ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Tribunale di Como, sentenza del 18 febbraio 2008 n. 62

 
est. Fargnoli
 

Nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato in data 2.1.2008 da [...], [...], [...], [...], [...] contro la società [...]. Oggetto: controversia di lavoro.

Fatto

Con ricorso, depositato in data 2.1.2008, i cittadini egiziani, [...], lamentavano di non aver ricevuto tutto il dovuto in seguito al decorso rapporto di lavoro con la società [...]. Chiedevano la condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive, nonché l'annullamento dei licenziamenti orali subiti. Invero, il loro era stato un lavoro subordinato a tutti gli effetti.

Si costituiva la società [...] e contestava le domande. Affermava di non conoscere affatto gli ex ricorrenti. Solo due erano venuti a compiere prestazioni saltuarie, inviati da una cooperativa di lavoro. Negava ogni tipo di locatio operarum. Instava per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 18.2.2008, si accertava che quattro, dei cinque ricorrenti, erano clandestini in Italia. Il quinto, [...], aveva avuto un permesso che era scaduto alla fine del 2007. [...] era assente. Indi, il giudice invitava le parti a concludere sulla legittimatio ad processum dei ricorrenti, i difensori concludevano come da verbale in atti.

Motivazione

1. Art. 75 c.p.c.

L'art. 75 c.p.c., al co. 1, sancisce: "Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità". È evidente che la norma fissa i requisiti per la legittimatio ad processum che consiste nello status dei soggetti a promuovere un'actio, o a resistervi. La legittimatio ad processum si distingue dalla legittimatio ad causam, in quanto quest'ultima situazione giuridica presuppone la fruizione di un diritto e la lesione dello stesso da parte di terzi.

La legittimatio ad processum, per le persone fisiche, si acquisisce nel raggiungimento della maggiore età (art. 2 c.c.) e nel possesso delle normali capacità mentali. Inoltre l'art. 75 c.p.c. esige "il libero esercizio dei diritti". La parola "libero" indica evidentemente che l'esercizio non sia ostacolato da norma giuridiche. Le norme giuridiche impediscono l'esercizio di un diritto quando questo è contrario alla legge. Ne consegue che "libero" deve essere soltanto inteso nel senso di "legittimo". Pertanto, l'interpretazione dell'art. 75 c.p.c., è che, la capacità processuale esiste solo per chi ha il legittimo esercizio di propri diritti.

Orbene, i diritti esercitati dai ricorrenti non sono legittimi, poiché essi non potevano stare sul territorio nazionale, essendo sforniti di permesso di soggiorno. I diritti acquisiti clandestinamente, o con la violenza, non meritano la tutela giuridica, che è riservata solo a situazioni giuridiche legali.

In effetti, essi si trovano in Italia. La loro clandestinità originaria vizia ogni diritto reale od obbligazionario acquisito sul territorio nazionale. Pertanto, ad avviso del decidente, l'art. 75 c.p.c. esclude le persone che si trovano illegittimamente in Italia dall'esercitare processualmente i diritti ivi pretesi.

In tal senso, la Cassazione, sulla scadenza del permesso di soggiorno del lavoratore straniero, ha deciso: "La scadenza del permesso di lavoro o di soggiorno determina l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (o una situazione alla stessa assimilabile), in relazione al divieto per il datore di lavoro di occupare alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato (art. 22, co. 10 d.lgs. 25.7.1998 n. 286), divieto che non osta alla mera pendenza dei rapporti di lavoro, ma ne preclude l'esecuzione. Detta impossibilità, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza per altri casi di impossibilità della prestazione lavorativa, non determina la risoluzione di diritto del rapporto, ma la sua sospensione ad ogni effetto economico e giuridico, e può costituire giustificato motivo di licenziamento ex art. 3 .l. 15.7.1966 n. 604 (restando escluso il diritto alla retribuzione durante il periodo di preavviso, nel perdurare della mancata prestazione)" (Cass. 11.7.2001 n. 9407).

E questo è il primo motivo di inammissibilità delle domande.

2. Art. 2126 c.c.

L'art. 2126 c.c. recita: "La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa". Come si vede, la norma prevede la remunerazione del lavoratore che abbia stipulato un contratto nullo, purché la causa, o l'oggetto non siano viziati. In effetti, il negozio giuridico consta di tre requisiti fondamentali: l'oggetto, la causa e la volontà. La causa è la funzione economica e sociale del negozio e deve essere legittima, sia al momento della nascita del negozio, sia durante il rapporto. Se vi è causa illecita inizialmente, si verifica la nullità. Se la causa si vizia in corso del rapporto, il negozio è annullabile.

L'art. 1343 c.c. stabilisce quando la causa è illecita: "La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume". Orbene, l'arrivo clandestino di stranieri in Itala è fatto che viola l'ordine pubblico. Il contratto di lavoro stipulato da un clandestino, nasce con una causa negoziale illecita. L'illiceità della causa del contratto di lavoro, impedisce l'applicazione dell'art. 2126 c.c., il quale, come si è visto, nega la remunerabilità del contratto nullo per causa illecita.

E questo è il secondo motivo, confluente con il primo, che impone l'inammissibilità delle domande. Tale soluzione esime dal vagliare le altre obiezioni di merito proposte dal convenuto. In particolare, se tre dei cinque egiziani siano mai andati in azienda; se i due che vi si erano recati erano stati inviati da una cooperativa di lavoro, e come tali, non potevano essere, per assioma, lavoratori subordinati di [...].

3. d.lgs. 286/98

Esaminiamo ora la fattispecie alla luce della legge speciale che, più volte modificata, disciplina tuttora le posizioni giuridiche degli stranieri.

