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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Palermo, sentenza dell'8 maggio 2007

 
est. Monfredi
 

Con atto pervenuto a questo ufficio in data 14.3.2007 il P.M. in sede esercitava l'azione penale nei confronti degli imputati in epigrafe generalizzati chiedendone, a seguito di ordinanza ex art. 409 co. 5 c.p.p., il rinvio a giudizio in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 572 c.p. in rubrica specificato. All'udienza preliminare dell'8.5.2007 - dichiarata la contumacia degli imputati - il P.M. ed il difensore concludevano chiedendo, rispettivamente, l'emissione del decreto che dispone il giudizio e la declaratoria di non luogo a procedere. L'addebito mosso agli odierni imputati si fonda, esclusivamente, sul contenuto della cnr redatta il 21.7.2005 dai funzionari della squadra mobile di Palermo, nota dalla quale risulta che la sera dell'8.4.2005 [...] - figlio minorenne dei predetti imputati - alle ore 22.00 circa era intento a vendere fiori nei pressi di un ristorante del centro cittadino (v. ff. 2 e ss.).

Ciò posto, se è vero che tenuto conto dell'età del bambino - il quale all'epoca dell'accertamento aveva appena compiuto dieci anni - appare inverosimile che egli, così come ha dichiarato (v. verbale s.i. rese il 22.2.2006 dal minore alla presenza di assistenti sociali specializzate), abbia svolto la predetta attività all'insaputa dei genitori, con lui conviventi; è altresì vero che la p.g. ha accertato un unico episodio e che le altre verifiche svolte con riferimento alle condizioni di vita del minore non consentono di ritenere abituale lo svolgimento di attività lavorativa da parte del bambino in ore serali, tanto meno evidenziano circostanze che tradiscano l'adozione - da parte dei genitori del piccolo [...] - di comportamenti ulteriori idonei ad integrare l'elemento materiale del delitto contestato (art. 572 c.p.). Il delitto in questione infatti "integra un'ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche non essere punibili, ovvero non perseguibili, ma acquistano rilevanza proprio in ragione della loro reiterazione nel tempo" (cfr. Cass. sez. VI pen. n. 4636/95), avuto riguardo ad un lasso di tempo che, ancorché limitato, ovvero comprensivo di intervalli di "normalità", sia comunque tale da determinare la sofferenza continuativa della persona offesa (cfr. Cass. sez. VI pen. n. 1999/93 e n. 3103/90).

Ancora una volta - pur prescindendo dalle dichiarazioni del bambino, il quale ha riferito di un rapporto con i genitori assolutamente normale (v. verb. già cit.) - è sufficiente evidenziare quanto emerso, all'esito della delega di indagini del 3.2.2006, dalle dichiarazioni di una delle maestre del piccolo [...] e dalla relazione degli assistenti sociali che seguono il suo nucleo familiare. In proposito, va innanzitutto sottolineato quanto riferito dalla maestra la quale ha dichiarato che: il bambino ha sempre frequentato le lezioni e le attività scolastiche complementari con costanza ed ottimo profitto, svolgendo e consegnando i compiti assegnati con puntualità; la partecipazione dei genitori (e della madre in particolare) alle riunioni di istituto è sempre stata regolare; il corredo scolastico del minore è sempre stato in ordine (cfr. verb. s.i. rese da C.S. il 24.2.2006, f. 177). Le assistenti sociali - pur evidenziando parziali lacune nel rendimento scolastico del minore - hanno comunque riferito che: il bambino è ben curato e frequenta regolarmente la scuola; il padre svolge regolare attività di collaboratore domestico presso famiglie italiane, mentre la madre si dedica con attenzione ed interesse alle esigenze ed ai bisogni dei figli; le condizioni di vita del nucleo familiare in questione, avuto riguardo anche a quelle dell'abitazione, risultano modeste, ma dignitose (cfr. relazione in atti).

Infine, deve rilevarsi che in occasione dei controlli periodicamente effettuati dalla p.g. dopo l'8.4.2005 - e però negli orari e nei luoghi in cui era stato effettuato il rilevamento in questione - il piccolo [...] non è stato mai trovato a vendere fiori (v. otto relazioni di servizio, ff. 181 e ss.).

Le circostanze fino ad ora illustrate - avuto riguardo in particolare alla regolare e proficua partecipazione alle attività scolastiche - appaiono incompatibili, secondo l'id quod plerumque accidit, con il reiterato svolgimento di attività lavorativa serale. Non può che giungersi, dunque, al proscioglimento degli imputati perché il fatto non sussiste. Ritiene questo giudice che si versi, infatti, nella situazione delineata dall'art. 425 c.p.p., secondo la quale il G.U.P. è tenuto a pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o, comunque, non idonei a sostenere l'accusa in giudizio e l'istruzione dibattimentale appare, secondo criteri di ragionevolezza, incapace di arrecare, in termini di prova a carico, alcun risultato utile per superare le carenze dell'impianto accusatorio.

P.Q.M.

visto l'art. 425 c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti di [...] e [...] in ordine al reato loro ascritto, perché il fatto non sussiste.