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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Brescia, decreto del 17 gennaio 2007

 
rel. Deantoni
 

Nel procedimento di reclamo proposto con ricorso depositato il 10.10.2006 da [...] contro il Ministero dell'interno. In punto: reclamo avverso il decreto del tribunale di Brescia in data 18.7.2006. [...]. Letto il reclamo depositato il 10.10.2006 nell'interesse di [...] avverso il decreto del tribunale di Brescia in data 18.7.2006 e i documenti allegati; [...].

Osserva

[...] era titolare del permesso di soggiorno rilasciatole per "cure mediche" in quanto in attesa di un figlio, con validità fino al 19.7.2006. Ella è moglie di [...], residente in Italia e titolare di carta di soggiorno. Il figlio di [...] e di [...] è nato il 19.1.2006.

L'odierna ricorrente, in vista della scadenza del permesso di soggiorno, ha chiesto la conversione del permesso medesimo da "cure mediche" a "motivi di famiglia" ai sensi dell'art. 30 co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 286/98, evidenziando la regolare posizione lavorativa del marito, lavoratore dipendente e proprietario della casa di abitazione.

Il questore della provincia di Brescia, con decreto in data 21.2.2006 (notificato il successivo 15 marzo) ha rigettato l'istanza motivando che il permesso di soggiorno per motivi di famiglia non poteva essere rilasciato perché l'istante era entrata irregolarmente in Italia.

Contro il provvedimento [...] ha proposto ricorso avanti al tribunale di Brescia che però l'ha rigettato con il decreto qui reclamato. Il primo giudice ha osservato che il permesso per "cure mediche" di cui beneficiava la cittadina straniera aveva carattere solo temporaneo e che quindi, come tale, non legittimava il beneficiario "a qualificarsi stabilmente come regolarmente soggiornante". Ha aggiunto che, per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, "è necessario dimostrare che la presenza in Italia si fonda su un valido titolo autorizzativo", dimostrazione inibita a [...] che, infatti, era entrata in Italia senza visto.

Deduce la ricorrente, a impugnativa del provvedimento di prime cure, la violazione dell'art. 30 citato osservando che quest'ultimo non richiede, quale condizione per il rilascio del permesso, che lo straniero sia regolarmente entrato in Italia, ma unicamente, che quegli "sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato". Si duole inoltre del fatto che il tribunale non abbia minimamente preso in considerazione il diritto del minore, figlio di [...], di vivere nell'ambito della famiglia con entrambi i genitori. Insiste perché, in riforma dell'impugnato provvedimento, sia annullato il decreto del questore e si ordini di provvedere al rilascio in favore dell'istante del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Il reclamo è fondato.

L'art. 30 d.lgs. 25.7.1998 n. 286 prevede che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato "al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia". In tal caso, "il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari" e la detta conversione "può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare". Dunque le condizioni per ottenere la conversione sono: 1) che il familiare sia "regolarmente soggiornante", 2) che vi siano le condizioni per il ricongiungimento familiare a (nel caso che qui interessa) uno straniero anch'egli "regolarmente soggiornante in Italia", 3) che sia stata chiesta la conversione dell'originario permesso già legittimante il soggiorno del familiare nel termine di un anno dalla scadenza del permesso medesimo.

Il decreto qui reclamato introduce, ai fini della valutazione della prima delle condizioni appena elencate, una distinzione tra permesso di soggiorno che conferisca una prospettiva di stabilità al soggiorno del familiare straniero e permesso di soggiorno che ne autorizzi la presenza nel territorio dello Stato in modo soltanto "precario". Sviluppando la distinzione, giunge a sostenere che, poiché il primo tipo di permesso non può che conseguire a un ingresso regolare nello Stato, il requisito del "regolare soggiorno" indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari non potrebbe aversi nel caso, quale quello di cui si discute, in cui il familiare straniero sia entrato irregolarmente in Italia.

Nella legge non si ravvisa l'esistenza del suddetto distinguo.

È vero che il permesso di soggiorno "per cure mediche" era stato rilasciato a [...], ai sensi dell'art. 28 d.p.r. 31.8.1999 n. 394 in quanto la stessa, incinta, non poteva essere espulsa ostandovi il divieto di cui all'art. 19 lett. d) d.lgs. n. 286/98. Ma ciò non toglie che, in forza dell'avvenuto rilascio di quel permesso di soggiorno, [...] si è trovata a "soggiornare regolarmente" nel territorio della Repubblica, sia pure per il periodo di tempo che, nel permesso stesso, era indicato.

