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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Ravenna, decreto del 22 luglio 2008

 
est. Ricci
 

Letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 21.7.2008;

premesso

- con ricorso depositato il 14.7.2008, [...] ha proposto opposizione avverso il decreto [...] emesso nei suoi confronti dal prefetto di Ravenna il 12.6.2008 e notificato in pari data;

- il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto di espulsione per violazione di legge, erronea applicazione dell'art. 13 co. 3 e 7 d.lgs. 286/98 e dell'art. 2 co. 6 d.lgs 286/98, per carenza di motivazione e perché lo straniero è coniugato con una connazionale regolarmente presente in Italia che ha richiesto al Ministero dell'interno il nulla osta per il ricongiungimento familiare;

- la prefettura di Ravenna si è costituita e ha depositato la documentazione relativa al caso de quo.

All'udienza del 21.7.2008 é comparso l'avv. [...] per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha depositato una serie di documentazione attestante che lo straniero si trova in procinto di trovare un lavoro in una nota ditta riminese; che non solo la moglie, ma tutta la famiglia di origine risiede in Italia regolarmente; nessuno è comparsa per la prefettura di Ravenna e il giudice si riservava la decisione.

Osserva

che il provvedimento prefettizio ha come presupposto il fatto che l'odierno ricorrente, essendo titolare di un permesso dì soggiorno scaduto di validità in data 1.2.2006, non ha poi provveduto a richiederne il rinnovo;

risulta in atti che l'espellendo ha contratto matrimonio civile in data 22.5.2008 con una connazionale, regolarmente presente in Italia che ha presentato domanda per ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare;

- risulta inoltre che la questura di Ravenna ha comunicato all'odierno ricorrente in data 30.6.2008, data successiva al provvedimento espulsivo (12.6.2008), di integrare documentalmente la pratica avviata per il ricongiungimento familiare indicando come data per produrre la documentazione il 19.12.2008 alle ore 10,15;

- occorre evidenziare che dalla documentazione in atti e anche dalla memoria depositata dalla prefettura di Ravenna, lo straniero non risulta essere un soggetto pericoloso e non ha precedenti penali;

- considerato infine che il decreto prefettizio di cui trattasi. emesso per uno dei casi di cui all'art. 13 del testo unico è un atto dovuto e non discrezionale, e che è comunque in corso un procedimento amministrativo per ottenere il nulla osta al ricongiungimento famigliare, risponde a giustizia disporre la sospensione dell'esecuzione del titolo espulsivo per il tempo necessario a definire il predetto procedimento amministrativo, in tal modo contemperando il potere dello Stato di espellere i cittadini extracomunitari irregolari, con il diritto di questi ultimi di tutelare la concreta ed attuale possibilità di ricongiungersi al proprio nucleo famigliare e di trovare un lavoro e quindi permanere regolarmente nello Stato italiano.

P.Q.M.

accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto sospende l'esecuzione del decreto di espulsione emesso dal prefetto della provincia di Ravenna il 12.6.2008 e notificato al ricorrente in pari data sino alla definizione da parte della P.A. del procedimento amministrativo avviato con la domanda per ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare a cui la stessa P.A. ha dato riscontro in data 30.6.2008. [...].