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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, decreto dell'11 luglio 2007

 
est. Vitrò
 

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.7.2007,

Premesso

- che con atto depositato in data 12.6.2007 il sig. [...], cittadino della Costa d'Avorio [...], ha proposto ricorso (ex art. 30, co. 6, d.lgs. n. 286/98) avverso: il provvedimento [...] adottato dal questore della provincia di Torino il [...], con cui è stata rigettata la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno e gli è stato comunicato che non è più autorizzato a trattenersi sul territorio nazionale;

- che il ricorrente ha riferito: di aver contratto matrimonio, in data 6.11.2004, in [...] (Costa d'Avorio) con la cittadina italiana [...]; che, dopo un primo periodo di convivenza in Costa d'Avorio, egli aveva inoltrato al Consolato italiano di tale paese istanza di rilascio di visto di ingresso al seguito della moglie cittadina italiana e che, poi ottenuto il rilascio del visto, era appunto entrato regolarmente Italia, in data 23.12.2004; che lui e la moglie avevano proseguito la convivenza coniugale in vari alloggi e che, poi, dal mese di giugno 2005 la sig.ra [...] aveva manifestato 1'intenzione di interrompere la convivenza e che tale convivenza appunto era interrotta a partire dal settembre 2005;

che in data 10.2.2005 il ricorrente aveva presentato alla questura di Torino istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e che in data 18.7.2005 la questura gli aveva comunicato, ex art. 10 bis 1. 241/90 che vi era, quale motivo ostativo, il fatto che la sig.ra [...] avesse dichiarato all'ufficio immigrazione e alla questura di non essere più intenzionata a convivere con il sig. [...]; che in data 14.4.2007 gli era stato notificato il provvedimento qui impugnato;

- che il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione di legge, per eccesso di potere e per errore della motivazione e che lo stesso va pertanto annullato;

- che, in particolare, il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari deriva dall'applicazione della normativa in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari (d.p.r. 1656/65, d.p.r. 54/02, d.lgs. 30/07) e dall'applicazione degli artt. 28, co. 2, 29, co. 5, e 30, co. 1 d.lgs. 286/1998 e successive modifiche.

Rilevato che il giudice non ha accolto la richiesta di rinvio dell'udienza, avanzata dalla questura di Torino; rilevato che il ricorso va accolto; rilevato, in primo luogo, che il ricorso in oggetto è stato proposto ai sensi dell'art. 30 co. 6 d.lgs. 286/98 che consente all'interessato di impugnare, fra l'altro, il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari; rilevato che, nel presente caso, il questore della provincia di Torino ha, con provvedimento 26.1.2006, respinto l'istanza del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari - in quanto coniugato con la cittadina italiana [...] -, motivando che: «Tenuto conto che la consorte con comunicazione datata 8.6.2005 comunicava a questo ufficio la sua volontà di non convivere con il marito a causa di comportamenti violenti nei confronti della stessa; rilevato che la convivenza è requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari; considerato che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è rilasciato, esso è revocato quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato; preso atto che la posizione di soggiorno del richiedente non è regolarizzabile a nessun altro titolo e che non ricorrono "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano", che precludano l'adozione del presente provvedimento ... rigetta l'istanza».

Rilevato che va accolta l'impugnazione considerate sia le disposizioni di cui al d.lgs. 286/1998 e succ. modifiche, sia la normativa in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari; rilevato, in particolare, che il d.lgs. 286/98 e succ. modifiche (tra cui, da ultimo, il d.lgs. 5/07) dispone:

art. 29 co. 1: "Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato"; art. 29, co. 5: "Oltre a quanto previsto dall'art, 28, co. 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento"; art. 30, co. 1: "Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da  almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti"; art. 30, co. 1 bis: "Il permesso di soggiorno nei casi di cui al co. 1, lettera b, è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole; la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al co. 1, lettera a, è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare sul territorio dello Stato".

Rilevato che il ricorrente risulta essere entrato in Italia dopo aver ottenuto rilascio di visto di ingresso al seguito della moglie cittadina italiana, caso, questo, che rientra nella disciplina di cui al citato co. 5 dell'art. 29; rilevato che, allora, questa fattispecie è regolata dall'art. 30, co. 1, lettera a ("il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia ... con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29"), ipotesi per la quale, ai sensi dell'art. 30, co. 1 bis, primo periodo - che richiama solo la lettera b del comma 1 -, non è richiesto il requisito della convivenza (né è stato accertato che il matrimonio all'estero - secondo periodo del co. 1 bis citato - del ricorrente abbia avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare sul territorio dello Stato). Rilevato, riguardo alla normativa in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari, che l'art. 28, co. 2, del d.lgs. 286/1998, stabilisce: "Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni del d.p.r. 1656/1965, fatte salve quelle più favorevoli del presente T.U. o del regolamento di attuazione";

- che anche l'art. 29, co. 5, d.lgs. richiama, come sopra visto, il suddetto co. 2 dell'art. 28, consentendo così l'ingresso nello Stato dei familiari stranieri secondo le disposizioni della suddetta normativa;

- che l'art. 3 del d.p.r. n. 54/2002 (che ha innovato la disciplina del d.p.r. 1656/65) ha mantenuto il diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica ai coniugi dei cittadini comunitari che desiderino stabilirsi in Italia per lavoro, ecc. (senza richiedere il requisito della convivenza o dell'essere il coniuge a carico del cittadino comunitario; art. 3);

- che il d.lgs. 30/07, art. 23, ha previsto l'applicazione del d.lgs. "a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'art. 2", che "le disposizioni del presente d.lgs., se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana" e che (art. 12) il predetto diritto al soggiorno del coniuge si mantiene in caso di divorzio o annullamento del matrimonio, a determinate condizioni (con la conseguenza che, in caso di mera separazione, detto diritto non è perso).

Rilevato che, dunque, in base alla suddetta normativa, il coniuge di un cittadino comunitario - che voglia stabilirsi in Italia per lavoro, ecc. - può fare ingresso nel territorio della Repubblica e soggiornarvi, e ciò indipendentemente dal requisito della convivenza, e che tale disciplina si applica anche ai familiari stranieri di cittadini italiani; rilevato che, dunque, va annullato, perché illegittimo, il provvedimento di reiezione dell'istanza del sig. [...] di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari; rilevato che la peculiarità della causa trattata giustifica la compensazione delle spese del procedimento;

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso di [...], annulla il provvedimento del 25.1.2006, con il quale il questore della provincia di Torino ha rigettato l'istanza 10.2.2005 del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. [...].