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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, decreto del 5 giugno 2008

 
est. Contini
 

Procedimento iscritto al n. [...] promosso da [...] avente ad oggetto la richiesta di annullamento, previa sospensione del decreto di espulsione adottato dal prefetto di Torino, in data 24.5.2004 e del provvedimento n. [...] adottato dal questore di Torino in data 24.5.2004 recante l'ordine di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni dalla notifica e per l'annullamento di tutti gli antecedenti e consequenziali.

Il giudice, letti gli atti e sciolta la riserva;

premesso che

la parte ricorrente, con ricorso depositato in data 23.7.2004 ha impugnato i provvedimenti emessi dal prefetto e dal questore di Torino indicati in epigrafe.

Esponeva di essere titolare di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro dal 1996 in Italia, dove vive stabilmente con il marito [...] e con i due figli [...] e [...] e con la suocera [...].

Tale permesso le era stato sempre rinnovato, fino all'anno 2002.

Nel 2001 la ricorrente veniva arrestata nell'ambito di un procedimento per reati di traffico di stupefacenti, nel quale erano coinvolti il marito ed il cognato.

Nel 2002 apprendeva, presso l'apposito sportello della questura, che la richiesta di rinnovo del 2001 era stata accolta, ma il permesso rinnovato era già scaduto.

La [...], quindi, presentava nuova domanda di rinnovo, accolta con il rilascio di permesso valido fino all'aprile 2003, e tra le fonti di sostentamento su cui la ricorrente poteva contare veniva indicata la suocera, posto che il marito si trovava in carcere in esecuzione di un provvedimento cautelare.

Nel frattempo la stessa trovava occupazione presso diverse aziende, ma la sua richiesta di rinnovo dell'ultimo permesso di soggiorno veniva respinta, e la ricorrente veniva perciò espulsa con il provvedimento oggetto di impugnazione.

Con provvedimento datato 11.11.2004, il G.I., tenuto conto del fatto che era provata l'impugnazione avanti al Tar del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sospendeva il procedimento avente ad oggetto l'annullamento di un atto (l'espulsione conseguente detto diniego) che aveva, appunto, carattere consequenziale, fino all'esito della decisione del giudice amministrativo su tale questione.

Con ricorso depositato il 20.3.2008 [...] riassumeva il procedimento esponendo che l'impugnativa avverso il diniego del rilascio del permesso di soggiorno (procedimento rubricato al n. [...]) era ancora pendente avanti al Tar Piemonte, ma che nelle more la stessa si era rivolta al tribunale dei minori, per ottenere l'autorizzazione temporanea a permanere in Italia per gravi motivi connessi allo sviluppo psico fisico dei figli minori [...] e [...].

Il tribunale aveva accolto tale richiesta, così che la [...] aveva ottenuto un permesso di soggiorno per "assistenza minori".

Esponeva quindi che era suo interesse riprendere il procedimento al fine di ottenere l'annullamento del decreto di espulsione impugnato, che era divenuto illegittimo proprio in relazione al citato intervento del tribunale dei minorenni.

Il G.I. fissava quindi udienza per la prosecuzione del giudizio al 14.5.2008, mandando a parte ricorrente di notificare il ricorso e decreto al Ministero dell'interno.

Nonostante la regolarità della notifica nessuno compariva per l'amministrazione resistente e il G.I. all'esito della discussione riservava la decisione.

In data 14.5.2008 l'ufficio immigrazione della questura di Torino, faceva pervenire all'ufficio note informative. All'udienza del 14.5.2008 il G.U. si è riservato di decidere.

Osserva

Il ricorso proposto da [...] è fondato, per le ragioni di seguito evidenziate.

È provata l'attuale pendenza del procedimento avanti al Tar Piemonte, sez. II, al n. [...] instaurato dalla stessa ricorrente avverso il provvedimento di diniego del rinnovo di permesso di soggiorno.

La pendenza di tale procedimento era stata la ragione posta a base del provvedimento di sospensione, ex art. 295 c.p.c., del procedimento instaurato avanti a questo tribunale avverso l'espulsione della ricorrente.

