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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Palermo, sentenza del 7 novembre 2007

 
est. Sgadari
 

L'odierno procedimento penale è approdato alla fase dell'udienza preliminare in seguito ad un'ordinanza con la quale il G.I.P., respingendo la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., ha imposto la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p. Nel richiedere l'emissione di sentenza di non luogo a procedere, la pubblica accusa ha prodotto, ancor prima dell'udienza preliminare, un'articolata memoria a sostegno della tesi assolutoria, il cui contenuto deve interamente essere condiviso.

Per il vero, emerge dagli atti che il minore indicato come persona offesa, figlio degli odierni prevenuti, non aveva subito alcuna costrizione da parte dei genitori a vendere fiori per strada, né è risultato che questa attività avesse impedito lo svolgimento della sua esperienza scolastica, né avesse condizionato il rendimento o fosse stata foriera di altre limitazioni indebite o violente della personalità del bambino (all'epoca dei fatti dell'età di undici anni).

Ma, come correttamente rilevato dal P.M., la circostanza troncante a favore degli imputati è costituita dalla occasionalità dell'episodio riscontrato durante le indagini (estesesi a largo raggio su una pluralità di minorenni intenti a vendere fiori in orari serali); una sola relazione di servizio, relativa ad una sola occasione, attiene al minorenne figlio degli imputati.

Il bambino, peraltro, con le sue dichiarazioni, ha confermato che solo sporadicamente, il sabato sera, in compagnia del fratello più grande, aveva venduto fiori per strada. Ne consegue come, nella specie, sia rimasta assente la prova che la condotta imputata avesse avuto quel carattere di abitualità e ripetitività nel tempo che contraddistingue il reato permanente di cui all'art. 572 c.p..

P.Q.M.

visto l'art.425 c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti di [...] e [...] in ordine alla imputazione loro contestata, perché il fatto non sussiste.