparentemente di tipo impugnatorio, avendo in realtà ad oggetto immediato l'esistenza o non del diritto soggettivo al ricongiungimento familiare, il che spiega e legittima la prevista giurisdizione ordinaria: cfr. Cass. n. 385/05), il motivo è inammissibile, siccome rivolto contro un mero obiter dictum.

Infatti, la ratio decidendi posta a base del decreto impugnato è tutta e soltanto incentrata sui limiti di riconoscibilità nell'ordinamento interno degli effetti della kafala di diritto islamico, di guisa che le considerazioni svolte dal tribunale sulla condotta, precedente e coeva al ricorso, tenuta dal Consolato italiano a Casablanca sono del tutto irrilevanti, una volta chiara la volontà negativa manifestata dalla P.A. sull'istanza dei ricorrenti.

4. - Con il secondo motivo i reclamanti sostengono che il provvedimento di primo grado si basa essenzialmente su di un processo alla kafala astrattamente considerata, che non ne consentirebbe l'assimilazione agli istituti dell'affidamento e della tutela di diritto interno.

Il tribunale non ha considerato, però, che ai sensi dell'art. 16 della legge n. 218/95 la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. La piena interpretazione della norma conduce a ritenere che l'eventuale conflitto tra legge straniera e ordine pubblico interno deve essere valutato in concreto, con riferimento al risultato effettivo che l'applicazione della norma determina.

Non si può escludere che la medesima disposizione, in relazione a fattispecie diverse, possa determinare differenti conseguenze, alcune delle quali in contrasto con l'ordine pubblico interno e/o internazionale, altre del tutto compatibili.

Nella specie si trattava di verificare se i provvedimenti del tribunale di prima istanza di Casablanca consentissero di integrare l'effettiva protezione del minore attraverso strumenti sostanzialmente corrispondenti a quelli previsti dal nostro ordinamento (affidamento e contestuale conferimento della tutela). Sotto tale profilo non rilevano, in funzione dirimente, la prevista possibilità per i genitori naturali di riavere con sé il minore, una volta cessata la causa che aveva dettato l'affidamento a terzi; né la presunta discriminazione del minore a seconda del sesso; né la necessitata appartenenza degli affìdatari alla religione islamica, giacché tutti gli interessati condividono il medesimo contesto religioso e culturale.

Se si considera che i provvedimenti in questione sono stati emessi dal tribunale straniero competente secondo procedure pressoché conformi a quelle che presiedono al conferimento dell'affido e/o della tutela nel diritto italiano, si deve ritenere che nella fattispecie la kafala corrisponda nella sostanza al conferimento contestuale della tutela e dell'affidamento, integrando, così, i requisiti degli artt. 28 e 29 T.U. n. 286/98.

Singolari, infine, appaiono le considerazioni svolte dal tribunale in merito alla presunta non conformità della kafala all'ordine pubblico internazionale. II giudice di primo grado mostra di aver ritenuto che la kafala, ancorché internazionalmente riconosciuta quale idoneo istituto di protezione dei minori, non implichi necessariamente il suo riconoscimento in Italia. Ma così opinando, l'ipotizzato conflitto deve essere ricondotto all'ordine pubblico (non internazionale, ma) interno, con la conseguente difficoltà di comprendere la schizofrenica posizione di uno Stato che riconosce in sede internazionale un istituto irriconoscibile nel proprio ordinamento interno.

4.1. - II reclamo è fondato.

4.2. - In generale - per quanto si evince sia dal Dahir 13.6.2002 del Regno del Marocco, sia dalla letteratura e dai pochi precedenti giurisprudenziali editi sull'argomento (Cass. n. 21395/05; trib. minori Trento, 5.3.2002; App. Bari, 16.4.2004) - nei Paesi dell'area magrebina con il termine kafala si individua l'istituto, in parte di origine consuetudinaria, in parte disciplinato dalla legge, secondo il quale un soggetto (kafìl) assume in sostituzione dei genitori [o, meglio, del padre, cui gli ordinamenti islamici attribuiscono le responsabilità educative (wilaya)], e non necessariamente per la loro assenza o inidoneità, l'obbligo di provvedere al mantenimento, all'educazione e alla protezione di un minore a lui affidato (makfoul), con attribuzione del solo esercizio della potestà genitoriale, la cui titolarità spetta ad un organo pubblico (wali), che nel caso di trasferimento del fanciullo all'estero viene vicariato dall'autorità consolare competente del Regno del Marocco.

