ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Giudice di pace di Forlì, decreto del 26 luglio 2007

 
est. Linguanti
 

Nel procedimento n. 75/07 R.G. promosso da [...] contro il prefetto della provincia di Forlì-Cesena. Il giudice di pace, [...] a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 24.7.2007,

premesso che

- con l'atto introduttivo del procedimento il ricorrente, cittadino marocchino, chiedeva la revoca del decreto di espulsione emesso dal prefetto di Forlì-Cesena in data 28.9.1999, previa disapplicazione del rigetto dell'istanza di revoca dello stesso, emesso dalla prefettura di Forlì Cesena in data 22.3.2007; assumeva il ricorrente, raggiunto da decreto di espulsione in data 28.9.1999, di essere stato accompagnato in data 15.10.1999 all'aeroporto di Fiumicino, ove si imbarcava sul volo diretto a Casablanca; assumeva il ricorrente che, in ossequio al divieto impostogli dal provvedimento di espulsione, non aveva più fatto rientro in Italia da quella data; riferiva il ricorrente che il proprio nucleo familiare si era invece stabilmente inserito nel Comune di Longiano e, stante la decorrenza del termine di divieto di rientro in Italia (previsto in cinque anni all'epoca dell'emissione dell'espulsione de qua), presentava richiesta di revoca dell'espulsione alla prefettura; con provvedimento emesso in data 22.3.2007, la prefettura respingeva l'istanza di revoca, sulla base dell'esperita istruttoria che non aveva consentito di ritenere provata la data di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, in ossequio alla espulsione; il ricorrente assumeva l'illegittimità di tale diniego e, conseguentemente chiedeva la revoca del decreto di espulsione; riferiva il ricorrente che tale diniego aveva impedito l'esito positivo della pratica per l'assunzione lavorativa, regolarmente avviata; si doleva infine il ricorrente della mancata traduzione in lingua nota del decreto di espulsione;

- la prefettura di Forlì-Cesena si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza degli assunti difensivi; ribadiva l'amministrazione resistente che il provvedimento di diniego della revoca, atto discrezionale dell'amministrazione, trovava giustificazione nella nota trasmessa dalla questura, in relazione all'impossibilità di attribuire data certa all'allontanamento dello straniero;

- la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale e mediante prova testimoniale.

All'esito della istruttoria esperita, l'assunto difensivo dell'opponente è risultato fondato e meritevole di accoglimento.

Deve preliminarmente chiarirsi che, secondo quanto stabilito dalla più autorevole giurisprudenza, il provvedimento di reiezione dell'istanza di revoca di precedente ordine di espulsione è assimilabile, per natura, funzione ed incidenza sui diritti dello straniero, al provvedimento di espulsione ed inoltre, al pari di quest'ultimo, non integra esercizio di discrezionalità amministrativa, dato che nella disciplina del Testo unico della immigrazione l'espulsione emessa dal prefetto è specificamente regolata e configura un atto dovuto (Cass. civ. SS. UU., sentenza n. 384/2005). Alla luce di tale principio interpretativo, consolidatosi negli ultimi anni, si deve ritenere che pure il diniego di revoca dell'espulsione sia sindacabile dinanzi al giudice ordinario, con le medesime modalità e forme previste per l'impugnazione del provvedimento prefettizio di espulsione (Cass. civ. S.U. sent. n. 384/2005, n. 6635/2003, n. 2513/2002).

Ritenuto pertanto ammissibile il ricorso, deve nel merito osservarsi la sua fondatezza.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è emersa la prova della permanenza del ricorrente nello Stato di origine, quanto meno dal febbraio 2002.

È stata infatti prodotta in giudizio copiosa documentazione dalla quale si evince come il ricorrente risulti destinatario di numerose spedizioni di denaro eseguite dai familiari residenti in Italia, che lo stesso si è sottoposto a visite mediche in Marocco e che, con passaporto rilasciatogli in data 13.3.2002 dal governo marocchino, si recava dal Marocco in Turchia in data 8.7.2002 per rientrare poi sempre in Marocco il 7.9.2002.

La teste [...], sorella del ricorrente, ha inoltre riferito in dibattimento che il fratello aveva fatto rientro in Marocco nel 1999, a seguito dell'espulsione.

A conferma dell'attuale permanenza in Marocco del ricorrente, vi sono inoltre recenti ricevute di spedizioni di denaro, certificazione giudiziaria attestante la presenza in Marocco del [...] nell'aprile del 2007, nonché comunicazione della polizia municipale di Longiano, che, su richiesta della prefettura, ha accertato che il ricorrente non risiede a Longiano con la famiglia. Deve essere in proposito ricordato che, comunque, il decreto prefettizio di espulsione non perde efficacia in via automatica al trascorrere del quinquennio dalla sua emanazione, non essendo previsto per legge un limite temporale di efficacia. L'efficacia del divieto di rientro nei confronti delle persone espulse decorre, ai sensi dell'art. 19 d.p.r. n. 394/1999, dalla data di esecuzione dell'espulsione attestata dal timbro di uscita apposto sul passaporto, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dallo Stato italiano (Cass. civ. sez. I, n. 14540/2003).

Nel caso in esame, lo straniero ha assolto l'onere probatorio di cui all'art. 19 citato, producendo idonea documentazione comprovante la ininterrotta assenza dal territorio italiano per un periodo di cinque anni, termine previsto dall'art. 13 co. 14 d.lgs. 286/98 nella formulazione vigente all'epoca dell'emissione del decreto di espulsione.

Considerato altresì che è in atti la prova della disponibilità all'assunzione lavorativa dello straniero e della regolare residenza a Longiano di tutti i familiari del ricorrente, devono ritenersi sussistere i presupposti di legge per dichiarare l'annullamento del diniego di revoca emesso in data 22.3.2007, in quanto rimasto privo di fondamento, nonché la conseguente revoca del decreto di espulsione emesso in data 28.9.1999, da considerarsi, alla luce dei sopra richiamati principi interpretativi, il petitum sostanziale del presente ricorso, assorbita ogni ulteriore doglianza.

P.Q.M.

il giudice di Pace accoglie l'opposizione proposta da [...] e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal prefetto di Forlì-Cesena in data 22.3.2007 (prot. n. 6802/Imm./A-IV) e, conseguentemente, revoca il decreto di espulsione emesso in data 28.9.1999 dal prefetto della provincia di Forlì-Cesena.