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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 9 febbraio 2007 n. 236

 
est. Cenni
 

Nella causa civile iscritta al n. 2534/01 R.G., promossa da [...] contro [...] e Axa Assicurazioni s.p.a., in punto a "Risarcimento danni da sinistro stradale". [...].

Motivazione

1. Responsabilità dei convenuti ed efficacia del giudicato. [...].

2. Condizione di reciprocità.

In via preliminare, l'art. 62 della legge 31.5.1995 n. 218 prevede che "la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento". Ne consegue che ogni sinistro verificatosi in territorio nazionale è soggetto alla applicazione della legge italiana, quand'anche coinvolga cittadini stranieri.

E' stata sollevata da una parte questione circa l'insussistenza della c.d. condizione di reciprocità con riferimento al Regno del Marocco. Ai sensi dell'art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale (r.d. 16.3.1942 n. 262), "Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali".

In ogni caso, il tema della reciprocità, inteso come trattamento concretamente riservato al cittadino italiano all'estero, costituisce circostanza assoggettata all'onere della prova, gravante il cittadino straniero, il quale può fornirla con ogni mezzo, anche mediante l'attestazione ufficiale di un organo dello Stato estero ed anche senza che sia necessaria l'acquisizione della legge straniera (Cass. 2000/5583; 1995/12978).

Si è ritenuto che la Costituzione repubblicana, promulgata dopo le c.d. preleggi, riconosce alcuni diritti fondamentali a chiunque, indipendentemente dalla nazionalità. In tale ottica, la condizione di reciprocità dovrebbe applicarsi solo ai diritti civili diversi da quelli che la Costituzione riconosce a chiunque, non potendo l'art. 16 prevalere sulle norme costituzionali, sia per ragioni connesse alla gerarchia delle fonti, sia perché la Costituzione è stata emanata successivamente.

Non può dubitarsi, che la vita, la salute e l'integrità fisica costituiscano oggetto di diritti fondamentali che la Costituzione italiana (artt. 2 e 32) riconosce a chiunque (cfr. trib. Catania, 13.6.2005, n. 1807; App. Perugia, 18.12.2003, secondo la quale "Il diritto alla salute, dotato di garanzia costituzionale a mezzo dell'art. 32 Cost., in quanto appartenente alla sfera dei diritti inviolabili, trova applicazione indipendentemente dalla ricorrenza della condizione di reciprocità"); in senso sostanzialmente conforme, trib. Roma, 27.9.2001, per la quale "la condizione di reciprocità di cui all'art. 16 disp. prel. c.c. non è operante allorché il cittadino straniero chieda, dinanzi al giudice italiano, il risarcimento del danno da lesione di diritti fondamentali, come quello alla salute, nonché il danno morale e quello patrimoniale derivanti da una lesione della salute"; trib. Monza, 8.5.1998, in Danno e resp. 1998, 927; nel senso, infine, che l'art. 16 preleggi vada interpretato in modo conforme alla Costituzione, Cass, sez. II, 7.6.1990, n. 5454.

In tale prospettiva non possono condividersi quelle pronunce che hanno preteso la verifica della condizione di reciprocità (trib. Monza, 1.7.2003, che distingue tra risarcimento dei danni alla salute e risarcimento dei danni patrimoniali e morali; trib. Padova, 5.7.2000, che assoggetta alla condizione di reciprocità addirittura il risarcimento del danno biologico; trib. Parma, 28.7.1998).

Quand'anche questa interpretazione costituzionalmente orientata non dovesse condividersi, occorre osservare che l'art. 2, co. 2, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286 (T.U. immigrazione) stabilisce che "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le Convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente Testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente Testo unico o le Convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione".

Inoltre, l'art. 1, co. 2, del regolamento di attuazione (d.p.r. 31.8.1999, n. 394) stabilisce che l'accertamento della condizione di reciprocità non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno nonché per gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale e per i relativi familiari in regola con il soggiorno. Il ruolo residuale del principio emerge anche dal co. 1 dell'art. 1, secondo il quale i responsabili del procedimento amministrativo ed i notai richiedano l'accertamento di tale condizione al Ministero degli affari esteri nei soli casi previsti dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed in quelli per i quali le Convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocità.

