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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Milano, decreto del 21 gennaio 2007

 
est. Caputo
 

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza e decidendo sul ricorso presentato ex art. 30, co. 6, d.lgs. n. 286/98 nell'interesse di [...] nata a [...] (Albania) il [...], cittadino albanese; visto il ricorso avanzato avverso il mancato rilascio del "nulla osta" da parte della prefettura della provincia di Milano a favore della moglie [...], nata a [...] (Albania) il [...] , cittadina albanese; [...];

osserva

- premesso che il ricorrente in data 27.3.2007 presentava istanza di rilascio di "nulla osta" al ricongiungimento familiare a favore della moglie [...] allo Sportello unico immigrazione della prefettura di Milano, corredata dai documenti richiesti dall'art. 29 co. 3, del d.lgs. 286/98, attestanti la sussistenza dei requisiti normativi;

- attesi il decorso del termine di 90 giorni dalla richiesta ed il perdurante silenzio della prefettura sulla istanza predetta, il ricorrente adiva il competente tribunale affinché ordinasse al Consolato d'Italia di Shkoder il rilascio del visto di ingresso, anche in assenza del richiesto "nulla osta" da parte della prefettura, in ossequio a quanto disposto dall'art. 29, co. 8, d.lgs. 286/98;

- ritenuto che l'inattività della prefettura di Milano rende necessario, ai fini della attuazione del disposto di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 286/98, che il visto di ingresso nel territorio nazionale di [...] sia rilasciato direttamente dall'autorità diplomatica competente, in assenza del "nulla osta" prefettizio;

- ritenuto, alla luce delle suesposte osservazioni, che i motivi di doglianza del ricorso risultano motivati, atteso che, per il principio del silenzio - assenso, il perdurante silenzio della prefettura deve ritenersi equipollente all'accoglimento dell'istanza;

- ritenuto, per gli effetti del combinato disposto dell'art. 29, co. 8, ed art. 30, co. 6, d.lgs. n. 286/98, debba disporsi a cura dell'autorità diplomatica competente il rilascio a [...] del visto di ingresso in Italia per ricongiungimento al ricorrente, anche in assenza del "nulla osta" prefettizio e pur prescindendone, previo esperimento, da parte della stessa autorità amministrativa, delle apposite verifiche in territorio estero e conseguenti autonome valutazioni in ordine alla effettiva ricorrenza dei presupposti legittimanti il rilascio del visto.

P.Q.M.

dispone che il Consolato d'Italia di Shkoder, ferma la sua autonoma competenza a ve-

rificare la sussistenza degli specifici presupposti, rilasci a [...], come sopra meglio identificata, anche in assenza del "nulla osta" della prefettura della provincia di Milano, il visto di ingresso in Italia per ricongiungimento al proprio coniuge [...].