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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Vicenza, decreto del 16 aprile 2008

 
est. Picardi
 

Il tribunale [...], letti gli atti del procedimento n. 1858/2007 V.G., promosso con ricorso ai sensi degli artt. 737 c.p.c. e 30 d.lgs. n. 286/1998 [...] dal sig. [...], avverso il provvedimento emesso nel procedimento per il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare dall'Ambasciata d'Italia di Bucarest (Romania) in data 21.9.2007, prot. n. 521; [...].

Osserva

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di cui in epigrafe, con ordine all'Ambasciata di rilasciare il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie [...]. A fondamento del ricorso premette:

- di aver richiesto in data 17.3.2007 allo Sportello unico per l'immigrazione di Vicenza il rilascio del nulla osta per la moglie, [...] ed i due figli minorenni [...];

- che in data [...] lo Sportello unico comunicava l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, pendendo nei confronti della sig.ra [...] un decreto di espulsione emesso in data [...] dal prefetto di Verona, con conseguente inammissibilità Schengen valida fino al [...];

- che, depositata memoria difensiva in cui si evidenziava che il nuovo testo dell'art. 13 co. 13 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, come modificato dal d.lgs. 8.1.2007 n. 5, prevedeva espressamente che la previa espulsione amministrativa del familiare da ricongiungere non rappresentasse più causa ostativa ad un successivo ingresso in Italia, lo Sportello unico per l'immigrazione, aderendo a tali deduzioni difensive, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, rilasciava il richiesto nulla osta al ricongiungimento familiare sia per la moglie che per i due figli minori;

- che, depositato il nulla osta all'autorità consolare competente, Ambasciata d'Italia a Bucarest, e trasmessa alla stessa la citata memoria difensiva, avendo la sig.ra [...] avanzato formale richiesta all'autorità consolare ai fini del rilascio del conforme visto d'ingresso in Italia, l'Ambasciata, nel mentre rilasciava il visto per i due minori, lo negava - con conseguente effetto di scissione del nucleo familiare - alla [...], sul ritenuto presupposto ostativo della segnalazione Schengen, causa ostativa già esclusa dallo Sportello unico con il rilascio del nulla osta;

- che inutili erano poi risultati i tentativi di risoluzione della questione in sede amministrativa.

Tanto premesso, il ricorrente, impugnando il provvedimento, ne contesta i presupposti e la legittimità, deducendo [...]. In sintesi, nel merito assumendo che le norme e Convenzioni internazionali, così come tra l'altro interpretate dalla Corte europea, tutelino l'assoluta rilevanza, e l'esigenza di integrale attuazione, dei legami familiari. Di tale esigenza si sarebbe fatto interprete il legislatore nazionale, in attuazione delle direttive comunitarie, introducendo norme che, nell'attento bilanciamento degli interessi in gioco, salvaguardano la famiglia e la sua unità a fronte di precedenti assetti più formalistici dell'ordinamento. In particolare:

- il nuovo testo dell'art 13, co. 13, del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, come modificato dal d.lgs. 8.1.2007 n. 5, prevedendo espressamente che la previa espulsione amministrativa, ai sensi del co. 2 lett. a) e b) del medesimo articolo, non rappresenti più motivo ostativo ad un successivo ingresso in Italia per il ricongiungimento familiare;

- il nuovo testo dell'art. 4, co. 3, del d.lgs. 25.7.1998 n. 286; come modificato dal d.lgs. 8.1.2007 n. 5, escludendo l'ammissione in Italia dello straniero per cui viene richiesto il ricongiungimento familiare solo allorquando lo stesso rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dallo Stato;

- il riformulato ultimo periodo del co. 5 dell'art. 5 d.lgs. 25.7.1998 n. 286 valorizzando l'esigenza di tener conto della natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine.

Ha evidenziato ancora, parte ricorrente la sussistenza di tutti i presupposti di legge per il rilascio del visto ai fini del ricongiungimento. Ha chiesto infine la condanna della amministrazione convenuta al risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale dell'ufficio consolare.

Le amministrazioni convenute - Ministero dagli affari esteri ed Ambasciata, [...] - non si sono costituite in giudizio nonostante rituale notifica degli atti introduttivi.

Il ricorso é ammissibile (ad esclusione del profilo relativo al richiesto risarcimento del danno) e, nel merito, fondato.

Per quanto attiene al profilo dell'ammissibilità del ricorso, appare sufficiente rilevare come il co. 6 dell'art. 30 del d.lgs. n. 286/1998 non preveda alcun termine - né tanto meno lo qualifichi come perentorio - per la proposizione del ricorso in oggetto. Comunque, l'amministrazione - mancando di costituirsi - non ha eccepito (e dimostrato) che questo sia incorso in alcuna decadenza.