Connotato indefettibile della kafala è che tra kafìl e makfoul non si instaura alcun legame di tipo parentale (se già non preesistente), né sorgono diritti o aspettative successorie o impedimenti matrimoniali, sicché il rapporto del minore con la sua famiglia di origine non subisce cesure e gli effetti della kafala stessa sono in ogni caso reversibili. Ciò in quanto gli ordinamenti giuridici islamici (salvo alcune eccezioni, tra cui non rientra il diritto marocchino) non prevedono forme di adozione legittimante, essendo considerata contraria alla Sharia l'equiparazione tra figli biologici e figli (che secondo la terminologia di civil law si definirebbero) adottivi.

La kafala nella sua forma consuetudinaria può sorgere anche su base convenzionale, con omologa del tribunale, mentre nella forma legislativamente definita opera su base eteronoma, attraverso un più pregnante intervento giurisdizionale.

4.2.1. - Nel caso di specie, il tribunale nordafricano a) con sentenza n. 1210 del 22.7.2002 ha dichiarato il piccolo [...] in stato di abbandono, siccome nato da genitori ignoti; b) con provvedimento n. 395 del 19.8.2005 ha autorizzato l'affidamento "di presa in carico" del bambino in favore dei coniugi [...], designandoli quali "affidatari curatori dell'affidato succitato in conformità delle norme della rappresentanza legale"; e) con successivo atto del 25.8.2005, infine, ha autorizzato i due affidatari a condurre con loro il minore all'estero.

In tale sequenza provvedimentale appaiono isolabili, ad avviso di questa Corte, gli elementi identificativi minimi ed invariabili della kafala, essendo presente il provvedimento dell'organo giurisdizionale diretto ad attribuire ai ricorrenti la custodia di un minore in stato d'abbandono, con l'obbligo di esercitare verso di lui le incombenze ("presa in carico") proprie della funzione genitoriale. Si tratta, pertanto, di una collocazione stabile di un fanciullo presso un nucleo familiare, diverso da quello di origine, che assume soltanto obblighi, senza che si producano effetti di tipo legittimante nei confronti del minore affidato.

4.3. - Cosi dovendosi interpretare la fattispecie, risulta prodromica alla questione dell'idoneità dei provvedimenti in questione, unitariamente considerati, quale titolo per ottenere il ricongiungimento familiare, il loro riconoscimento a norma delle disposizioni del sistema di diritto internazionale privato, poiché solo in tal caso può formularsi l'ulteriore quesito dell'assimilabilità della kafala ad alcuna delle situazioni di equiparazione al figlio contemplate dal co. 2 dell'art. 29 d.lgs. n. 286/98.

Vale, altresì, considerare che sebbene i ricorrenti siano (o siano anche) cittadini italiani, quest'ultima norma appare applicabile, in quanto più favorevole, in luogo delle disposizioni ultrattive del d.p.r. n. 1656/65, che disciplina l'ingresso e la permanenza nello Stato dei familiari stranieri di cittadini italiani, così come stabilito dall'art. 28, co. 2 T.U. cit.

4.3.1. - Ciò premesso, non è condivisibile l'impostazione seguita dal giudice di primo grado, il quale pur avendo inizialmente isolato i due momenti decisori (riconoscibilità a termini degli artt. 65 e 66 legge n. 218/95 dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria marocchina e loro idoneità a costituire titolo per il ricongiungimento familiare ai sensi della precitata norma del T.U. sull'immigrazione), ne ha poi fatto una sostanziale commistione, ponendo in via argomentativa sullo stesso piano la ritenuta contrarietà della kafala all'ordine pubblico interno e la sua non riconducibilità tipologica alle situazioni rilevanti ai fini del ricongiungimento.

4.4. - Contrariamente a quanto ritenuto dal Ministero degli affari esteri, i provvedimenti (di dichiarazione di abbandono, presa in carico e autorizzazione all'espatrio) emessi dal tribunale marocchino devono considerarsi automaticamente efficaci nello Stato, in base alla norma dell'art. 66 legge n. 218/95.

A prescindere dalla forma rispettivamente adottata (che di per sé nulla di particolare può predicare, non essendo dato di conoscere i principi del diritto processuale del Regno del Marocco che presiedono alla forma degli atti processuali), la natura di tali provvedimenti è chiaramente non contenziosa ed assimilabile alla categoria della volontaria giurisdizione, con conseguente applicabilità della norma appena citata.

