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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Gorizia, decreto del 28 gennaio 2008

 
est. Trotta
 

Il tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, [...] a scioglimento della riserva che precede, provvedendo sul ricorso proposto in data 26.9.2007 da [...], nei confronti del Ministero dell'interno, [...], ricorso avente ad oggetto il provvedimento dd. 17.7.2007 della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Gorizia, notificato il 31.7.2007, ha emesso il presente decreto.

Letti gli atti; rilevato che il ricorso, considerata la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (dall'1 agosto al 15 settembre), deve ritenersi tempestivamente presentato, la notifica del provvedimento della Commissione territoriale essendo avvenuta il 31.7.2007 ed il ricorso essendo stato depositato il 26.9.2007; che le parti hanno concluso rispettivamente, parte ricorrente per l'accoglimento del ricorso, parte resistente per il rigetto; che [...] ha impugnato il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando le gravi persecuzioni politiche ed etniche subite nel proprio paese in quanto appartenente, per discendenza materna, alla minoranza anglofona del Camerun del Sud, ed in quanto attivista di un movimento indipendentista denominato Southern Cameroon National Council (SCNC), il cui scopo principale è la difesa dei diritti umani dei cittadini anglofoni di fronte alla politica repressiva del governo francofono del Camerun;

osservato, in via generale, che benché l'onere probatorio circa i fatti costitutivi della domanda debba intendersi, nella materia in esame, attenuato (come si evince dal disposto dell'art. 1, co. 5, del D.L. n. 416 del 1989, che stabilisce che, salvo quanto previsto dal co. 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato deve rivolgere istanza motivata e "in quanto possibile documentata all'ufficio di polizia di frontiera"), nondimeno l'istante è tenuto a dimostrare, perlomeno in via indiziaria mediante allegazione di elementi precisi, gravi e concordanti, la sussistenza sia della persecuzione, sia del suo carattere personale e diretto, sia infine della sua ricollegabilità causale - secondo la Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 - a motivi attinenti la razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza a un gruppo sociale ovvero le opinioni politiche professate (cfr., in argomento, Cass. 23.8.2006, n. 18353);

ritenuto che la ricorrente abbia adempiuto a tale onere, non soltanto allegando il timore di persecuzione a motivi di natura etnica e politica, ma anche fornendo elementi di riscontro;

che la ricorrente è soggettivamente credibile e che tale sua attendibilità si desume dalla precisione, concordanza e univocità delle dichiarazioni rese prima innanzi alla Commissione territoriale e quindi anche nell'udienza del 18.12.2007 a questo giudice;

che infatti nelle predette dichiarazioni è stata sempre mantenuta ferma, senza contraddizioni, con riferimenti estesi anche a circostanze particolari e/o di dettaglio, la versione dei fatti iniziale e quindi essenzialmente le ragioni che hanno indotto [...] a trovare riparo in Italia per le persecuzioni sopra descritte, subite quale attivista del movimento indipendentista denominato SCNC;

che la ricorrente ha tra l'altro riferito che fu uno zio materno, tale [...], responsabile di un comitato di base dello SCNC nell'area di Bamenda (del cui assassinio [...] venne a conoscenza nel 2005), ad avvicinarla al partito e le trovò un impiego come segretaria presso la sezione dello SCNC di Bamenda, nella quale essa ricorrente si occupò della predisposizione e della diffusione del materiale informativo e dell'organizzazione degli incontri pubblici e dei comizi con i leaders del partito;

che quindi per la sua attività di appartenente allo SCNC, anche in occasione di manifestazioni pubbliche alle quali partecipò, subì arresti arbitrari, che durante i periodi di detenzione fu vittima di reiterate e brutali torture, violenze sessuali da parte delle guardie carcerarie, che riuscì ad evadere dall'ospedale in cui era piantonata e successivamente a lasciare il Camerun, portandosi in Nigeria, paese dal quale partì, essendo sorti problemi di sicurezza per i cittadini del Camerun, raggiungendo la Libia e infine clandestinamente l'Italia;

che [...] ha affermato che, per le persecuzioni tuttora in essere ai danni degli attivisti dello SCNC, le è impossibile poter rientrare nel proprio paese, nel quale sarebbe esposta a grave pericolo per la propria incolumità;

