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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 15 febbraio 2008

 
rel. Maiga
 

Nel procedimento a tutela dei minori [...] e [...], figli di [...] e [...], premesso che il padre ha presentato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno al fine di poter accudire i figli rappresentando che la madre vive e lavora regolarmente in Italia, e i figli sono inseriti sia nel contesto socio ambientale, sia nella scuola, che frequentano stabilmente; precisa altresì di essere titolare di permesso di soggiorno, revocatogli a seguito di condanna riportata;

rilevato che dalla relazione dei servizi sociali emerge che la donna si trova in Italia con i figli da oltre cinque anni, ed è giunta dopo il marito (che aveva ottenuto il permesso di soggiorno a seguito di sanatoria), regolarizzando la propria posizione attraverso il ricongiungimento familiare (ha fatto rientro temporaneamente nel paese d'origine durante la carcerazione del marito - che ha espiato la pena tra l'ottobre 2004 e il giugno 2006 -), mentre il marito ha riferito delle difficili vicende familiari in Albania, che sarebbero all'origine delle sue pregresse condotte illecite, agiti devianti: le figlie appaiono adeguatamente accudite e positivamente inserite sia nel contesto scolastico, sia in quello sociale;

considerato che come chiarito anche dalle S.U. della S.C. con la sentenza n. 22216 del 28.9.2006, l'art. 31 d.lgs. 286/98 "prevede una duplice fattispecie, e cioè quella della autorizzazione all'ingresso e quella dell'autorizzazione alla permanenza del familiare sul territorio nazionale in deroga alle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e nel concorso di gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore, tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute; che la presenza di gravi motivi richiede l'accertamento di situazioni di emergenza di natura eccezionale e contingente, di situazioni, cioè, che non siano quelle normali e stabilmente ricorrenti nella crescita di un minore secondo il ricorrente orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità [...]; la presenza dei gravi motivi deve essere puntualmente dedotta dal ricorrente e accertata dal tribunale per i minorenni come emergenza attuale solo nell'ipotesi di richiesta di autorizzazione all'ingresso del familiare nel territorio nazionale in deroga alla disciplina generale della immigrazione; ciò non vale sempre, invece, nell'ipotesi in cui - come nella specie - venga richiesta l'autorizzazione alla permanenza del familiare che diversamente dovrebbe essere espulso, poiché la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può essere attuale, ma può anche essere dedotta quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare sin allora presente e cioè di una situazione futura ed eventuale rimessa all'accertamento del giudice minorile";

ritenuto che, sulla base di tale premesse, nell'interesse dei minori (nel quale deve essere ricompreso anche il diritto all'integrità familiare):

- l'istante ha interamente definito la propria posizione, espiando la pena inflittagli, e mostra di essere consapevole del pur grave errore commesso (alla base del quale non sembrano estranee le difficoltà determinatesi a causa delle vicende della famiglia d'origine, dalla quale egli ha preso le distanze;

- è opportuno autorizzare la permanenza in Italia del padre per un periodo di anni due, ed assicurare al nucleo familiare adeguati sostegni da parte dei servizi socio-sanitari;

- il conseguente permesso di soggiorno dovrà consentire ai genitori lo svolgimento di un'attività lavorativa: tale conclusione discende dall'ampia portata della previsione dell'art. 31 d.lgs. 286/98 modificata dalla l. 189/02 (che distingue il permesso rilasciato ai sensi di tale norma da quello, di portata più limitata, che può essere rilasciato per "motivi di salute" ai sensi dell'art. 44 d.p.r. 349/99), ed è coerente con la "ratio" di detta norma, in quanto solo consentendo ai genitori di disporre di redditi leciti può assicurarsi una piena tutela al minore, consentendogli di usufruire della assistenza medica che gli necessita e di svolgere gli esami e i controlli previsti per la sua patologia;

- il permesso dovrà altresì consentire l'iscrizione del nucleo familiare al Servizio sanitario nazionale, in quanto una diversa conclusione contrasterebbe in modo insanabile con i presupposti e le finalità specifiche della norma citata; visto il parere del P.M.;

P.Q.M.

visti gli artt. 31 d.lgs. 286/98, 330 segg. c.c., deliberando in via definitiva, autorizza [...] (Albania), padre dei minori in premessa indicati a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 co. 3 d.lgs. 286/98 per un periodo di anni due dalla notifica del presente provvedimento; dispone che il Comune di [...], in collaborazione con la competente ASL, ponga in essere opportuni controlli ed adeguati sostegni in favore del nucleo familiare. [...].