Ciò posto, ricorrono le condizioni di cui all'art. 65 stessa legge, in quanto il provvedimento in esame proviene dall'autorità competente alla protezione del minore, quale autorità del luogo di abituale residenza di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione dell'Aja 5.10.1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori (resa esecutiva in Italia con legge n. 742/80), richiamata dalla norma di conflitto dell'art. 42 legge d.i.p.; tale autorità ha applicato la propria legislazione interna, di guisa che risulta soddisfatta anche la prescrizione dell'art. 2 della predetta Convenzione.

Quanto al requisito della non contrarietà all'ordine pubblico internazionale ed interno, occorre considerare, rispettivamente, che: a) la kafala di diritto islamico è espressamente contemplata dall'art. 20, co. 3 Convenzione di New York 20.11.1989 sui diritti del fanciullo tra gli istituti di protezione sostitutiva dell'ambiente familiare del minore, di cui questi sia temporaneamente o definitivamente privo; b) l'art. 28, co. 3 d.lgs. n. 286/98 stabilisce che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27.5.1991, n. 176".

Il doppio rinvio della ridetta Convenzione alla kafala e della legge nazionale alla Convenzione stessa, dimostra senza possibilità di dubbio che tale istituto è (non già implicitamente, ma) espressamente considerato conforme all'ordine pubblico sia internazionale che interno.

Le valutazioni di segno opposto contenute nel decreto reclamato non possono essere condivise, perché operate con riferimento non già ai profili effettuali, ma alla disciplina generale dell'istituto straniero, ancorché in concreto e nello specifico nessuna delle disposizioni ritenute contrastanti con l'ordine pubblico siano destinate a regolare alcun aspetto del rapporto affidato/affidatari.

L'equivoco in cui mostra di essere incorso il tribunale, risiede nel fatto di aver ritenuto che ai fini applicativi degli artt. 65 e 66 legge n. 218/95 il giudice sia chiamato a scrutinare la non contrarietà all'ordine pubblico di una legge straniera letta e considerata nel suo insieme quale direttiva generale ed astratta, mentre, al contrario, tale esame ha ad oggetto il solo provvedimento dell'autorità straniera come regola di un caso concreto.

Ciò posto, non rileva la discriminazione secondo il sesso del makfoul. Nella specie si tratta di un maschio, sicché del tutto in linea con il diritto interno è la prescrizione che nei suoi confronti gli effetti della kafala siano destinati a cessare col raggiungimento della maggiore età.

Neppure ha influsso negativo l'appartenenza degli affidatari alla religione islamica, che tale requisito neppure astrattamente potrebbe incidere sull'ordine pubblico, ove solo si consideri che la disparità di trattamento ai danni di un non musulmano avrebbe rilievo, sotto il profilo del contrasto con l'art. 3 Cost., solo in una non ipotizzabile questione di efficacia in Italia di un provvedimento di rigetto della kafala, basato, appunto, sull'estraneità del richiedente all'Islam. Per contro, la circostanza che in concreto l'affidamento sia stato disposto per essere i due richiedenti di religione musulmana non lede il diritto di terzi, né contrasta con il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, che viene in rilievo solo se e nel momento in cui determinati vantaggi, riconosciuti ad alcuni, siano irrazionalmente negati ad altri.

4.5. - Le considerazioni appena svolte spianano la strada alla soluzione della fattispecie.

L'art. 29, co. 2 T.U. immigrazione prevede, come si è premesso, che i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli, ai fini del ricongiungimento. La disposizione, pur utilizzando categorie di diritto interno, presuppone, per la sua stessa logica, che debbano essere apprezzati e valutati istituti di diritto straniero riconducibili, ma per definizione non esattamente coincidenti alle figure in essa contemplate, poiché trattandosi di un rapporto di diritto personale che intercede tra due stranieri (s'intende nella previsione legislativa, applicabile ugualmente alla fattispecie per quanto detto al superiore § 4.3.) non è possibile presupporre l'applicabilità della legge italiana. Pertanto, come non è conforme alla corretta interpretazione della norma limitarsi a riscontrare la non perfetta corrispondenza tra istituto di diritto straniero e correlata disposizione nazionale, cosi deve ritenersi che non si possano rifiutare aprioristicamente ipotesi terze, i cui identificativi giuridici partecipino in misura più o meno intensa ad alcuna delle anzi dette situazioni legittimanti il ricongiungimento.

4.5.1. - Quanto si è premesso sulla kafala consente di cogliere in essa aspetti che percorrono in senso trasversale e in forma mediana tutte e tre le predette figure.

