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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 21 maggio 2008

 
est. Guarnieri
 

[...]. Premesso che il procedimento si è aperto sul ricorso del padre [...] con cui si chiedeva l'autorizzazione a rimanere in Italia per il periodo necessario ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari e ad esercitare le facoltà a queste connesse; rilevato che dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai due genitori all'udienza emerge che la madre ha un contratto di soggiorno ottenuto tramite il decreto flussi 2006, attualmente non lavora per accudire il figlio che ancora non frequenta l'asilo; il padre è riuscito a regolarizzare la sua posizione e lavora occasionalmente; non ha precedenti penali; i genitori sono conviventi.

Rilevato che, tali essendo le condizioni di vita del nucleo, radicatosi legalmente in Italia in ragione del contratto di soggiorno della madre, l'eventuale espulsione del padre - che potrebbe comunque usufruire della coesione familiare rispetto alla figlia, regolarmente soggiornante in Italia - comporterebbe un grave danno psicofisico alla minore che verrebbe privata della presenza di uno dei genitori , genitore che contribuisce sia dal punto di vista materiale che affettivo ed educativo alla sua crescita.

Rilevato che pertanto appaiono sussistere i presupposti per la concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 31 d.lgs. 286/98 per preservare l'unità familiare a garanzia del "superiore interesse del minore", autorizzazione che - nel rispetto anche del requisito della temporaneità - consenta al padre di rimanere in Italia per il tempo necessario a regolarizzare la sua posizione attivando il procedimento di coesione familiare.

Rilevato che il conseguente permesso di soggiorno dovrà garantire ai genitori lo svolgimento di un'attività lavorativa come disposto dall'art. 6 co. 2 d.lgs. 5/2007 che prevede il rilascio di permesso di soggiorno "per assistenza minore", rinnovabile e di durata corrispondente a quella stabilita dal tribunale dei minorenni e che consenta l'attività lavorativa; dovrà consentire inoltre l'iscrizione del nucleo familiare al SSN in quanto una diversa conclusione contrasterebbe in modo insanabile con i presupposti e le finalità specifiche della norma citata; quanto alla durata, si ritiene equo fissarla in due anni, tempo nel quale il padre dovrà provvedere a regolarizzare altrimenti la sua posizione in Italia, non potendo l'autorizzazione essere rinnovata nel caso di specie nel rispetto del requisito della sua temporaneità previsto dalla legge.

P.Q.M.

visto l'art. 31 d.lgs. 286/98 e 741 c.p.c. con efficacia immediata, decidendo in via definitiva, sentito il P.M. autorizza [...] a permanere in Italia fino al 21.5.2010. [...].