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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Brescia, decreto del 23 aprile 2008

 
est. Sardi
 

Nel procedimento relativo al ricorso R.G. 63/2008 contro il provvedimento di espulsione n. [...] del 20.12.2007 promosso da [...] contro la prefettura di Brescia [...].

Svolgimento del processo

Il prefetto di Brescia con decreto [...] del 20.12.2007 disponeva, ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. b) e co. 5 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, l'espulsione dal territorio nazionale di [...], di nazionalità marocchina, poiché ad un controllo, era risultato che il medesimo "era titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Trento, scaduto il 30.9.2000 (da oltre 60 giorni) senza che ne sia stato richiesto il rinnovo".

Contro tale decreto il sig. [...] proponeva l'8.2.2008 tempestivo ricorso al tribunale di Brescia che fissava l'udienza al giorno 2.4.2008, nella quale il tribunale dichiarava la propria incompetenza per non essere stato il D.L. 249/2007 convertito in legge, con caducazione retroattiva delle norme introdotte. Il fascicolo veniva trasmesso, per il ripristino della competenza di cui all'art. 13 co. 8 del d.lgs. 286/98, al giudice di pace che con provvedimento del 10.4.2008 fissava l'udienza del 23.4.2008. [...].

Motivi della decisione

Il ricorso è così motivato: [...].

Il ricorso è fondato per l'assorbente considerazione che la modifica dell'art. 13 del T.U. 286/1998 introdotta dall'art. 2 del d.lgs. 8.1.2007 n. 5 per la quale "Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del co. 2 lett. a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine" crea nel cittadino straniero il diritto di veder valutata la effettiva situazione personale in relazione ai parametri indicati (natura ed effettività dei vincoli familiari, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine). La P.A. ha quindi l'obbligo in linea generale, pena la nullità del provvedimento, di motivare anche in relazione a tali circostanze.

In tal senso si sono già orientate alcune pronunce giurisprudenziali che hanno considerato illegittimi i provvedimenti emessi in violazione del citato art. 13 co. 2 bis (cfr. giudice di pace di Treviso - 20.2.2008 - in proc. R.G. 3651/07).

Comunque va evidenziato che nel caso di specie tutte le condizioni sussistono: la famiglia del ricorrente (padre, madre, sorelle e fratelli) è presente sul territorio nazionale fin dal periodo tra il 1989 e il 1993, con regolari permessi o carte di soggiorno e con regolari attività lavorative. Lo stesso ricorrente ha frequentato in Italia regolari corsi scolastici, ha lavorato risiedendo sempre nello stesso contesto territoriale (provincia di Trento) nel quale deve ritenersi positivamente inserito. La carenza del rinnovo del permesso di soggiorno, rilevata dal prefetto di Brescia con l'impugnato provvedimento, è si da considerare colpevole disattenzione, ma può ritenersi parzialmente giustificata dall'effettivo e documentato accesso del ricorrente agli uffici della questura di Trento, la quale rilascia una dichiarazione interlocutoria cui non fa seguito alcuna successiva attività istruttoria. Competeva di sicuro al ricorrente sollecitare e meglio formalizzare la richiesta di rinnovo, così da provocare un effettivo e definitivo provvedimento, ma questa omissione non può non pregiudicare, sussistendone i presupposti, il diritto riconosciuto con il citato art. 13 co. 2 bis del T.U.

Il ricorso va quindi accolto. Per la particolarità e novità della questione, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il giudice di pace di Brescia, definitivamente pronunciando sul ricorso di [...] di nazionalità marocchina, visto gli atti; visto il d.lgs. 286/98 e successive modificazioni; visto il d.p.r. 31.8.1999 n. 394, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento di espulsione n. [...].