Tanto premesso, si rileva come la decisione dell'Ambasciata di denegare l'istanza di rilascio del visto appaia fondata su una criptica e sintetica motivazione, ovverosia che il cittadino straniero "risulti segnalato ai fini della non ammissione".

Da quel che è dato comprendere dalla ricognizione degli atti e della documentata vicenda pregressa al diniego di visto, il provvedimento reiettivo fa riferimento al decreto di espulsione emesso in data 9.4.2006 dal prefetto di Verona (doc. 2 bis), ai sensi dell'art. 13, co. 2 lett. a), del d.lgs. 25.7.1998 n. 286 "per essere entrata la [...] nel territorio nazionale (attraverso la frontiera Schengen) sottraendosi ai controlli di frontiera e non risultando quindi respinta al sensi dell'art. 10".

Ma se così è - e nulla di diverso l'amministrazione convenuta ha dimostrato, mancando di motivare l'atto e di eventualmente costituirsi al fine di meglio illustrare la proprie ragioni - il provvedimento reiettivo è in evidente violazione della nuova formulazione dell'art. 13 co. 13, del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, come modificato dal d.lgs n. 5/2007, laddove viene espressamente previsto che la speciale autorizzazione del Ministero dell'interno non si applica nei confronti dello straniero espulso in via amministrativa ai sensi del co. 2 lett. a) e b) del medesimo articolo (come appunto la moglie del ricorrente), per il quale sia stato autorizzato il ricongiungimento ai sensi del successivo art. 29.

La norma risultante dal combinato disposto delle richiamate disposizioni deve essere evidentemente interpretata, altrimenti conseguendone una sua sostanziale inutilità, nel senso che della non operatività della causa - altrimenti - ostativa debba tenersi conto pure nelle fasi del procedimento amministrativo preparatorie all'effettiva autorizzazione al ricongiungimento familiare, quali quelle di rilascio del nulla osta (come correttamente fatto dallo Sportello unico, doc. 4) e del conseguente visto d'ingresso (invece, nel caso di specie, ingiustificatamente vietato).

Nemmeno è stato provato, né aliunde risulta, che per il coniuge del ricorrente ricorresse l'ipotesi ostativa dell'art. 4, co. 3, del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, come modificato dal d.lgs. n. 5/2007, ossia che la [...] rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano (o di altri paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone).

Appare poi condivisibile quanto pure afferma parte ricorrente, ossia che il rilascio del visto non può essere subordinato alla formale cancellazione della segnalazione Schengen, che costituisce una mera attività burocratico - amministrativa che non potrebbe paralizzare l'attuazione del principio, a valenza costituzionale, dell'unità familiare.

Tali considerazioni assorbono ogni ulteriore motivo di impugnativa, in particolare riferiti ad asseriti vizi formali e procedimentali dell'atto, ed il provvedimento impugnato, concretandosi in un diniego ingiustificato, incidente su diritti soggettivi a valenza costituzionale (pur da equilibrare con esigenze di natura pubblicistica) quale quello all'unità familiare, si presenta in definitiva come privo di idonea giustificazione e non conforme a criteri di legittimità, mentre risulta specularmene sussistente il diritto al ricongiungimento familiare invocato dal ricorrente, posto che:

- egli è munito di regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

- non è stato contestato dall'autorità amministrativa la disponibilità di un adeguato e sufficiente reddito da lavoro dipendente (peraltro in atti documentato) nonché di un'idonea sistemazione alloggiativa.

Appaiono pertanto soddisfatte le condizioni di cui all'art. 29 (in particolare, co. 1 lett. a) o 3 lett. a) - b) per il richiesto ricongiungimento, per il quale peraltro il competente ufficio per l'immigrazione aveva già rilasciato il prescritto nulla osta.

In definitiva, il ricorso per tale principale profilo va accolto, provvedendosi come da dispositivo.

Va invece dichiarata l'inammissibilità della concorrente domanda di risarcimento del danno la cui articolazione, a prescindere dal merito della questione, appare incompatibile con i limiti del rito camerale e con l'oggetto specifico - legislativamente vincolato e circoscritto - del presente procedimento.

Le spese processuali seguono la soccombenza, che (escluso l'indicato profilo accessorio) è integrale per l'amministrazione convenuta, e possono essere liquidate secondo equità come da dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 737 c.p.c.; 28, 29 e 30 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286 annulla il provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest (Romania) in data 21.9.2007, prot. n, 521, nei confronti del coniuge del ricorrente e relativo alla richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare di detto coniuge, sig.ra [...]. Ordina alla predetta Ambasciata l'immediato rilascio del richiesto visto d'ingresso per la sig.ra [...]. Dichiara l'inammissibilità della concorrente domanda di risarcimento del danno. [...].