L'art. 2 co. 2 recita: "Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le Convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente". Come si vede, i diritti sono riconosciuti esclusivamente agli stranieri in regola con il permesso di soggiorno. Il concetto è ribadito dal co. 4 e 5 dello stesso art. 2. Il co. 4 della norma dispone: "Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale". Il co. 5 precisa: "Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la P.A. e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge".

È di immediata evidenza che il co. 4 (straniero regolarmente soggiornante) è il perno cui si aggancia il co. 5 (allo straniero è riconosciuto parità di trattamento). Pertanto, chi ha diritto alla parità di trattamento è lo straniero regolarmente soggiornante in Italia. A contrariis, si argomenta che ai soggiornanti clandestini non viene riconosciuto parità di trattamento.

L'art. 5 d.lgs. 286/98 consente la dimora in Italia agli stranieri regolarmente entrati. E la dimora è il presupposto spaziale per la tutela di quasi tutti i diritti.

Proseguiamo l'esame ermeneutico delle norme che possono sembrare contrarie alla tesi svolta. L'art. 3 co. 1 del d.lgs. 286/98 consente allo straniero il riconoscimento dei "diritti fondamentali". I diritti fondamentali sono di natura esclusivamente sostanziale. I diritti fondamentali, cui si riferisce la norma non possono essere di tipo processuale. In effetti, ogni qual volta i Supremi Collegi fanno riferimento ai "diritti fondamentali", sempre intendono riferirsi a posizioni soggettive di tipo sostanziale. Giammai, di natura processuale.

I diritti fondamentali sono ad esempio, il diritto alla vita, il diritto alla dignità, il diritto alla sicurezza: ma non già, il diritto alla tutela giurisdizionale per emolumenti economici marginali.

4. Orientamento giurisprudenziale.

Una semplice ricerca giurisprudenziale dà la prova dell'accezione esclusivamente sostanziale del "diritto fondamentale": Cass. 8.3.2006 n. 4957: libera esplicazione della personalità del lavoratore in azienda (conf. Cass. 26.5.2004 n. 10157); Cass. 7.3.2006 n. 4440: diritto ad un sano ambiente di lavoro, Cass. 5.11.2003 n. 16626: diritto al riposo settimanale; Cass. 23.12.1995 n. 13100: diritto del minore ad una sana crescita. Particolare rilievo riveste, poi, il diritto alla salute. In proposito: Cass. n. 20561 del 22.9.2006: "Lo straniero presente, anche irregolarmente nel territorio dello Stato italiano ha diritto di fruire di tutte le prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti, secondo i criteri indicati dall'art. 35 co. 3 d.lgs. n. 286/98, trattandosi di diritto fondamentale della persona che deve essere tutelato ai sensi dell'art. 2 dello stesso d.lgs. 286/98, di modo che non si può eseguire l'espulsione nei confronti di colui che, per l'immediata esecuzione del provvedimento, potrebbe subire un irreparabile pregiudizio al suo diritto costituzionale alla salute; tale garanzia comprende non solo le prestazioni rese dall'area del pronto soccorso e della medicina d'urgenza, ma si estende a tutte quelle prestazioni essenziali per la vita dello straniero che i presidi sanitari pubblici possono fornire, eventualmente non limitate ad un singolo intervento ma comprensive di tutti gli interventi ritenuti necessari dalla scienza medica per l'eliminazione della patologia". Conf. Cass. 27120 n. 1694 e Cass. 29.3.2005 n. 6598.

Come si vede, giammai la Corte di cassazione si riferisce a diritti fondamentali nell'accezione di diritto processuale; ed in particolare di tutela giurisdizionale. La sentenza della Corte costituzionale 15.7.2004 n. 222, peraltro, garantisce la difesa dello straniero espulso prima dell'esecuzione del provvedimento. In altri termini, l'effettiva espulsione può avvenire solo dopo il procedimento connesso al provvedimento espulsivo.

Questa la tutela giurisdizionale, e solo questa, è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale per il caso dell'espulsione. Il riconoscimento di questa specifica tutela giudiziaria esclude che lo straniero clandestino possa vantare altre tutele giudiziarie.

L'eccezione è tassativa. In definitiva, il complesso delle norme speciali sembra coincidere con la interpretazione dei principi generali di cui ai paragrafi 1 e 2: il clandestino che si trova illegittimamente in Italia non può invocare la tutela giudiziaria salvo specifiche eccezioni (diritti fondamentali della persona e giudizio ante espulsione).

5. Contrario orientamento di merito.

Il decidente è consapevole che alcune sentenze di merito (fra tutte trib. Milano 13.4.2007, in Riv. Critica del lavoro 2007 - pag. 815 e ss.), hanno ritenuto che la tutela giurisdizionale dei clandestini costituisce un diritto fondamentale. Il giudicante non concorda con questa interpretazione estensiva che si limita a valutare ermeneuticamente parte di parole "diritto fondamentale" in maniera apodittica e sganciata da tutto il sistema giuridica nazionale. La sentenza immette la tutela giurisdizionale nei diritti fondamentali senza indagare se tale concetto sia stato mai considerato di natura processuale dai Supremi Collegi. La sentenza 222 del 2004 della Corte costituzionale, come si è detto, non fa testo, giacché si riferisce al caso specifico della difesa giudiziaria dell'espulsione del clandestino espulso fermato prima della effettiva espulsione. Per il resto, i "diritti fondamentali" non possono essere processuali.

Le sentenze contrarie all'adottata decisione non sono condivisibili. Ne consegue che le domande sono inammissibili. Poiché ricorrono giustificati motivi, si dispone la totale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta ogni altra istanza, eccezione e deduzione; dichiara le domande di [...], [...], [...], [...], [...], non ammissibili contro la società [...]. Compensa le spese processuali.