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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Bologna, decreto del 27 luglio 2007

 
est. Piazza
 

Nel ricorso proposto da [...] Rg. 421/07 [...] contro il prefetto della provincia di Bologna ex art 13. co. 8 T.U. n. 286/1998. Il giudice di pace [...] a scioglimento della riserva trattenuta all'udienza dell'1.6.2007 ha pronunciato il seguente decreto.

Premesso che

Il ricorrente - cittadino nigeriano - sosteneva l'illegittimità del decreto di espulsione del prefetto del 22.3.2007, emesso con la motivazione "privo di passaporto per cui si desume che sia entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, e, comunque, una volta entrato, ha omesso di chiedere il rilascio del permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi" (art. 13 co. 2 lett. a) e b) T.U. Imm.), dell'ordine di allontanarsi dal territorio nazionale entro 5 giorni per indisponibilità di posti al CPT, e di ogni atto presupposto o conseguente per i seguenti motivi: il ricorrente esponeva di essere entrato sul territorio nazionale sbarcando a Lampedusa privo di documenti in data 28.7.2006;. successivamente, il 14.8.2006, presentava domanda di riconoscimento dello stato di rifugiato che veniva però rigettata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Foggia; avverso tale decisione e per il riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 co. 3 Cost., il sig. [...] citava avanti al tribunale civile di Foggia il Ministero dell'interno con giudizio ancora pendente. Affermava pertanto che il decreto espulsivo era viziato in quanto emesso nonostante la pendenza di tale procedimento in violazione all'art. 19 T.U. Imm., ed in quanto la motivazione in esso riportata manifestava un evidente difetto di istruttoria. Infatti il ricorrente appena entrato sul territorio nazionale chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato, pertanto non si è sottratto ai controlli di frontiera, né poteva dirsi che non aveva chiesto il permesso di soggiorno negli otto giorni, essendo la situazione giuridica in cui versava diversa in quanto bisognoso di protezione internazionale. [...].

In diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Sul pericolo per il rientro in patria di cui all'art. 19 co. 1.

Il ricorrente, in sede di audizione avanti la Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato dichiarava, quanto già esposto alla polizia di frontiera ed in particolare il fatto di essere sbarcato a Lampedusa alla fine del luglio 2006 privo di alcun documento identificativo o di viaggio, di essere partito dal Delta State (Nigeria) nel luglio del 2003 di avere attraversato il Niger e di essere vissuto tre anni in Libia, lavorando come lavamacchine, da dove ha raggiunto le coste italiane pagando 500 dollari americani ad un mediatore libico. Raccontava ancora di essere cattolico di etnia ijaw e di avere lasciato la Nigeria in quanto nel 2003 durante il conflitto etnico tra ijaw e shakiri, era stato ferito gravemente.

Questo giudice, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale della Cassazione, ritiene differenti e non collegati funzionalmente l'istituto dell'asilo politico da quello relativo al divieto di espulsione ai sensi dell'art. 19 co. 1 T.U. Imm. Secondo il citato indirizzo giurisprudenziale di legittimità altro è dalla domanda di asilo politico - che può essere comunque sempre inoltrata anche se il soggetto è già presente da tempo sul territorio nazionale - "[...] l'istituto del divieto di respingimento od espulsione (art. 19 d.lgs. n. 286/1998), in base al quale in nessun caso l'espulso può essere inviato in uno Stato nel quale egli può patire persecuzioni: si tratta di una misura di protezione umanitaria ed a carattere negativo, che non conferisce di per sé, al beneficiario alcun titolo di soggiorno in Italia, ma solo il diritto a non vedersi reimmesso in un contesto di elevato rischio personale. E sarà il giudice a valutare in concreto la sussistenza delle allegate condizioni ostative all'espulsione od al respingimento" (Cass. civ. sez. I, n. 15503 del 2004). Alla luce di ciò si ritiene nel caso in esame doversi riconoscere la sussistenza del divieto di espulsione di cui all'art. 19 co. 1 T.U. ritenendo elementi idonei a confortare una condizione ostativa all'espulsione:

- le dichiarazioni del ricorrente in merito alla sua rocambolesca fuga dal proprio paese dichiarate pochi giorni dopo il proprio sbarco in Lampedusa avanti alla questura di Bari i1 14.8.2007 rese a "verbale" quali dichiarazioni degli stranieri che chiedono il riconoscimento dello status di rifugiato, e confermate avanti la Commissione territoriale competente;

- la pendenza avanti al tribunale di Foggia della causa di accertamento dello status di rifugiato;

- l'attuale situazione politica e sociale dello Stato del Niger che mantiene attuale la storia del ricorrente;

Sull'eccesso di potere per difetto manifesto di istruttoria.