Peraltro, la precisazione, contenuta nel decreto qui reclamato, che quel permesso di soggiorno aveva "carattere temporaneo" e che quindi non legittimava il beneficiario a "qualificarsi stabilmente come regolarmente soggiornante" è del tutto fuorviante e ciò per la semplice ragione che tutti i tipi di permesso di soggiorno sono temporanei e nessuno di essi, quindi, sarebbe tale da attribuire al titolare la qualifica di soggiornante regolare "stabile".

Il requisito poi del regolare ingresso nello Stato non rileva ai fini che qui interessano. Infatti, il titolo che legittima il "regolare soggiorno" nel territorio della Repubblica è solo il permesso di soggiorno il quale normalmente presuppone l'ingresso regolare ma può anche prescinderne, come avviene per tutti i casi previsti dall'art. 28 d.p.r. n. 394 del 1999 che muovono da principi di "carattere umanitario" come specificato dalla stessa intitolazione del Capo IV del regolamento stesso.

D'altra parte, laddove esistano le condizioni socio-economiche previste per il ricongiungimento, non si vede la ragione per cui non debba rilasciarsi il permesso per motivi familiari allo straniero che sia comunque già autorizzato, in base ad altro titolo legittimante, a soggiornare nello Stato e debba invece pretendersi l'allontanamento dello straniero stesso in attesa che la positiva verifica di quelle condizioni ne consenta il rientro in Italia.

Nel caso di specie, la conversione in permesso per motivi familiari di un permesso già concesso per gravidanza e puerperio è stata chiesta da donna che ha partorito un figlio che, in ragione della convivenza con il padre, già stabilito e regolarmente soggiornante in Italia, si trova anch'egli nella condizione di soggiornante regolare (ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998). La scelta della seconda delle soluzioni appena sopra enunciate, oltre che irrazionale, inciderebbe anche pesantemente sull'unità familiare e negativamente sullo stesso benessere del minore.

Come è noto, il "superiore interesse del fanciullo", ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 286 del 1998 costituisce valore che deve essere preso in considerazione "con carattere di priorità" nei procedimenti finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare. Esso induce ulteriormente a indicare come interpretazione maggiormente conforme alla lettera e allo spirito della legge quella più sopra enunciata che postula la permanenza della madre, soggiornante regolarmente in Italia al momento della presentazione della domanda amministrativa, in attesa della verifica circa l'esistenza delle condizioni per il suo accoglimento.

Per tutte le ragioni anzidette, il decreto qui reclamato va quindi riformato.

Per quanto poi attiene all'incidenza di questa conclusione sul provvedimento e sul procedimento amministrativo, si rileva che il decreto del questore ha rigettato la domanda di conversione esclusivamente motivando che [...] non era regolarmente soggiornante in Italia, senza prendere in esame l'allegata esistenza delle condizioni di merito per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Conseguentemente, i motivi del ricorso proposto avverso il provvedimento del questore attenevano soltanto al profilo anzidetto.

In tema di ricorso all'autorità giudiziaria avverso il diniego di permesso di soggiorno richiesto ex art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998, al giudice "è demandato il compito di accertare l'esistenza o meno del diritto entro i rigorosi limiti del diniego oggetto del ricorso e delle domande della parte", non potendo il giudice ordinario rilevare, per converso, l'esistenza o la carenza di requisiti per ottenere il permesso predetto non risultanti dall'atto impugnato né rilevate dall'autorità amministrativa (Cass. civile, sez. I, 20.4.2004, n. 7473).

Pertanto, in questa sede, la Corte si deve limitare all'annullamento del decreto con cui il questore della provincia di Brescia ha rigettato la domanda di [...]. Non può essere ordinato invece il rilascio del permesso perché, al riguardo, nessuna valutazione è stata ancora esperita, da parte dell'autorità amministrativa circa l'esistenza dei requisiti richiesti per il ricongiungimento.

La complessità delle questioni trattate, alimentata dalla scarsa chiarezza delle disposizioni normative, costituisce giusto motivo per compensare per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

accoglie il reclamo proposto da [...] avverso il decreto del tribunale di Brescia in data 18.7.2006 e, in riforma dello stesso, annulla il decreto in data 21.2.2006 del questore della provincia di Brescia che ha rigettato la richiesta della reclamante di conversione del permesso di soggiorno "da cure mediche in famiglia"; [...].