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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Torino, decreto del 12 aprile 2007

 
est. Macchia
 

Nel procedimento in Camera di consiglio n. 901/06 V.G. promosso da [...] contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, [...], avente ad oggetto reclamo avverso diniego di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Premesso che

con ricorso al tribunale di Ivrea il soggetto indicato in epigrafe, cittadino extracomunitario, ha reclamato avverso il diniego di permesso di soggiorno per coesione familiare di cui a provvedimento 1.2.2006 n. 860/05 del questore di Torino, diniego motivato dal fatto che il predetto [...] era stato condannato con sentenza definitiva ad anni 5 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 73 legge stupefacenti (d.p.r. n. 309/90), sicché mancavano i requisiti di legge per il permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 4, co. 3 d.lgs. n. 286/98, in relazione ad art. 5, co. 5 stesso decreto.

Il tribunale di Ivrea, pronunciando con decreto 24.11.2006 notificato nella medesima data, respingeva il gravame evidenziando non potersi prendere in considerazioni le addotte ragioni di ravvedimento, di non più pericolosità sociale e di radicazione nel territorio e nella famiglia, atteso che la causa ostativa data dalla condanna penale riportata comportava automatica incapacità ad ottenere permessi di soggiorno, senza che rimanesse spazio a valutazioni discrezionali;

la decisione è stata reclamata a questa Corte con ricorso depositato il 4.12.2006 sostenendosi con articolati motivi non potersi applicare il divieto di cui all'art. 4, co. 3 d.lgs. n. 286/98, come novellato con legge n. 189/02, per i reati anteriormente commessi, e invocandosi, anche ai fini di interpretazione sistematica degli artt. 29 e 30 del d.lgs. cit., i principi di ordine costituzione sulla tutela della famiglia;

si è costituito in giudizio il Ministero opponendosi all'accoglimento del gravame;

Ritenuto che

nelle more del giudizio è stato emanato il d.lgs. 8.1.2007 n. 5, il cui art. 2 ha introdotto ampie modifiche al d.lgs. n. 286/98, facendo venire meno i presupposti giuridici su cui si è fondata la decisione di primo grado. In particolare l'art. 4, co. 3 del citato d.lgs. n. 286/98 è stato integrato con l'aggiunta che "Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico la sicurezza dello Stato ... "; l'art. 5, co. 5 del medesimo d.lgs. è stato integrato con la seguente dizione "nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese d'origine nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale"; è stato inoltre inserito un comma 5 bis con la seguente dizione "Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ... ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'art. 407, co. 2, lettera a) del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'art. 12, co. 1 e 3".

La normativa in questione deve essere applicata al caso di specie, non essendosi verificate posizioni giuridiche consolidate che rimangano intangibili in base alla disciplina previgente. La nuova disciplina, con riferimento ai ricongiungimenti familiari, ha comportato per un verso la non automatica ostatività delle condanne per il reato di cui all'art. 73 legge stupefacenti (art. 5, co. 5 bis), e per altro verso che il rifiuto del soggiorno possa avvenire solo in presenza di comprovate situazioni di pericolosità concreta e attuale del soggetto per l'ordine pubblico (art. 4, co. 3), dovendosi per contro valutare, ove trattisi di straniero già soggiornante, la sua radicazione nel territorio attraverso vincoli familiari e durata della permanenza (art. 5, co. 5).

Per valutare i suddetti parametri questa Corte ha acquisito informazioni aggiuntive, presso i carabinieri ed il Comune di residenza, rispetto a quelle già documentate dal ricorrente. Dal complesso dei dati in atti risulta l'essere attualmente dedito l'interessato a stabile attività lavorativa subordinata nel settore dell'edilizia, lo svolgere attività di volontariato in favore del Comune, l'intrattenere stabili rapporti affettivi con la moglie e le due figlie minorenni con lui conviventi (dopo la cessazione dello stato di detenzione per finita espiazione anche delle misure alternative), e la mancanza di rilievi sfavorevoli successivamente all'espiazione della condanna.

In particolare il Sindaco di Piverone ha riferito in data 18.5.2007 che "[...] ed [...] (la moglie) lavorano presso due aziende situate nel nostro Comune con serietà e dedizione ... Abbiamo avuto modo di considerare che i benefici che gli furono concessi in coda alla detenzione (prima il permesso per lavoro ex art. 21 e la semilibertà poi con relativo affidamento in prova ai servizi sociali) siano stati stimoli e incentivi per un riavvicinamento ad una vita vissuta secondo i criteri imposti dalle leggi italiane. Anche la partecipazione di [...] ad attività di volontariato a beneficio della nostra piccola comunità depone a favore di un desiderio di partecipazione positiva alla vita della comunità stessa. In questi ultimi anni, anche a costo di notevoli sacrifici, la famiglia [...] è riuscita ad acquistare e sistemare una piccola casa fatiscente ed a ristrutturarla in modo dignitoso".

I Servizi sociali con relazione 23.8.2006 avevano riferito che "Neanche in occasione della detenzione del soggetto è stata messa in discussione l'armonia della famiglia. Entrambi i coniugi si sono sempre dedicati a stabile lavoro e non hanno mai assunto un atteggiamento deviante. Il reato per il quale il soggetto è stato condannato è quindi da considerarsi circostanziato ad un singolo episodio e commesso in un periodo di particolare difficoltà economica".

Le autorità scolastiche hanno attestato la regolare frequentazione delle rispettive classi da parte delle due figlie dell'interessato.

Il medesimo risulta assunto come dipendente della s.p.a. [...] a tempo indeterminato, come da attestazione della stessa e da relativa documentazione fiscale e come da conferma dei carabinieri di Azeglio del 13.4.2007, i quali non segnalato sul conto del predetto [...] elementi negativi posteriori ai fatti per cui è stato condannato.

Il complessivo quadro che ne emerge non comprova, ad anzi smentisce, una situazione di pericolo attuale all'ordine pubblico da parte del summenzionato; risulta anche come la sua famiglia (moglie e due figlie) sia inserita nella comunità territoriale e che il medesimo sia strettamente legato da vincoli affettivi ad essa.

Pur tenendosi conto del reato per cui il [...] è stato condannato, il quadro aggiornato della sua condotta induce a non rinvenire attualmente estremi tali da giustificare rottura, attraverso rifiuto del rinnovo di soggiorno e conseguente espulsione, della ormai consolidata situazione familiare e di inserimento sociale.

Si ritiene pertanto meritevole di accoglimento il proposto reclamo, e doversi conseguentemente annullare il rifiuto della questura al rilascio del richiesto permesso di soggiorno.

Poiché è stato determinante ai fini della presente decisione il sopravvenuto mutamento normativo nelle more del giudizio, si ravvisano giusti motivi di integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte, v. art. 30 d.lgs. n. 286/98, art. 739 c.p.c.; in accoglimento del proposto reclamo ed in riforma della decisione di primo grado annulla il provvedimento n. 860/05 del questore di Torino emesso l'1.2.2006 e notificato il 27.3.2006 con il quale è stata rigettata istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari presentata da [...], cittadino albanese; [...].