Infatti, nonostante il kafil non sia titolare della potestà, è certamente egli a svolgerne in concreto l'esercizio, come si evince dalla stessa natura della presa in carico del makfoul, che il kafìl deve mantenere, educare e proteggere (da ricordare, inoltre, che anche per l'ordinamento interno la scissione fra titolarità ed esercizio della potestà genitoriale è tutt'altro che ignota: v. artt. 317 e 317 bis c.c.). Pertanto, la previsione di tutela da parte del wali (o del console del Marocco, in caso di espatrio del minore) non sembra un dirimente elemento di segno opposto, trattandosi, più che altro, dello strumento di controllo attraverso cui è assicurata la permanenza del legame del makfoul con la famiglia d'origine (in tal senso sembra inclinare l'interpretazione di Cass. n. 21395/05, la quale, però, negando che il kafìl sia un tutore, non si pone il problema della dissociazione fra titolazione ed esercizio della potestà). Con l'affido eterofamiliare la kafala condivide la funzione educativa tipica e la possibile temporaneità degli effetti, che nell'affido è connaturale, essendo quest'ultimo istituto di protezione finalizzato proprio al rientro del fanciullo nella famiglia d'origine, mentre nella kafala ciò è solo possibile, posto che, al contrario, vi è una tendenziale proiezione dei suoi effetti fino a che il minore non raggiunga la maggiore età.

Per tale ragione, anche rispetto all'affido a parenti entro il quarto grado (art. 9, co. 4 legge n. 184/83) la kafala presenta punti di contatto, ravvisabili nella stabilità del collocamento del minore presso gli affidatari.

Infine, è ben vero che adozione e kafala presentano marcate differenze, la prima essendo irretrattabile e munita di effetto legittimante, lì dove la seconda può venir meno ed è incompatibile con l'interruzione del rapporto tra il minore e i genitori biologici. Ma a ben vedere, come osservato in dottrina, il predetto istituto di diritto islamico proprio per la sua caratteristica di mandato educativo di durata indefinita, non finalizzato al riavvicinamento del minore alla famiglia d'origine, si approssima all'adozione ben più di quanto non accada per l'affidamento eterofamiliare, che ha natura essenzialmente provvisoria. Pertanto (come del resto osservato in dottrina), se il ricongiungimento è consentito nei casi di affidamento di tipo familiare, a maggior ragione esso deve essere ammesso nell'ipotesi della kafala, la quale realizza una situazione che a) è istituzionalizzata, per effetto del provvedimento dell'organo pubblico che le conferisce efficacia; b) è stabile, perché nasce sine die e di regola si protrae fino alla maggiore età del minore di sesso maschile; e c) è di tipo economico-affettivo-solidaristico, per cui presenta i connotati minimi e indeclinabili delle relazioni intrafamiliari rilevanti per l'ordinamento.

Per le considerazioni esposte, l'assenza di effetti irreversibili e legittimanti non osta alla considerazione della kafala quale titolo di ricongiungimento familiare, più di quanto non osterebbe all'affido eterofamiliare, che pure è da ritenersi incluso nella previsione dell'art. 29,co. 2 T.U. immigrazione.

4.5.1.1. - Né varrebbe replicare che riconoscere la kafala come titolo di ricongiungimento potrebbe prestare il fianco a sue utilizzazioni di tipo deviante e strumentale, finalizzate al solo ingresso del minore nel territorio dello Stato per scopi diversi da quelli tutelati. L'ordinamento, invero, possiede e prevede espressamente gli opportuni mezzi di controllo per reprimere le elusioni della legge, atteso che lo stesso art. 29 T.U. cit. al co. 9 stabilisce che la richiesta di ricongiungimento familiare è respinta (e dunque, se concesso, il visto d'ingresso può essere revocato) se è accertato che (il matrimonio o) l'adozione ha avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

5. - In conclusione il reclamo deve essere accolto.

6. - Sussistono evidenti giusti motivi, data la novità della questione, per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.

Conseguentemente, deve disporsi che l'Autorità consolare italiana competente rilasci ai coniugi [...] e [...] il visto d'ingresso per il ricongiungimento familiare con il minore [...]. La Corte accoglie il reclamo e per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, dispone che l'Autorità consolare italiana competente rilasci ai coniugi [...] e [...] il visto d'ingresso per il ricongiungimento familiare con il minore [...]. Spese del doppio grado integralmente compensate.