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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Ravenna, decreto del 16 ottobre 2007

 
est. Romagnoli
 

Il giudice dr.ssa Romagnoli, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta in data 9.10.2007

Osserva

La ricorrente impugna il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari ex co. 6 art. 30 d.lgs. 286/98 (cd. T.U. immigrazione) e successive modifiche; emerge in atti che il permesso di soggiorno per motivi familiari era stato richiesto in conversione di permesso di soggiorno per "cure mediche" rilasciato ex art. 19 d.lgs. cit. stante il suo stato di madre convivente con figlio minore avuto dal marito connazionale regolarmente soggiornante in Italia con cui si era unita in matrimonio in data 13.3.2001 in Albania; dunque all'epoca della presentazione dell'istanza di conversione la ricorrente si trovava a soggiornare regolarmente in Italia in virtù di detto permesso per "cure mediche".

Il diniego del permesso di soggiorno decretato in data 15.1.2007 è argomentato dal questore di Ravenna (doc. 1) sotto il profilo che non può essere accolta l'istanza di conversione del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. c) d.lgs. cit. perché "l'istante ha prodotto il certificato di matrimonio contratto in Albania, mancante della traduzione, legalizzazione e della validazione ai fini del ricongiungimento familiare, come prescritto dalla normativa vigente" ossia dall'art. 6 d.p.r. 394/1999 Regolamento, e dunque non sarebbe stata in possesso dei requisiti per il ricongiungimento (leggi qualità di coniuge) prescritti dalla lett. c) dell'art. 30 d.lgs. cit.;

l'art. 30 co. 1 lett. c) d.lgs. 286/98 (cd. T.U. immigrazione) prevede un'ipotesi di "coesione familiare" in favore del "familiare regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento [...] con straniero regolarmente soggiornante in Italia", così operando una sorta di rinvio ai presupposti previsti dall'art 29 T.U. per l'ottenimento del ricongiungimento familiare dello straniero all'estero a straniero già in Italia;

per quanto di interesse nel caso di specie, l'art. 6 d.p.r. 394/1999 (Regolamento di attuazione del T.U.) prevedeva appunto che "L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione [...] nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare", ma detta procedura è stata di recente, modificata con d.lgs. n. 5/2007 (in attuazione di direttiva CE relativa al ricongiungimento familiare); l'attuale art. 29 co. 7 T.U. prevede che "Il rilascio del visto nei confronti del familiare [...] è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute";

nel caso di specie è stata prodotta attestazione del rapporto di coniugio rilasciata in data 23.2.2006 dal Consolato albanese in Italia, sicchè seppur vero che all'epoca del diniego non sussistevano i requisiti per il rilascio del permesso, all'attualità tale ragione ostativa è venuta meno per il sopraggiungere di una nuova normativa sul punto;

in ragione della,natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e della durata del soggiorno in Italia dello straniero già presente (conformemente ai parametri suggeriti dal d.lgs. n. 5/2007 cit.), del necessario bilanciamento tra ragioni di ordine pubblico sottese al T.U. immigrazione (nel caso di specie inesistenti) e le ragioni di tutela della unità familiare, da apprezzarsi quale valore - costituzionalmente protetto ex artt. 29, 30 e 31 Cost. nonchè della tutela dell'interesse prioritario del minore, si reputa pertanto il ricorso meritevole di accoglimento;

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso annulla il provvedimento di diniego di conversione del permesso soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di famiglia pronunciato con decreto del questore di Ravenna del 15.1.2007 pronunciato nei confronti di [...] e conseguentemente ordina al questore di Ravenna il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia. [...].