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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Crotone, sentenza dell'1 febbraio 2007 n. 88

 
est. Todaro
 

Nella causa civile iscritta al n. 1900 del ruolo generale dell'anno 2006 tra [...] e la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Crotone, la questura di Crotone e la prefettura - Ufficio territoriale del governo di Crotone [...].

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 26.9.2006 [...] impugnava la decisione resa dalla Commissione territoriale di Crotone in data 3.8.2006 e gli atti ad essa consequenziali. In particolare il ricorrente deduceva, in primo luogo, le violazione dell'art. 14 del d.p.r. 303/04 per inesattezza della traduzione delle dichiarazioni rese da [...] dinanzi alla Commissione, essendosi quest'ultima avvalsa di un interprete di lingua russa e non armena, lingua madre del dichiarante. In secondo luogo veniva denunciato il difetto di motivazione del provvedimento di diniego impugnato, non avendo la Commissione valutato appieno la gravità della situazione in cui il ricorrente versava nel paese di origine. Su tali basi venivano rassegnate le conclusioni in epigrafe descritte.

Si costituiva l'avvocatura di Stato in difesa e rappresentanze della Commissione territoriale, della prefettura e della questura di Crotone. Le resistenti eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del tribunale di Crotone, dovendosi ritenere competente quello di Catanzaro. Deducevano, inoltre, l'infondatezza del ricorso.

Rilevata la regolarità del contraddittorio e ritenuta la causa matura per la decisione il giudice rinviava la causa all'1.2.2007 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. All'odierna udienza il giudice, all'esito della discussione orale, pronuncia la presente sentenza dandone lettura alle parti.

Motivi della decisione

In via preliminare devesi rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata dalla resistente. Ben vero, come evidenziato di recente dalla Suprema Corte con ordinanza n. 10028 del 2006, alla luce delle sopravvenute modifiche dell'impianto normativo disciplinante la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, deve ritenersi definitivamente abbandonato il riferimento al criterio speciale del foro erariale per le controversie relative a provvedimenti di organi costituenti mere articolazioni dell'amministrazione centrale. Infatti l'individuazione, da parte del legislatore, di sette specifiche prefetture presso le quali istituire le Commissioni territoriali rivela la volontà di radicare la competenza a conoscere delle relative controversie in capo al tribunale nel cui circondario è istituita la Commissione stessa, in evidente deroga alle regole del foro erariale di cui al combinato disposto dell'art. 6 del r.d. n. 1611/33 e dell'art. 25 c.p.c. La ratio di tale scelta legislativa è da individuare nella esigenza di assicurare concentrazione, immediatezza ed effettività del diritto di difesa dell'interessato, oltre che di più sollecita definizione del processo.

Per quanto concerne le contestazioni sollevate dal ricorrente, in primo luogo deve affermarsi l'infondatezza dell'assunta violazione dell'art. 14 del d.p.r. 303/04.

Ed infatti occorre evidenziare che nel verbale delle dichiarazioni rese dall'interessato quest'ultimo ha espressamente dichiarato di parlare correntemente l'armeno ed il russo.

Ritenuta, pertanto, alla luce degli atti, accertata la conoscenza da parte del ricorrente della lingua russa, non può ritenersi violato l'art. 14 del d.p.r. 303/04, ai sensi del quale "il richiedente può esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota".

Occorre, tra l'altro, sottolineare che priva di fondamento appare l'argomentazione, esposta in sede di discussione orale, basata sull'assunta influenza che avrebbe subito il traduttore di madre lingua russa dal retaggio socio - politico derivante dagli storici contrasti esistenti tra Russia ed Armenia. L'affermazione risulta immediatamente smentita dal semplice raffronto tra il verbale di audizione personale e la memoria depositata dallo straniero in sede di riesame della decisione della Commissione territoriale, emergendo una sostanziale omogeneità dei fatti narrati.

Nel merito deve, comunque, evidenziarsi che nel presente procedimento il ricorrente non ha dato sufficiente prova della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Incombe, infatti, sull'interessato - seppur con le opportune attenuazioni che il regime probatorio subisce nella materia in oggetto - l'onere di provare il fondato timore di essere perseguitato, presupposto legislativamente richiesto per il riconoscimento dello status di rifugiato. In particolare il ricorrente deve dimostrare di aver personalmente subito la violazione di quei diritti umani fondamentali sanciti da documenti internazionali, dovendo il carattere della persecuzione manifestarsi come personale e diretto.

I suddetti requisiti non appaiono soddisfatti nel caso in specie.

