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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Reggio Emilia, decreto del 21 aprile 2008

 
est. Rosa
 

Nel procedimento ex art. 13 co. 8 del d.lgs. 286/98 e successive modifiche, iscritto al n. 107/2006 del Ruolo affari amministrativi stragiudiziali mod. 6 P.G., promosso da [...] contro la prefettura di Reggio Emilia [...].

Svolgimento del processo

Con atto depositato il 27.3.2008 il cittadino dello Stato di Nigeria, [...], maggiorenne, proponeva innanzi all'ufficio del giudice di pace di Reggio Emilia ricorso ex art. 13 del d.lgs. 286/98 e successive modifiche, avverso il decreto di espulsione della prefettura di Reggio Emilia, emesso in data 11.2.2008 Cat. A 11/08 e notificato a cura della questura di Reggio Emilia in pari data in quanto "è entrato nel territorio dello Stato in data/periodo estate 2006 attraversando il confine nella zona di coste siciliane, in data 11.2.2008 gli veniva notificata l'irricevibilità della richiesta di asilo politico e causa della sua inerzia". In particolare il ricorrente deduceva di avere presentato domanda di asilo politico presso la questura di Reggio Emilia in data 5.7.2006 e di avere ricevuto informativa, in data 15.1.2008, da parte del questore di Reggio Emilia nella quale si rendeva noto che, non essendosi mai presentato presso i competenti uffici per rendere le dichiarazioni del caso, di ogni e successiva richiesta di asilo politico sarebbe stata dichiarata irricevibile.

Eccepiva l'illegittimità del provvedimento prefettizio per eccesso di potere e carenza di motivazione e violazione degli artt. 3 l. 241/90 e 19 co. 1 d.lgs. 286/98. Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

In data 1.4.2008 la questura di Reggio Emilia - ufficio immigrazione faceva pervenire all'ufficio deduzioni in riferimento al ricorso.

All'udienza dl comparizione del giorno 2.4.2008, nessuno era presente per la prefettura di Reggio Emilia; era presente il ricorrente nella persona del suo difensore il quale, riportandosi agli atti chiedeva l'accoglimento del ricorso. Erano altresì presenti l'ispettore [...] e l'ispettore [...] della questura di Reggio Emilia, sentiti in quanto informati sui fatti di causa. Il giudice, dopo breve discussione, si riservava per le decisione.

In via preliminare, sì dà atto della tempestività del presente ricorso, ritualmente depositato entro il termine prescritto dall'art. 13 co. 8 del d.lgs. 286/98 e successive modifiche.

Il ricorso è fondato. Il decreto di espulsione emesso nei confronti di [...] si fonda sull'assunto dell'irricevibilità della richiesta di asilo politico dovuta ad inerzia del richiedente, rilevata con provvedimento della questura di Reggio Emilia emesso in data 15.1.2008, notificato in data 11.2.2008, unitamente al decreto di espulsione.

Il diritto di asilo costituisce un diritto soggettivo perfetto dello straniero ad essere ammesso sul territorio italiano e soggiornarvi.

Rilevato che vige nel nostro ordinamento il principio generale di libertà di forme e di tempi dell'esercizio dei diritti e che le eventuali eccezioni, quali decadenze e prescrizioni, debbano essere espressamente previste dalla legge, la mancanza di previsioni di decadenza o prescrizione per l'esercizio del diritto di asilo non consente di attribuire al ritardo nell'esercizio di tale diritto (v, conforme art. 8, co. 1 d.lgs. n. 25/2008) il valore di presupposto per la dichiarazione di irricevibilità da parte dell'autorità deputata alla mera ricezione della domanda.

Posto che dalla documentazione agli atti si evince che in data 5.7.2006 il sig. [...] si è rivolto alla questura di Reggio Emilia per richiedere asilo politico, fornendo le proprie generalità, domicilio e sottoponendosi a rilievi fotodattiloscopici e che in data 14.1.2008, il richiedente ha formalizzato nuova domanda di asilo politico tramite ANOLF, manifestando cosi interesse alla trattazione della domanda, deve ritenersi illegittimo il decreto di espulsione opposto, sulla base della motivazione di irricevibilità della domanda per "inerzia", atteso che spetta alla Commissione per il riconoscimento del diritto di asilo la competenza a valutare la domanda, anche quanto alla sussistenza o meno dei relativi presupposti di ricevibilità, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 25 del 28.1.2008 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante le norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e di asilo politico.

Quanto alla sussistenza di condizioni ostative all'espulsione di cui all'art. 19 co. 1 d.lgs. 286/98, la notoria condizione politica e umanitaria dello Stato di Nigeria può di per sé giustificare il vaglio da parte delle competenti Commissioni territoriali della personale posizione del sig. [...].

Pertanto l'opposizione deve essere accolta. Considerata la natura del procedimento corrisponde a giustizia compensare le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

il giudice di pace di Reggio Emilia accoglie l'opposizione ed annulla il decreto si espulsione emesso dalla prefettura di Reggio Emilia in data 22.2.2006 nei confronti di [...].