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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta, decreto del 24 gennaio 2008

 
est. Castellani
 

Visti gli atti relativi al minore [...]

Osserva

Il tribunale deve esaminare la domanda di [...], madre del minore [...], per essere autorizzata all'ingresso e alla permanenza in Italia ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/98 (T.U. sull'immigrazione).

Osserva il tribunale che, nel caso in esame, vi sono le condizioni per applicare l'art. 31 citato.

Si noti che la norma non fa esclusivo riferimento alle esigenze di cura e di tipo sanitario di un minore, ma impiega espressione più ampia. In tal senso la Corte d'appello di Torino, sezione minorenni, con il decreto 27.1/4.2.2005 (proc.to G.B.) ha chiarito che, ai fini dell'applicazione della normativa derogatoria di cui trattasi, il giudice deve considerare non solo situazioni contingenti ed eccezionali, ma anche altre, nelle quali risulti importante per l'equilibrio del minore conservare la presenza del familiare, a pena di grave pregiudizio.

Nel caso in esame si constata che la ricorrente é entrata in Italia, attraverso la Spagna, facendo leva sulla possibilità di effettuare un breve soggiorno per turismo, ma nella convinzione personale di poter beneficiare del "decreto flussi", avendo inoltrato un cittadino italiano richiesta di assunzione come collaboratrice domestica.

Senonché, non avendo effettuato le dichiarazioni previste per il soggiorno degli stranieri e non ravvisandosi qualche ipotesi di ricongiungimento familiare, la sig.ra [...] é stata colpita da decreto di espulsione ed é stata trattenuta presso il CPT di Torino. In seguito é stata rimpatriata.

Dagli atti acquisiti risulta che la ricorrente è stata collocata in CPT il giorno stesso in si recò, volontariamente, per informarsi sulla pratica per il soggiorno, alla questura di Alessandria.

Tutta la vicenda si é sviluppata, obiettivamente, in modo assai rapido, sicché il figlio minore, che la [...] aveva portato con sé in Italia, confidando nella possibilità di lavorare ed ottenere prontamente la regolarizzazione, è rimasto solo ed é attualmente seguito da una conoscente della madre (sua connazionale).

In tale situazione il Collegio, preso atto, tra l'altro, che il tribunale di Alessandria ha sospeso il decreto di espulsione e fissato l'udienza il giorno 22.2.2008, ritiene la madre debba essere autorizzata a rientrare in Italia e a soggiornare per un tempo che sia congruo affinché possa chiarire e definire la propria posizione di straniera in Italia, con modalità che non comportino, tuttavia, il venir meno delle funzioni di cura e assistenza verso figlio, che, in rapporto all'età di appena 11 anni, non può non risentire seriamente dell'allontanamento della genitrice (figura che di lui si occupava dopo la separazione dei genitori).

Si ritiene congruo, in rapporto al presumibile periodo necessario in relazione alle esigenze del minore, stabilire il termine di cui al dispositivo.

La natura, l'urgenza e le finalità del presente provvedimento giustificano la declaratoria di immediata esecutività, nonostante eventuale impugnazione.

P.Q.M.

preso atto del parere (conforme) del P.M.; visto l'art. 31 d.lgs. 286/98 (T.U. sull'immigrazione), 741 c.p.c., autorizza [...], all'ingresso e alla permanenza in Italia, per il periodo di mesi cinque (sino al 24.6.2008), allo scopo di dare assistenza al figlio minore.