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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, ordinanza del 9 luglio 2008

 
est. Contini
 

Procedimento iscritto al n. 2725/2008 promosso da [...] avente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento n. 499/207 del 28.5.2007, con cui il questore della provincia di Torino ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata il 22.6.2006, e di tutti gli atti antecedenti e consequenziali ad esso. Il giudice, letti gli atti e sciolta la riserva; [...].

Osserva

[...] è nato in Italia il 9.4.1990, è cittadino jugoslavo (v. doc. 2) ed è stato titolare, fino all'11.8.2002 di regolare permesso di soggiorno, in quanto figlio di [...], anch'egli titolare di permesso di soggiorno avente medesima scadenza (v. doc. 3).

In data 15.12.2004 detto permesso gli è stato rinnovato, con scadenza 1.7.2006.

Successivamente, al compimento dei 16 anni, il ricorrente ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni di coesione familiare.

Detta richiesta, presentata il 2.5.2006 veniva rigettata con il provvedimento impugnato, con il quale si faceva presente che il padre del ricorrente non aveva più ottenuto, a sua volta, il rinnovo del proprio permesso di soggiorno, così che fondandosi la richiesta di rinnovo da parte del minore sulla esistenza di idonei requisiti per il permesso di soggiorno da parte del capo famiglia il rinnovo del permesso per coesione familiare richiesto da [...] non poteva essere accordato.

Secondo la difesa della parte ricorrente tale provvedimento era illegittimo, in quanto in violazione del disposto dell'art. 31 co. 1 testo unico immigrazione che prevede che al compimento del 14° anno, al minore iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore straniero è rilasciato un permesso di soggiorno valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

Quindi secondo la parte ricorrente l'amministrazione, nel riferirsi ai requisiti richiesti per il "ricongiungimento familiare", aveva errato dovendo fondare la propria decisione sulle speciali disposizioni di cui all'art. 31 d.lgs. 286/98 recante "disposizioni a favore dei minori".

Il provvedimento impugnato era ritenuto illegittimo anche con riferimento all'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e alle disposizioni adottate con il d.lgs. n. 5/2007 al fine di recepire la direttiva 2003/86/CE in materia di ricongiungimento familiare, non avendo l'amministrazione in alcun modo preso in considerazione la condizione del minore nato e cresciuto in Italia e privo di legami con il paese del quale ha la cittadinanza.

Il ricorso è fondato.

È documentalmente provato che [...], nato nell'aprile 1990 era inizialmente titolare del permesso di soggiorno per coesione familiare, essendo convivente con il padre [...] che, per quanto risulta dagli atti, era regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, essendo anch'egli titolare di permesso soggiorno (agli atti).

Detto permesso, quindi, a mente dell'art. 31 co. 1 d.lgs. n.286/98 è caratterizzato dall'essere legato alle sorti della condizione giuridica (più favorevole) del genitore con il quale il minore convive ed ha una durata, prestabilita dalla legge, coincidente con il compimento del 14° anno dì età.

Nel caso in esame [...], alla scadenza di detto permesso, otteneva nel dicembre 2004, un rinnovo valido fino allo luglio 2006. La domanda di rinnovo di quest'ultimo permesso, presentata nel giugno 2006, è stata respinta con il provvedimento del quale si controverte. Appare evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato, per i motivi indicati dalla difesa di parte ricorrente.

Infatti alla data del rinnovo avvenuto nel dicembre 2004 [...] aveva già raggiunto il 14° anno di età, così che la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno doveva, ex art. 31 co. 2 T.U. immigrazione, essere accolta con rilascio di un permesso "per motivi familiari" valido fino alla maggiore età mentre in concreto, ne è stato rilasciato uno valido fino al compimento del 16° anno età e quest'ultimo non è stato poi rinnovato a causa del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno a favore del padre. Alla data di richiesta del rinnovo presentata nel giugno 2006, a prescindere dal provvedimento di rinnovo nel periodo 2004/2006, [...] si trovava nella situazione giuridica di cui al citato co. 2 dell'art. 31 T.U. immigrazione, avendo raggiunto (e superato) il 14° anno di età ed essendo stato, in precedenza, nella condizione regolata dal co. 1 dell'art. 31 citato.

Secondo quanto emerge dalle note informative fatte pervenire dall'ufficio immigrazione della questura di Torino sembra che, in sostanza, l'amministrazione abbia provveduto sull'istanza dell'odierno ricorrente fondandosi sulla sua richiesta di rinnovo del permesso per ragioni dì "coesione familiare" con il padre con conseguente applicazione del disposto dell'art. 30 co. 3 testo unico immigrazione, norma dettata per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari al familiare straniero che sia entrato nel territorio nazionale per effetto del ricongiungimento di cui allo stesso art. 29 T.U.

Nel caso in esame, come rilevato dalla difesa della parte ricorrente, il minore, nato in Italia da genitore extracomunitario, era stato iscritto nel permesso di soggiorno del genitore secondo la previsione dell'art. 31 co. 1 T.U. e quindi al compimento del 14° anno aveva diritto di ottenere il permesso di soggiorno, autonomo rispetto a quello del genitore con cui convive, valido fino al compimento della maggiore età.

Ne deriva che, stante l'autonomia di detto permesso rispetto alle sorti del permesso di soggiorno di cui è titolare il genitore, il provvedimento impugnato, fondato invece sul diverso presupposto di un necessario collegamento tra le sorti del permesso del genitore e quelle del minore, risulta illegittimo, in quanto in violazione del citato art. 31 co. 2 T.U.

Si deve inoltre rilevare che alla data odierna il ricorrente ha superato il 18° anno di età (essendo nato nell'aprile 1990) ma che sussiste anche attualmente l'interesse all'annullamento del provvedimento di cui si controverte, potendo il titolare di permesso di soggiorno ex art. 31 co. 2 T.U., dopo il compimento della maggiore età, invocare le disposizioni di cui all'art. 32 testo unico immigrazione, possibilità che gli sarebbe preclusa in difetto di annullamento del provvedimento impugnato.

Per tutte queste ragioni il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal questore di Torino nei confronti del ricorrente deve essere annullato. In considerazione della mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

visto l'art. 30, co. 6 d.lgs. 25.7.1998, n. 286, annulla il provvedimento n. 499/207 del 28.5.2007, con cui il questore della provincia di Torino ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata il 22.6.2006 da [...].