Pertanto, il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio nazionale è stato equiparato al cittadino italiano nel godimento dei diritti fondamentali, senza che vi sia necessità di verificare l'esistenza della condizione di reciprocità; tale disposizione ha inciso sulla portata dell'art. 16 preleggi, il quale risulta applicabile solo ove ciò sia espressamente previsto dal T.U. o dalle Convenzioni internazionali.

Ne consegue che, anche in caso di lesioni personali da sinistro stradale, vanno risarciti al danneggiato straniero, senza necessità di verifica della condizione di reciprocità, i danni conseguenti alla lesione della sua integrità personale, tra cui rientrano, oltre al danno biologico, i danni non patrimoniali e quelli patrimoniali.

Nel caso che occupa, è pacifico che [...] risiedeva in Italia da alcuni anni ed era stato assunto in regola da una ditta italiana; pur in assenza di produzione della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, deve potersi presumere che egli fosse regolarmente e o che fruisse di un permesso per motivi di lavoro, altrimenti non sarebbe stato assunto con regolare contratto.

D'altra parte, anche considerando necessaria la verifica della condizione di reciprocità, la relazione del prof. M. Papa ha permesso di acclarare che l'ordinamento marocchino (cfr. r.d. 1 - 84 - 177 del 2.10.1985, prodotto in atti con traduzione giurata, in materia di indennizzo delle vittime di incidenti stradali; cfr. anche artt. 1 e 41 della Convenzione di Roma 12.2.1997 tra l'Italia e il Regno del Marocco per il reciproco aiuto giudiziario) assicura la risarcibilità dei danni provocati a cittadini stranieri in seguito a sinistro stradale, compreso il risarcimento dei danni morali ad alcuni congiunti della vittima, risultando così assolta la condizione di reciprocità (nel senso prospettato, cfr. attestazione del 6.2.1995 del Console generale del Regno del Marocco).

L'esperto designato dal giudice ha, poi, aggiunto che il risarcimento del danno non patrimoniale nell'ordinamento marocchino costituisce "tanto in dottrina quanto in giurisprudenza un elemento assolutamente pacifico" e che l'art. 3 della richiamata legge contempla espressamente la possibilità di risarcimento del pretium doloris secondo le modalità di cui ai successivi artt. 5 e 10.

Ciò consente di superare in radice ogni questione anche sulla risarcibilità del danno morale. Tuttavia, anche in assenza di tale chiarimento, a parere del giudice, non vi sarebbe ragione di escludere dal novero della tutela della persona il danno morale ed in genere i danni non patrimoniali. Secondo la prevalente giurisprudenza della S.C., infatti, il cittadino straniero è ammesso a godere dei diritti del cittadino a condizione che nel suo Stato di origine non esistano norme che impediscano specificatamente al cittadino italiano di vedere riconosciuti gli stessi diritti che competono ai cittadini del luogo e non già di vedere riconosciuti gli stessi diritti che gli competerebbero in Italia.

In altre parole, la verifica della sussistenza della condizione di reciprocità non impone la ricerca nell'ordinamento straniero di istituti necessariamente identici a quelli italiani, comportando soltanto l'accertamento che lo Stato di appartenenza dello straniero riconosca, senza limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civili connessi al risarcimento del danno.

Infine, è infondata l'eccezione relativa al difetto di prova della qualità di eredi del defunto in capo agli attori, in relazione ai danni iure hereditatis domandati. Infatti, sulla base della legislazione vigente in Marocco al momento dell'apertura delle successione, devono considerarsi eredi di [...] la moglie [...] per una quota di 5/40, i figli [...] e [...] per una quota pari a 14/40 ciascuno e la figlia [...] per un quota di 7/40. In tale proporzione, pertanto, devono attribuirsi i danni iure hereditatis accertati in causa. [...].

Sotto il profilo liquidatorio, anche con riguardo alla relazione con il danno morale subiettivo, deve osservarsi come, "... il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, deve considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento". Dunque, la liquidazione deve essere effettuata " ... in modo da assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento" (Cass. 31.5.2003 n. 8827).

Essendo sussistenti i presupposti del reato di omicidio colposo, tutti gli attori hanno diritto al risarcimento del danno morale soggettivo patito per la perdita del congiunto, danno da liquidarsi in via equitativa, sfuggendo ad una precisa determinazione del suo ammontare sulla base di parametri preordinati. Secondo la giurisprudenza nella liquidazione di tale danno occorre tenere in considerazione una serie di elementi, quali le circostanze in cui si è verificato il decesso, la gravità del reato, l'entità dell'offesa arrecata, l'età della vittima e dei danneggiati, il rapporto di parentela, la composizione del nucleo familiare e l'elemento della convivenza.