Ben vero la sussistenza del fondato timore di essere perseguitato in caso di ritorno in patria risulta documentata dalle dichiarazioni provenienti dallo stesso ricorrente e, pertanto - sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la parte non può derivare elementi di prova a sé favorevoli da dichiarazioni che essa stessa abbia reso (cfr. Cass. S.U. n. 10153/98) - del tutto prive di reale efficacia probatoria, tenuto anche conto del tenore delle stesse.

Infatti determinano forte perplessità alcuni elementi risultanti dal racconto esposto dallo straniero, ed in particolare la circostanza, emergente con evidenza nella memoria in atti, che le assunte persecuzioni personali risulterebbero svoltesi periodicamente ogni due - quattro anni ed estrinsecatesi in episodi con limitata efficacia temporale. Risulta, inoltre, poco credibile il fatto che, a seguito della rocambolesca fuga dai servizi segreti russi, il ricorrente sia stata contattato dagli stessi sul cellulare ad essi sottratto e gli sia stato offerto, dalle stesse persone che poco tempo prima progettavano la sua uccisione, un aiuto per fuggire in Germania.

Relativamente alla richiesta di riconoscimento della sussistenza di esigenze di protezione umanitaria ex art. 10 Cost., che trova concreta attuazione in numerose norme dell'ordinamento tra le quali, in particolare, l'art. 5 co. 6 d.lgs. 286/98, in primo luogo appare opportuno premettere che le Sezioni unite delle Cassazione con sentenza n. 4674 del 1997 hanno ritenuto che non potessero trovare applicazione al richiedente asilo le disposizioni che disciplinavano il riconoscimento dello status di rifugiato politico. Si è, infatti, osservato che il precetto costituzionale e la normativa sui rifugiati politici non coincidono dal punto di vista soggettivo perché la categoria di questi ultimi é meno ampia degli aventi diritto all'asilo.

Il carattere precettivo della norma costituzionale, da cui discende la natura di diritto soggettivo del diritto d'asilo, é stato, inoltre, più recentemente ribadito dalle Sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 907/99.

La Suprema Corte ha poi successivamente precisato che, anche se l'art. 10 Cost. co. 3 non ha trovato piena attuazione, non mancano nella legislazione nazionale disposizioni normative che fanno ritenere che la domanda d'asilo debba essere assistita dalle medesime formalità previste per il riconoscimento dello status di rifugiato (cfr. Cass., n. 8423/04).

Occorre ricordare che lo straniero che intende entrare nel territorio nazionale deve presentare una domanda di asilo all'autorità di frontiera ed il questore, quando non ricorrono le situazioni impeditive previste dalla legge, rilascia un permesso di soggiorno in attesa dell'esito della domanda, sulla quale decidono le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Pertanto, alla luce della giurisprudenze citata, va evidenziato che: a) il diritto di asilo è un diritto soggettivo suscettibile di accertamento dinanzi al giudice ordinario; b) che tale accertamento si basa sulla sussistenza di presupposti di portata più ampia rispetto a quelli richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato; c) che tale diritto, essendo condizionato al rilascio del permesso di soggiorno, presuppone la presentazione della relativa domanda al questore competente.

Nel caso in specie, per quanto concerne il profilo procedimentale, di carattere preliminare rispetto alla delibazione sul merito, deve evidenziarsi che è stata documentalmente provata dal ricorrente la presentazione in data 3.7.2006 della domanda di asilo, attestata dalla stessa questura di Crotone con atto n. 250 (cfr. documentazione in atti). Tale richiesta é stata poi respinta con la decisione della Commissione territoriale del 12.7.2006, successivamente confermata dalla decisione sul riesame del 3.8.2007.

Per quanto concerne, invece, l'accertamento del diritto soggettivo, occorre evidenziare che costituisce fondamentale criterio di valutazione l'effettività dell'impedimento dell'esercizio delle libertà democratiche.

Le dichiarazioni rese sul punto dal ricorrente - sebbene, come prima evidenziato, non idonee a fondare il presupposto del fondato timore di persecuzione personale necessario per il riconoscimento dello status di rifugiato - appaiono invece suscettibili di configurare i più ampi requisiti richiesti per l'accertamento del diritto d'asilo, trovando obiettivo riscontro nella notoria situazione politico - sociale dell'Armenia, paese in cui le riforme costituzionali faticano a trovare spazio all'interno dell'ordinamento.

Ritenuta la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali, risulta allo stato accertato il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria di cui all'art. 10 Cost. ed all'art. 5 co. 6 d.lgs. 286/98.

Il sin qui detto impone il parziale accoglimento del ricorso. La peculiarità della materia e il carattere fortemente interpretativo dell'oggetto del presente giudizio consigliano le compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

il tribunale di Crotone, [...], definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede: dichiara il diritto di [...] alla protezione umanitaria ex art. 5 co. 6 d.lgs. 286/98; compensa le spese. [...].