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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Torino, decreto del 10 gennaio 2008

 
est. Bruschi
 

Nel procedimento n. 40528/07 promosso da [...] avverso il decreto di espulsione del prefetto di Torino n. 2291/07 in data 5.10.2007, notificato in pari data dalla questura di Torino con contestuale provvedimento emesso dalla medesima per il provvisorio trattenimento della straniera presso il locale C.P.T.A. [...].

premesso

che la ricorrente ha presentato ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Torino in data 5.10.2007, ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. b) d.lgs. 286/1998 e successive modifiche, recante la seguente motivazione: "è entrato nel territorio dello Stato in data luglio 2004 attraverso la frontiera di Malpensa, essendogli stata rigettata in data 8.3.2007 l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dal questore di Torino, notificato in data 29.3.2007 (art. 13, co. 2 lett. b)"; che il provvedimento impugnato è stato notificato alla ricorrente in data 5.10.2007 dal questore di Torino, con contestuale provvedimento di provvisorio trattenimento della straniera presso il locale C.P.T.A., che non veniva convalidato dal giudice di pace di Torino in data 8.10.2007;

che, in considerazione della precitata mancata convalida, il questore di Torino notificava alla ricorrente ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla data della notifica; che la ricorrente ha richiesto l'annullamento dei provvedimenti opposti deducendo [...]; che ravvisandosi nel caso di specie il fumus boni juris e il periculum in mora, con il decreto di fissazione d'udienza si disponeva la provvisoria sospensione della esecutorietà dei provvedimenti opposti fino alla definizione del presente procedimento; che in data 2.1.2008 la questura di Torino trasmetteva via fax in cancelleria note informative prot. n. 891/07 Div. Imm. Cat. A 12/07, datate 10.12.2007, con i documenti relativi alla controversia, esponendo le controdeduzioni di parte resistente sui motivi di opposizione;

Rilevato

che il provvedimento di espulsione della cui opposizione trattasi è formalmente legittimo in quanto emesso sulla base del presupposto di cui all'art. 13 co. 2 d.lgs. n. 286/98, come modificato dalla l. 189/02: presupposto che risulta effettivamente sussistere dal momento che con provvedimento del questore di Torino notificatole il 29.3.2007, alla ricorrente era stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno con contestuale intimazione ad allontanarsi spontaneamente dal territorio nazionale entro 15 gg. dalla notifica e avvertimento che, in difetto, si sarebbe adottata l'espulsione amministrativa ex art. 13 T.U.; che il provvedimento opposto è stato adottato entro i termini di legge e regolarmente notificato alla ricorrente anche tradotto nella lingua da lei conosciuta;

osserva

La ricorrente ha provato documentalmente di aver contratto in data 20.10.2007 matrimonio civile in Torino con il cittadino italiano [...] e di avere presentato alla questura di Torino domanda di permesso di soggiorno per coesione familiare. Provata inoltre è la prenotazione di detto matrimonio in data 19.6.2007, quindi ben prima del provvedimento espulsivo del 5.10.2007. Pertanto non sussiste alcun dubbio sulla attuale ricorrenza nel caso di specie della condizione di inespellibilità di cui all'art. 19 co. 2 lett. e) d.lgs. 286/98. Pur essendo tale condizione maturata dopo l'emanazione dell'impugnato provvedimento, ai sensi dell'art. 5 co. 5 T.U. assumono particolare rilevanza per il suo riconoscimento le circostanze sopravvenute che consentano una diversa valutazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, come rilevato dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 3412/06 del 7.6.2006. Invero, con essa viene affermato l'importante principio che oggetto del giudizio amministrativo non può essere considerato solo l'atto per valutarne la legittimità al momento della sua adozione, ma anche la pretesa sostanziale sottostante qualora sia destinata ad incidere su rapporti non esauriti. E non vi è dubbio che nel caso di specie la pretesa sostanziale sottostante al provvedimento espulsivo opposto venga meno di fronte al comprovato verificarsi delle circostanze in cui si concreta la condizione di inespellibilità di cui all'art. 19 co. 2 lett. c) T.U. Sussistono giusti motivi per la totale compensazione fra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione del prefetto di Torino n. 229 1/07 emesso in data 5.10.2007 nei confronti della sig.ra [...].