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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Firenze, decreto del 25 giugno 2008

 
est. Salerno
 

Il giudice di pace di Firenze, [...], sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 25.6.2008, decidendo sul ricorso presentato da [...] avverso il decreto di espulsione n. 11 emesso in data 9.5.2008 dal prefetto di Firenze ex art. 13, co. 3 d.lgs. n. 286/98 osserva:

la ricorrente eccepisce la illegittimità del decreto di espulsione, tra l'altro, per violazione dell'art. 13 co. 2 bis d.lgs. 286/98 cosi come modificato dal d.lgs. 5/2007 relativamente ai soggiornanti di lungo periodo.

Infatti l'art. 13 co. 2 bis d.lgs. 286/98 così come modificato dal d.lgs. 5/2007 prevede che nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del co. 2 lett. a) e b) nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene conto anche della natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, "nonché della esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese di origine".

La ricorrente è senz'altro un soggiornante di lungo periodo, in quanto vive sul territorio nazionale dal 1998; è inserita nel nucleo familiare dei suoi genitori, composto peraltro da sua sorella e da sua figlia [...] nata in data [...], la quale non è stata riconosciuta dal padre e che è stata cresciuta dai nonni e dalla zia.

Nonostante l'evidente esistenza di vincoli familiari e sociali, l'autorità amministrativa, nell'emettere il provvedimento impugnato, non ha in alcun modo motivato circa la attuale pericolosità sociale della ricorrente, che non è stata in alcun modo valutata.

L'accoglimento di tale motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri motivi che restano assorbiti.

P.Q.M.

tutto ciò premesso, il ricorso avverso il decreto del prefetto di Firenze Cat. A11/2008 n. 11 emesso in data 9.5.2008 viene accolto. Spese compensate.