che la ricorrente ha allegato al ricorso provvedimenti comprovanti la protezione riconosciuta da tribunali italiani a cittadini del Camerun, esponenti dello SCNC, tra i quali [...] (le cui informazioni sono state assunte nell'udienza del 18.12.2007) e documenti diversi, tra i quali il rapporto di Amnesty internazional del 2007, che confermano che il pericolo al quale gli aderenti allo SCNC sono esposti in Camerun è attuale, in quanto sono privi delle libertà di opinione e di organizzazione politica e vittime di arresti arbitrari, di torture, di sparizioni;

che più specificatamente, con riferimento alla propria vicenda personale, la ricorrente ha allegato al ricorso un affidavit dell'avv. [...], nel quale risultano confermati gli arresti illegali da lei subiti per la sua attività di appartenente allo SCNC e le brutali torture alle quali fu sottoposta, un certificato medico (in fotocopia) dd. 13.6.2002 del Bamenda Provincial Hospital attestante le sue precarie condizioni di salute all'epoca degli arresti subiti, documentazione medica dell'ULSS 12 - Venezia dd. 18.7.2007 attestante la prescrizione di cure fisiatriche per problemi alla colonna vertebrale;

che nell'odierna udienza la ricorrente ha dimesso inoltre:

- certificato dd. 15.12.2007 del proprio medico curante dott. [...] che evidenzia segni di percosse su di lei riscontrati compatibili con le torture riferite;

- attestato dd. 12.6.2007 del Southern Cameroon National Council (SCNC) in ordine alla sua qualità di "active member" dello SCNC;

- una fotografia che la ritrae durante una manifestazione di partito;

- la propria tessera di identificazione quale segretaria di amministrazione dello SCNC di Bamenda;

che infine le informazioni rese da [...] nell'udienza del 18.12.2007 hanno comprovato ulteriormente quanto sostenuto dalla ricorrente in merito alle persecuzioni subite in Camerun per le ragioni indicate;

che infatti [...] ha dichiarato di avere conosciuto [...] durante un meeting dello SCNC in Bamenda, che la ricorrente era segretaria dello SCNC in Bamenda, che lei era invece segretaria dello SCNC in Tiro, che (lei) venne arrestata molte volte dalle forze dell'ordine governative, che in un'occasione venne anche arrestata assieme a [...], ma furono però condotte in due prigioni diverse, che durante la detenzione fu vittima di torture e di violenze sessuali, che incontrò nuovamente la ricorrente in Italia, a Chioggia (VE), che la Commissione territoriale ha riconosciuto per lei lo status di rifugiato;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto esposto, che [...] abbia adeguatamente provato - nei limiti che contraddistinguono la formazione della prova nel presente procedimento - sia le persecuzioni subite, consistite in arresti illegali, reiterate e brutali torture, violenze sessuali da parte delle guardie carcerarie, sia la causa di esse, da individuarsi nella sua appartenenza alla minoranza anglofona del Camerun del Sud ed allo SCNC, sia il grave pericolo per la propria incolumità personale, se non per la propria vita, al quale sarebbe esposta nell'ipotesi facesse ritorno in Camerun, stanti le persecuzioni tuttora in essere ai danni degli attivisti dello SCNC in quel paese;

ritenuto che la motivazione addotta dalla Commissione territoriale ("considerato che non sussistono i motivi previsti dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, in quanto i fatti rappresentati non configurano le fattispecie giuridiche previste dalla citata Convenzione") per negare lo status di rifugiato non può essere condivisa, in quanto sono state comprovate le gravi persecuzioni subite dalla ricorrente per la sua appartenenza alla minoranza anglofona del Camerun del Sud ed allo SCNC, movimento avversato dal Governo, e che in Camerun dette persecuzioni tuttora avvengono ai danni degli attivisti dello SCNC, sicché devono ritenersi integrati i presupposti richiesti dalla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato;

che conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato il provvedimento dd. 17.7.2007 della Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato di Gorizia, e dichiarato lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 di [...], nata a [...] (Camerun) il [...];

ritenuto infine che la natura e l'oggetto del giudizio possano giustificare l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

annulla la decisione dd. 17.7.2007 della Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato di Gorizia; accerta e dichiara lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 29.7.1951 di [...], nata a [...] (Camerun) il [...]. Spese compensate.