Con riferimento, quindi, alla pendenza di detto procedimento non è tecnicamente venuta meno la ragione che aveva dato luogo alla sospensione, ma sussiste ugualmente l'interesse della [...] a riassumere il procedimento che può essere altresì definito sulla base dei documenti prodotti in fase di riassunzione.

È stato infatti provato, con la produzione del relativo provvedimento che il tribunale per i minorenni di Torino, esaminata la posizione dei minori [...] e [...], in data 15.5.2007 aveva autorizzato la loro madre, odierna ricorrente, a restare sul territorio nazionale per tre anni dalla notifica del provvedimento stesso.

Evidenziava l'organo giudicante in questione che vi era l'interesse dei minori all'accoglimento della richiesta della madre di non lasciare il territorio nazionale in quanto vi erano «gravi motivi connessi alla tutela del loro benessere psico fisico, considerando in particolare il "radicamento" dei bambini in Italia, dove vivono da molti anni».

Il tribunale ha inoltre osservato che la madre può essere autorizzata a stare in Italia, per stare vicina ai figli, che in questa fase della loro vita, difficilmente sopporterebbero una separazione, che causerebbe loro un grave trauma, accertando quindi il concreto pericolo della esposizione di questi minori ad un grave pregiudizio psicoevolutivo, rimediabile con la vicinanza del genitore, allo scopo autorizzato per un periodo determinato (v. doc. 2, fascicolo della fase di riassunzione).

È altresì provato il rilascio a favore della ricorrente, del permesso di soggiorno n. [...], in data 25.5.2007, scadente il 7.8.2009 "per motivi di assistenza ai minori".

Per tutte le ragioni indicate nella premessa, fino alla emanazione del citato provvedimento del tribunale dei minorenni, la ricorrente si trovava in posizione irregolare sul territorio nazionale e come tale assoggettabile ad espulsione secondo le regole previste dall'art. 13 T.U. immigrazione.

Pur in pendenza del ricorso volto ad ottenere l'annullamento dell'atto presupposto della sua espulsione (il già citato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro) tale situazione di irregolarità è stata temporaneamente "sanata" per effetto della speciale autorizzazione concessa alla ricorrente sulla base di quanto disposto dall'art. 31 co. 3 T.U. immigrazione, che dispone che il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico fisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano può autorizzare la permanenza del familiare per un periodo di tempo determinato "anche in deroga alle disposizioni del presente testo unico".

L'ottenimento di tale "speciale autorizzazione" costituisce quindi causa di illegittimità sopravvenuta del provvedimento di espulsione, oggetto di impugnazione essendo tale atto idoneo a derogare alle disposizioni del testo unico immigrazione.

Infatti qualora nel periodo di validità di detto permesso il Tar dovesse respingere l'atto presupposto dell'espulsione di cui si controverte, la ricorrente sarebbe pur sempre in posizione regolare fino alla data di scadenza del citato permesso di soggiorno per motivi di assistenza minori.

In tale ipotesi (cioè quella più sfavorevole della ricorrente) qualora la stessa ritornasse in posizione irregolare sul territorio nazionale, la sua posizione dovrà nuovamente essere valutata dall'amministrazione alla luce della concreta situazione della [...]. La particolarità della controversia consente di dichiarare compensate le spese di lite.

P.Q.M.

il tribunale, visto il d.lgs. 25.7.1998 n. 286 e successive modifiche annulla il decreto di espulsione n. [...] emesso dal prefetto di Torino in data 24.5.2004 nei confronti di [...] e del consequenziale provvedimento adottato dal questore di Torino in pari data recante l'ordine di lasciare il territorio nazionale per illegittimità sopravvenuta, per effetto della speciale e temporanea autorizzazione rilasciata alla [...] ex art. 31 d.lgs. 25.7.1998 n. 286 dal tribunale per i minorenni di Torino con provvedimento 18.4.2007 per "assistenza" ai minori [...] e [...]. Dichiara compensate le spese del presente procedimento.