Ma ancora, nel caso in esame questo giudice non ritiene solamente vigente il divieto di espulsione ex art. 19 co. 1, ma altresì ritiene il decreto di espulsione viziato da eccesso di potere per difetto manifesto di istruttoria e pertanto deve essere annullato.

Infatti il decreto di espulsione reca quale motivazione "privo di passaporto per cui si desume che sia entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, e, comunque, una volta entrato, ha omesso di chiedere il rilascio del permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi"; l'art. 13 co. 2 prevede ipotesi di espulsione cd. amministrativa per potere del prefetto; per quel che a noi interessa il caso a) prevede l'ipotesi di ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, ove il soggette non sia stato respinto.

Il punto b) invece prevede l'ipotesi dello straniero che si trattiene nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto di otto giorni, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore.

Nella prima ipotesi l'espulsione motivata dal fatto che il soggetto non è passato attraverso i valichi di frontiera e comunque non può attestare alle autorità nazionali un passaporto od altro documento equipollente provvisto di visto di ingresso apposto dall'autorità consolare presso il paese di appartenenza o, solo per alcuni Stati extracomunitari, di semplice timbro apposto dalle autorità di frontiera dell'area Schengen. Nel secondo caso sopracitato, l'espulsione del prefetto si fonda sul fatto che lo straniero è privo del permesso di soggiorno, che però può essere richiesto dallo stesso solo sul presupposto del legittimo ingresso nell'area Schengen attestato dal timbro di frontiera o dal visto rilasciato dalle autorità consolari.

Tale motivazione - resa peraltro nel caso in esame corpo unico - deve considerarsi contraddittoria poiché la lettera b) sussiste dove non sussiste il caso di cui alla lettera a). Ovvero il permesso di soggiorno può essere richiesto solo se si è entrati regolarmente nel territorio nazionale.

Nel caso in esame poi vi è di più il prefetto della provincia di Bologna dice "privo di passaporto per cui si desume sia entrato in Italia sottraendosi [...]". Ciò rende palese il difetto di istruttoria poiché nel caso di specie è stato lo stesso ricorrente che avanti alla questura di Bari ha dichiarato i motivi per cui era senza documenti, come è entrato in Italia e per fare che cosa: chiedere protezione internazionale. Da qui poi la impossibilità di fatto e di diritto di chiedere un permesso di soggiorno. In tal modo appaiono contraddittorie le motivazioni addotte nell'atto espulsivo, che da una parte tendono ad impedire l'immediata comprensione allo straniero delle ragioni per le quali viene espulso, non potendo essere in grado di poter individuare precisamente la violazione addebitatagli e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa, in secondo luogo tendono a rendere insuperabile la motivazione espulsiva, diventando in sede di giudizio avanti al giudice dell'opposizione diabolica la prova della insussistenza di quanto dedotto dall'amministrazione. La Cassazione conferma tali suddette argomentazioni con la sentenza n. 5661/2003 laddove afferma che oggetto di indagine in sede di giudizio a seguito di ricorso è la sola ricorrenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione, essendo le ipotesi di violazione descritte dalla vigente normativa, quali cause giustificatrici della espulsione prefettizia, rigorosamente contenute nelle distinte lett. a), b), c), dell'art. 13 T.U. sì da indurre a ritenere che l'atto espulsivo sia a carattere vincolato .

P.Q.M.

accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il decreto di espulsione del prefetto della provincia di Bologna del 22.3.2007 e notificato in pari data e ogni atto presupposto conseguente e successivo. Nulla per le spese. [...].