Le difese convenute mettono in luce l'importanza sotto il profilo liquidatorio dell'assenza dell'elemento della convivenza con la moglie ed i due figli residenti in Marocco. Vero è che all'elemento della convivenza, ad es. in tema di liquidazione del danno morale, è stato attribuito rilievo in giurisprudenza, al fine di contenere la liquidazione del danno nel caso di prossimi congiunti; in effetti, corrisponde ad una nozione di comune esperienza che la convivenza tra parenti valga a cementare maggiormente il legame affettivo.

Nel caso di specie, occorre considerare la situazione della famiglia di [...]. Quest'ultimo si era recato in Italia nella prospettiva di reperire un lavoro, essendo noti la maggiore difficoltà di reperire un lavoro e il minore guadagno conseguibili in patria. Ciò fece per garantire un aiuto alla propria famiglia. Pertanto, il distacco era dovuto a ragioni contingenti, ma che trovavano pur sempre origine nel rapporto familiare ed affettivo.

Dunque, non può enfatizzarsi il dato della non convivenza, tenuto anche conto che esso è controbilanciato dalla presenza di un distacco "forzato" e che la perdita di un familiare in territorio straniero, senza possibilità di assisterlo negli ultimi istanti della propria vita (non risulta che i parenti si recarono in Italia ad assisterlo, e ciò deve ragionevolmente escludersi, date le condizioni economiche della famiglia), è situazione capace di indurre un senso di impotenza ed una sofferenza maggiore.

La dinamica del sinistro e la gravità delle colpe dei danneggianti sono state descritte; allo stesso modo si è descritta la composizione del nucleo familiare e la sua situazione. [...] aveva 48 anni al momento della sua morte, la moglie ne aveva 41 ed i figli, rispettivamente, 24, 20 e 10.

Pure osservando che la perdita del proprio caro ha senza dubbio provocato in tutti i parenti stretti una profonda sofferenza, nella liquidazione del danno, occorre privilegiare la liquidazione a favore della moglie, la quale aveva diviso l'intera vita con il marito, e del figlio più piccolo, considerata la tenera età in cui ha perso il padre, indice di maggiore disorientamento.

Occorre diversificare anche la liquidazione per gli altri due fratelli, osservando che [...], molto probabilmente, si era già formata un nuovo nucleo familiare autonomo, elemento che vale a rendere meno penoso il distacco dal padre.

Ritiene il tribunale, che, avuto riguardo a tutti gli aspetti che caratterizzano la fattispecie, i danni non patrimoniali diversi dal danno biologico (danno morale e danno da perdita del rapporto parentale) possano essere unitariamente liquidati (cfr. Cass. 8827/03 cit., circa la legittimità di una liquidazione unitaria dei danni non patrimoniali) in moneta dell'epoca nella seguente misura: [...], euro 75.000,00; [...], euro 75.000,00; [...], euro 65.000,00; [...], euro 55.000,00.

Pertanto, spettano agli attori le seguenti somme in moneta dell'epoca (15.11.2001): [...].

All'accoglimento della domanda degli attori consegue la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio, nonché delle spese di C.T.U., liquidate come in dispositivo.

Sussistono congrui motivi per compensare le spese nel rapporto processuale tra le parti convenute.

P.Q.M.

il tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella causa n. 2531/2001 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) dichiara tenuti e condanna in solido tra loro [...] e Assicurazioni Generali s.p.a., [...] nonché [...] e Axa Assicurazioni s.p.a., [...] a pagare le seguenti somme:

a [...], quale procuratore speciale di [...], la somma di. euro 287.043,93; a [...], quale procuratore speciale di [...], la somma di euro 265.986,89; a [...], quale procuratore speciale di [...], la somma di euro 138.534,84; a [...], la somma di euro 163.722,49; in tutti i casi oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; 

2) dichiara tenuti e condanna tutti i convenuti in solido a pagare la somma di euro 28.365,71 agli attori nelle seguenti proporzioni: [...] per la quota di 5/40, [...] e [...] per la quota di 14/40 ciascuno e [...] per la quota di 7/40; oltre agli interessi legali dalla pubblicazione al saldo; [...].