ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Tribunale per i minorenni di Milano, decreto dell'8 febbraio 2008

 
est. Domanico
 

[...]. Letto il ricorso depositato in data 5.10.2007 dalla sig.ra [...], madre della minore, con cui la stessa chiedeva di essere autorizzata a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/98, esponendo: che la minore è stata sin dai primi mesi di vita abbandonata dal padre; di essere giunta in Italia per raggiungere i suoi familiari, i quali contribuiscono, anche economicamente, alle cure ed alla crescita della figlia; che la minore frequenta la locale scuola elementare; di essere in grado di lavorare come domestica per poter provvedere ala mantenimento della minore.

Vista la documentazione prodotta dalla ricorrente (copia di passaporto della ricorrente, certificato di nascita della minore, pagelle scolastiche, contratto di locazione immobiliare ad uso abitativo intestato alla nonna materna; permesso di soggiorno della sig.ra [...], madre della ricorrente, nonché carta d'identità e codice fiscale della stessa). Sentita in data 29.11.2007 la ricorrente, comparsa con la figlia minore, che ha confermato quanto esposto nel ricorso, precisando di essere giunta in Italia nel 2002.

Ritenuto necessario, ai fini della valutazione della sussistenza o meno di gravi motivi richiesti dall'art. 31 d.lgs., valutato il lungo lasso di tempo in cui la minore si trova in Italia, incaricare i servizi psico sociali di svolgere una indagine diretta ad approfondire la natura e qualità delle relazioni intrafamiliari, valutando in particolare se una espulsione della madre dal territorio dello Stato possa determinare o meno un grave danno psicofisico per la minore ovvero se la stessa possa o meno subire un danno da un suo rientro nel paese d'origine assieme alla madre; se e in che misura la minore si sia integrata o meno nell'ambiente sociale e scolastico.

Ritenuto pertanto, che in via provvisoria ed in attesa dell'espletamento delle indagini richieste la ricorrente debba essere autorizzata a permanere in Italia.

Preso atto del parere negativo espresso dal P.M.

P.Q.M.

visti gli artt. 31 d.lgs. n. 286/98 e 737 c.p.c., pronunziando in via provvisoria, autorizza la sig.ra [...] a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/98 per la durata di anni uno; incarica i servizi psico sociali del Comune di [...] di svolgere le indagini come sopra specificate, trasmettendo relazione entro mesi sei. [...].