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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Rovigo, sentenza del 6 novembre 2007

 
est. Miazzi
 

La difesa eccepisce la nullità dell'elezione di domicilio effettuata dagli imputati all'uscita del carcere e quindi la nullità degli atti processuali successivi notificati all'indirizzo in essa indicato. L'eccezione va accolta.

La dichiarazione di elezione di domicilio, obbligatoria per legge ex art. 161 co. 3, è atto del processo penale in quanto comporta la comprensione di avvisi previsti specificamente dall'art. 161 c.p.p. e rilevanti conseguenze in tema di notifica e dunque delle modalità della eventuale "vocatio in ius". Pertanto, ove come nel caso di specie risulti la mancata conoscenza della lingua italiana (infatti gli imputati erano stati assistiti da interprete durante l'interrogatorio di convalida), in tale atto l'indagato - cui si estendono le garanzie dell'imputato ex art. 61 c.p.p. e dunque anche l'art. 143 c.p.p. - deve essere assistito a pena di nullità dall'interprete.

Ciò non risulta essere avvenuto nel caso in esame, in cui a distanza di poche ore in sede di convalida del fermo gli imputati, assistiti dall'interprete, eleggono domicilio in Roma presso un indirizzo a tutti gli effetti valido, e poi all'atto della scarcerazione senza interprete ne eleggono uno diverso, presso il difensore di ufficio. Questa è ulteriore dimostrazione della non comprensione dell'atto da parte degli indagati alloglotti.

Da ciò consegue, secondo la giurisprudenza, l'inidoneità del domicilio dichiarato all'atto della scarcerazione, in quanto nullo ex art. 178 c.p.p..(cfr.tribunale Milano, 24.1.2003, e sia pure con diverso oggetto Cassazione penale, sez. I, 4.11.2004 n. 46064;  ancora, in relazione al diverso caso di individuazione fotografica condotta dalla polizia giudiziaria, senza l'assistenza di un interprete, presso un soggetto che non comprenda la lingua italiana, la Corte, premesso che la legge prescrive la forma linguistica della comunicazione tra interrogato e verbalizzante, ha posto in rilievo come la radicale inidoneità probatoria di un atto basato su scambi di comunicazione gestuale comporti la sostanziale inesistenza dell'atto medesimo: (Cassazione penale, sez. III 15.1.2002, n. 7432). Dagli atti esibiti risulta che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. è stato notificato al difensore d'ufficio e non al domicilio eletto, con conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio.

P.Q.M.

dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio e dispone la restituzione degli atti al P.M.