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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Reggio Emilia, decreto del 7 gennaio 2008

 
est. Casadonte
 

[...] Il giudice tutelare, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.12.2007; premesso che con ricorso depositato il 26.4.2007 la sig.ra [...] cittadina marocchina ha presentato ricorso ex art. 404 c.c. come introdotto dalla legge n. 6/2004 al fine di conseguire la nomina di un amministratore di sostegno a favore del marito [...] nato in Marocco il 28.11.1979 e residente a [...] (RE) in via [...], titolare di permesso di soggiorno n. G705427 rilasciato dalla questura di Reggio Emilia e scadente il 3.2.2008; che a sostegno della domanda esponeva che il marito versava in condizione di grave menomazione fisica e psichica a seguito di infortunio sul lavoro di cui era rimasto vittima in data 28.8.2006;

che va ritenuto applicabile l'istituto invocato anche al cittadino straniero legalmente presente nel territorio dello stesso atteso che a mente dell'art. 2 del Testo unico d.lgs. n. 286/1998 "Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle Convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti".

Peraltro sempre ai sensi dell'art. 2 citato "Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le Convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente Testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente Testo unico o le Convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa é accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione";

ritenuto

che si verte in materia di diritto fondamentale alla salute, quale integrità psico-fisica, essendo scopo dell'istituto introdotto dalla legge n. 6/2004 quello di allestire una misura di protezione delle persone in tutto o in parte prive di autonomia, in ragione di infermità ovvero di menomazione psico-fisica;

che pertanto si verte in materia di diritti fondamentali comunque riconosciuti allo straniero, a prescindere dalla regolarità o meno della sua presenza sul territorio italiano;

che comunque l'[...], in quanto legittimamente presente sul territorio nazionale in forza di regolare permesso di soggiorno, è ammesso a godere di tutti i diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano; che infatti secondo l'art. 1 del d.p.r. n. 394/1999 l'accertamento di cui al co. 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del Testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno;

ritenuto pertanto che non può subordinarsi l'applicazione dell'istituto ad ipotetica condizione di reciprocità, dovendosi ritenere implicitamente abrogato l'art. 16 delle preleggi per la parte relativa ai diritti civili riconosciuti allo straniero legittimamente presente secondo la sopra richiamata disposizione (cfr. trib. Reggio Emilia, ord. 17.9.2004 in Diritto, immigrazione e cittadinanza n. 3.2004 pag. 105);

ritenuto peraltro sussistenti i presupposti per la conferma della nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio effettuata con decreto del 21.6.2007 a favore dell'avv.to [...], e motivata dall'accertamento che l'[...] ha sempre vissuto con il reddito derivante dal suo lavoro, mantenendo la moglie e la figlia minore (nata nel 2005) e quindi dall'urgenza di riscuotere l'indennizzo conseguente al sinistro di cui è stato vittima oltre che provvedere alle opportune cure dello stesso;

ritenuto che all'esito della consulenza medico-legale disposta d'ufficio, è emerso altresì che [...] versa attualmente in condizioni di impedimento alla cura e gestione dei suoi interessi a causa di infermità psicorganica (demenza dovuta a trauma cranico);

che è altresì opportuna la nomina di un amministratore di sostegno a tempo determinato, al fine di seguire l'evoluzione del recupero clinico;

che appare opportuno che l'incarico abbia ad oggetto tutti gli atti inerenti la cura e la collocazione della persona oltre alla gestione economica per la quale egli deve essere sostituito dall'amministratore di sostegno;

che viceversa può essere assistito dall'amministratore di sostegno per quanto riguarda le decisioni involgenti la famiglia, la cura ed amministrazione della figlia minore;

P.Q.M.

nomina l'avv.to [...] con studio in Reggio Emilia [...] amministratore di sostegno di [...] nato in Marocco il 28.11.1979 e residente a [...] (RE) in [...] e lo autorizza a: 1. rappresentare [...], agendo in nome e per conto del medesimo, nella gestione patrimoniale che lo riguarda, provvedendo all'apertura di un conto corrente intestato unicamente al beneficiario, sottoponendolo al vincolo del giudice tutelare, su quale dovranno essere accreditati direttamente le indennità, nonché tutti gli altri redditi e/o emolumenti, indennità a lui spettanti, provvedendo a chiudere altri conti correnti bancari cointestati al beneficiario; 2. operare sul conto di cui al n. 1), prelevando l'importo necessario alla vita del beneficiario, da quantificarsi in sede di giuramento, mettendolo a disposizione delle esigenze del beneficiario; 3. curare l'amministrazione straordinaria del patrimonio del beneficiario, previa richiesta di autorizzazione a questo giudice tutelare; 4. rappresentare il beneficiario, agendo in nome e per conto del medesimo, nel predisporre e sottoscrivere eventuali atti e/o istanze alla P.A. o a soggetti privati diretti al conseguimento di sussidi o equipollenti, di documenti d'identità, di prestazioni di natura assistenziale a favore del beneficiario, ed alla presentazione della denuncia dei redditi dello stesso; 5. occuparsi delle questioni che riguardano la vita personale del beneficiario, curando che il medesimo sia adeguatamente curato ed assistito; 6. assistere, mediante sottoscrizione dei relativi atti, il beneficiario nella cura ed amministrazione della figlia minore. Dispone che la amministrazione di sostegno abbia durata a tempo determinato, sino al 31.1.2009, e che al termine l'amministratore di sostegno presenti una relazione circa le condizioni di salute e rendiconto delle spese fatte. Fissa per il giuramento dell'amministratore di sostegno definitivo l'udienza del 7.2.2008 ore 9.30.