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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Palermo, decreto del 21 dicembre 2007

 
est. Spataro
 

R.G. n. 3698/07. A scioglimento della riserva di cui al verbale del 18.12.2007, osserva quanto segue. Con ricorso depositato in data 9.11.2007 [...], nell'interesse del minore [...] chiedeva di accertare il diritto del minore al rilascio della carta di soggiorno a tempo indeterminato e di ordinare al Ministero dell'interno di rilasciare detta carta di soggiorno. Nel ricorso veniva evidenziato come il minore aveva chiesto, insieme ai genitori, alla questura di Palermo il rilascio della carta di soggiorno e, mentre in data 9.6.2005 ai genitori veniva rilasciata la carta di soggiorno, al minore veniva esclusivamente aggiornato il permesso di soggiorno per motivi familiari, valido sino al 25.1.2008 corrispondente al compimento della maggiore età, mediante la dizione della dicitura "carta di soggiorno per minore extracomunitario". Veniva quindi sostenuta l'illegittimità del decreto.

Si costituiva quindi il Ministero dell'interno deducendo l'infondatezza del ricorso, di cui veniva chiesto il rigetto. Precisato che la richiesta di carta di soggiorno è stata presentata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 3/2007, che ha apportato modifiche al d.lgs n. 286/1998, e che anche il provvedimento amministrativo oggetto di censura è anteriore a tale modifica, deve essere valutato il quadro normativo anteriore al decreto del 2007, venendo in rilievo questioni afferenti a situazioni consolidate quali il diritto ad una carta di soggiorno a tempo indeterminato maturato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 3/07.

L'art. 31 del d.lgs. n. 286/1998 statuisce al co. 1 che "il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive" ed al co. 2 che "al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno".

L'art. 9 del citato decreto statuisce che "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato".

Pertanto lo straniero - regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, in presenza dei richiesti presupposti di reddito - può chiedere una carta di soggiorno - a tempo indeterminato - oltre che per sé anche per i figli, i quali sino al compimento dei quattordici anni sono iscritti in quella del genitore.

La lettura sistematica dell'art. 31, co. 2, correlato all'art. 9, porta a ritenere che il minore - compiuti i quattordici anni - iscritto in precedenza nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore possa ottenere un permesso di soggiorno, qualora il genitore sia titolare di permesso di soggiorno, ovvero una carta di soggiorno, qualora il genitore sia titolare di carta di soggiorno. Il diritto del minore è quindi correlato a quello del genitore. Peraltro il fatto che la condizione del minore segua quella del padre è desumibile dal co. 1 della medesima disposizione. D'altronde parrebbe irrazionale una lettura che attribuisse all'amministrazione, in una materia nella quale vengono in rilievo diritti soggettivi, una assoluta discrezionalità - in assenza di alcun parametro valutativo - circa l'attribuzione o di un permesso di soggiorno ovvero di una carta di soggiorno.

Peraltro nel caso in cui il genitore fosse già titolare di carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 9 potrebbe chiedere una carta di soggiorno anche per il minore, non sussistendo alcuna disposizione da cui possa essere desunta la revoca della carta di soggiorno al compimento della maggiore età. D'altronde i casi di revoca della carta di soggiorno sono quelli di cui all'art. 9, co. 3, del citato decreto, tra cui non è compreso il raggiungimento della maggiore età. Inoltre la carta di soggiorno di cui all'art. 31, co. 2, non può che essere - in assenza di alcuna disposizione in senso contrario, che quella di cui all'art. 9 e quindi a tempo indeterminato.

Non pare oltre a ciò ipotizzabile che per il minore di quattordici anni possano essere richiesti i medesimi presupposti per il riconoscimento della carta di soggiorno per il maggiorenne, tenuto conto del fatto che l'art. 9 richiede tali presupposti solo per il genitore. Né vi sono elementi per ritenere che tali presupposti debbano essere richiesti al raggiungimento della maggiore età, considerato che l'art. 31, co. 2, fa riferimento alla carta di soggiorno senza alcuna limitazione.

Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che ai genitori di [...] è stata rilasciata la carta di soggiorno, deve ritenersi che questo abbia diritto al rilascio di una carta di soggiorno, dovendo pertanto essere accolto il ricorso ed ordinato il relativo rilascio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il tribunale di Palermo in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto ordina a parte resistente di rilasciare a [...], la carta di soggiorno di cui all'art. 9, co. 1 del d.lgs. n. 286/1998; [...].